Ricorso in Cassazione: il nuovo contributo unificato

dal 31 gennaio il contributo unificato per i ricorsi tributari notificati in Cassazione diventa più pesante: ecco le nuove quantificazioni

Novella

Per effetto dell’articolo 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, entrata in vigore il 1 gennaio 2013: all’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

1-quater. Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.

18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge (1 gennaio 2013).

 

Ulteriore contributo

Il nuovo comma 1-quater dell’articolo 13 del Dpr 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) così recita: ”Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da’ atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

Pertanto, se la domanda in cassazione è respinta per intero o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposto deve versare un altro importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. All’atto del deposito del provvedimento si dovrà pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi di impugnazioni respinte, inammissibili o improcedibili. Il giudice dà atto nel provvedimento del fatto che sussistono questi presupposti e l’obbligo di pagare sorge nel momento del deposito dello stesso.

 

Contributo unificato per i ricorsi tributari in Cassazione, sia principali che incidentali

Il nuovo comma 1-quater dell’articolo 13 del Dpr 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) si applica anche ai ricorsi per Cassazione delle liti tributarie, che mutuano le regole del procedimento civile. E’ introdotto espressamente il contributo unificato anche per le impugnazioni incidentali.

 

Decorrenza

Le novità si applicano ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013.Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge n.24 dicembre 2012, n. 228 (1 gennaio 2013)

 

Appello incidentale connesso al principale

Secondo la direttiva 2/Dgt del 14 dicembre 2012 del ministero del l’Economia(1) l’appello incidentale depositato insieme con le controdeduzioni resta assoggettato all’imposta di bollo se si riferisce a un appello notificato prima del 7 luglio 2011; e questo anche se il deposito dell’appello incidentale avviene dopo tale data. Per l’appello incidentale connesso a un appello principale proposto prima del 7 luglio 2011 (data di entrata in vigore del contributo unificato nel processo tributario) non è applicabile il contributo unificato ma l’imposta di bollo. Il contributo unificato è dovuto per ciascun grado del giudizio dalla parte che si costituisce per prima; peraltro, nel processo tributario l’appello incidentale si perfeziona con il deposito dell’atto, dato che non è necessario notificarlo alla controparte in ossequio ai principi di celerità e semplificazione. L’appello incidentale depositato insieme con le controdeduzioni resta assoggettato all’imposta di bollo se si riferisce a un appello notificato prima del 7 luglio 2011; e questo anche se il deposito dell’appello incidentale avviene dopo tale data.

 

Note

1) Capisaldi della direttiva 14 dicembre 2012, n. 2/DGT:

Appello incidentale connesso al principale

L’appello incidentale che viene depositato unitamente alle controdeduzioni resta assoggettato all’imposta di bollo qualora si riferisca ad un appello notificato prima del 7 luglio 2011, ciò anche se il deposito dell’appello incidentale è avvenuto successivamente a tale data. Il contributo unificato, ex artt. 9 e 14, D.P.R. n. 115/2002 (TUSG), è dovuto per ciascun grado di giudizio dalla parte che per prima si costituisce. Anche relativamente all’appello incidentale, ai sensi dell’art. 54, D.lgs. n. 546/1992, si ottiene il perfezionamento mediante il deposito dell’atto, non essendo necessaria la notifica alla controparte (in ragione dei dogmi di celerità e semplificazione del processo tributario).

Ricorsi degli enti impositori

I ricorsi presentati dagli enti impositori diversi dalle amministrazioni dello Stato, Agenzie fiscali e altre amministrazioni pubbliche ammesse a regime di favore, sono assoggettati al pagamento del contributo unificato e non sono ammessi alla “prenotazione a debito”.

