Nulla osta al lavoro per cittadini extracomunitari: semplificazioni

In considerazione delle modifiche apportate dal cosiddetto Decreto Semplificazioni, sono state migliorate le modalità di accesso al lavoro in Italia per i cittadini extracomunitari.
Per tale ragione, tenuto conto anche dei flussi 2021, l’Ispettorato del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti relativamente alla necessità o meno di asseverazione.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti per quanto riguarda le novità in materia di semplificazioni per l’ingresso in Italia per motivi di lavoro di cittadini extracomunitari di cui al Decreto Legge n. 73 del 21 giugno 2022.

In particolar modo, tenuto conto dei flussi 2021 e 2022, sono garantite semplificazioni per l’ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari, attraverso il coinvolgimento dei professionisti di cui all’articolo 1 della Legge n. 12/1979 così come delle organizzazioni sindacali di parte datoriale comparativamente più rappresentative a livello nazionale, allo scopo di verificare i presupposti previsti dal Decreto Legislativo n. 286/1998 e dal DPR n. 394/1999.

 

Novità e semplificazioni per l’ingresso e il lavoro di cittadini extracomunitari

nulla osta cittadini extracomunitariIn particolar modo, è ormai noto che il Decreto Legge n. 73 del 21 giugno 2022, entrato in vigore a partire dal 22 giugno 2022, prevede all’interno degli articoli 42, 43, e 44, specifici percorsi di semplificazione per l’ingresso in Italia per motivi di lavoro per il personale extracomunitario di cui ai flussi 2021 e 2022.

Con tale procedura, infatti, è sostituita la verifica – richiesta in precedenza all’ITL – ai sensi del comma 8 dell’articolo 30-bis del DPR n. 394/1999 relativamente:

  • all’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie;
     
  • alla congruità del numero delle richieste presentate per il medesimo periodo dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili.

In tal modo, tale controllo viene interamente demandato:

  • ai professionisti di cui all’articolo 1 della Legge n. 12/1979;
     
  • alle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

 

Quali indici verificare

Il comma 2 del medesimo articolo 44 prevede poi specifici criteri sulla base dei quali i professionisti e le organizzazioni sindacali dovranno effettuare le verifiche di congruità, ossia: tenere conto della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti e del tipo di attività svolta da parte dell’impresa in esame.

Qualora le verifiche effettuate abbiano esito positivo, il datore di lavoro assieme alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero, rilascerà apposita asseverazione dai professionisti o dalle associazioni datoriali suddette.

 

Chiarimenti dall’INL sui flussi e sulla richiesta o meno di asseverazione

In ragione delle modifiche effettuate dal Legislatore, sull’argomento è ritornato anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Nota n. 3820 del 23 giugno 2022, con la quale vengono forniti chiarimenti relativamente