Nessuna relazione tra marca da bollo e contributo unificato

Nel caso in cui il contribuente apponga sul ricorso una marca da bollo di valore pari a quanto dovuto per il contributo unificato, l’obbligo fiscale relativo a detto ricorso non può ritenersi assolto, in quanto ‘imposta di bollo e il contributo unificato non possono essere compensati trattandosi di due tributi nettamente distinti, sia con riguardo ai presupposti soggettivi ed oggettivi, sia rispetto alle finalità cui sono destinati. Pertanto, l’imposta di bollo assolta mediante marche non è rimborsabile (Agenzia delle Entrate – Circolare 21 dicembre 2001, n. 106/E).

Il contributo unificato riscosso per il ricorso iscritto a ruolo

E’ corretto riscuotere il contributo unificato per ciascun ricorso iscritto a ruolo. Infatti, il valore della controversia è quello relativo all’atto di accertamento notificato ai coobbligati. In questo caso non si è di fronte ad un litisconsorzio necessario, ma ad una fattispecie di condebitori solidali. Questi ultimi possono decidere in proprio se impugnare o meno l’atto di accertamento; pertanto, il contributo unificato è dovuto per ogni ricorso proposto e autonomamente iscritto a ruolo in base al valore dell’atto di accertamento notificato dall’ente impositore. È corretto riscuotere il contributo unificato per ciascun iscritto a ruolo. Il valore della controversia si ricava dall’atto di accertamento notificato. Le parti sono condebitori sociali, non essendoci un litisconsorzio necessario: da qui l’autonomia nell’impugnazione e, di conseguenza, nel versamento del contributo unificato.

Omessa indicazione della PEC nel ricorso collettivo: unica maggiorazione del contributo unificato

Per omessa indicazione della PEC, da notificare a tutti i ricorrenti coobbligati presso il domicilio eletto all’atto della costituzione in giudizio, deve essere irrogata una sola sanzione, in quanto si tratta di un unico ricorso per il quale è obbligatoria l’indicazione di un unico indirizzo di posta elettronica certificata del difensore anche in presenza di più ricorrenti. Resta fermo che l’adempimento dell’obbligazione da parte di uno dei ricorrenti comporta l’estinzione della stessa anche nei confronti di tutti gli altri coobbligati.

Dichiarazione del valore della lite successiva alla notifica

Qualora la dichiarazione del valore della lite non venga resa nelle conclusioni del ricorso, è possibile sanare tale omissione mediante la precisazione, anche in un atto separato, del valore della causa. La precisazione del valore deve essere, comunque, sottoscritta e datata dal difensore o dalla parte e deve esser resa non oltre il termine di trenta giorni dalla data di deposito dell’atto. Il termine dei trenta giorni risulta coerente per la notifica dell’invito al pagamento e consente di sanare l’omissione della dichiarazione del valore della lite anche nei casi di deposito dei ricorsi a mezzo posta.

Mancata indicazione del valore della lite

La dichiarazione del valore della lite deve essere effettuata dalla parte, in modo specifico, nelle conclusioni del ricorso (art. 14, c. 3-bis, TUSG). In analogia con le altre giurisdizioni è ammessa una sanatoria dell’omissione, infatti l’onere di indicare il valore della lite resta a carico delle parti e l’Ufficio non è tenuto a ricercare aliunde il valore della lite né ad attivarsi autonomamente per attribuire il valore alla controversia mediante l’esame degli atti di accertamento impugnati. in analogia alle altre giurisdizioni è ammessa una sanatoria dell’omissione: l’onere resta a carico delle parti e l’Ufficio non deve attivarsi o ricercare aliunde (atto di accertamento o premesse) il valore della controversia.

Invito al pagamento tramite posta

L’Ufficio di segreteria della Commissione tributaria può notificare l’invito al pagamento tramite il servizio postale, salvo casi eccezionali in cui si riterrà opportuno avvalersi dell’ufficiale giudiziario.

Ricorso collettivo: unico invito al pagamento

In materia di registro, in presenza di una pluralità di appellanti che hanno presentato un unico ricorso (cumulativo soggettivo) a fronte di un unico atto di accertamento, è corretto notificare a tutte le parti un solo invito al pagamento presso il domicilio eletto del difensore per il recupero del contributo unificato.

Contributo unificato e liquidazione coatta amministrativa di società

Il legislatore prevede, esclusivamente per la procedura fallimentare, intesa come procedura che va dalla sentenza dichiarativa del fallimento alla chiusura del fallimento stesso, che il contributo unificato e i diritti di copia siano prenotati a debito nel caso in cui non vi siano disponibilità liquide per effettuarne il versamento (art. 146 del TUSG). Tale previsione, pertanto, non appare estendibile, in via analogica, alla liquidazione coatta amministrativa diversa dal fallimento per finalità e iter procedurale.

Scorporo del valore del contributo INPS

In alcuni atti di accertamento oggetto di impugnativa è ricompreso anche il valore del contributo INPS. Detto valore non può concorrere a determinare il valore della lite tributaria ai fini della quantificazione del contributo unificato, deve essere, quindi, scorporato in quanto la materia previdenziale esula dalla competenza della giurisdizione tributaria.

Scorporo di interessi e sanzioni

Gli interessi e le sanzioni e gli altri oneri accessori presenti nella cartella di pagamento non debbano concorrere a determinare il valore della lite ai fini del calcolo del contributo unificato. Inoltre, nel valore della controversia non devono essere inclusi i crediti di altra natura, quali, ad esempio, quelli previdenziali e quelli derivanti dalle violazioni del codice della strada, ancorché detti crediti concorrano a formare il valore complessivo della cartella di pagamento.

Impugnazione di un avviso di fermo o di ipoteca: valore di lite

Al fine della quantificazione del valore del contributo unificato, nell’ipotesi di impugnazione di un avviso di fermo o di ipoteca, occorre tener conto esclusivamente del valore dei crediti tributari, al netto di interessi, sanzioni e altri oneri accessori, per i quali viene effettuata la richiesta di fermo o di iscrizione ipotecaria.

Ricorso cumulativo oggettivo: valore dei singoli atti per il calcolo CU

Nel caso in cui con un unico ricorso risultino impugnati più atti di accertamento (ricorso cumulativo oggettivo) il valore della lite su cui calcolare il contributo unificato è dato dal valore di ogni singolo atto.

Accertamento ICI e classamento immobile

Qualora il ricorrente chieda l’annullamento dell’atto di accertamento ICI e impugni il classamento come atto presupposto si ritiene che il contributo unificato da corrispondere deve essere calcolato sui singoli atti.

Mancata indicazione della PEC nel ricorso

Qualora l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) venga indicato nella nota di iscrizione a ruolo, ma non sia riportato nel ricorso, è possibile sanare l’omessa indicazione con il deposito di un atto che li contenga, debitamente sottoscritto dal difensore o dalla parte, senza che sia necessario che tale atto venga notificato alla controparte.

Per la riassunzione è dovuto il contributo unificato

L’atto di riassunzione, configurandosi quale nuovo ricorso da iscrivere a ruolo resta assoggettato al pagamento del contributo unificato nella misura prevista per il processo tributario.

Per la rimessione non è dovuto il contributo unificato

In presenza di sentenza della Commissione tributaria regionale che rimette la causa al primo grado e la Commissione tributaria provinciale provveda d’ufficio all’iscrizione a ruolo della causa non è dovuto il contributo unificato, in quanto le parti non hanno l’obbligo di costituirsi nuovamente in giudizio.

Prescrizione del diritto alla riscossione del contributo unificato

In mancanza di una specifica disposizione di legge nell’ambito del testo unico delle spese di giustizia che disciplina la prescrizione del diritto alla riscossione del contributo unificato, il predetto diritto deve intendersi sottoposto alla prescrizione decennale ordinaria (art. 2946 c.c.).

 

23 gennaio 2012

Ignazio Buscema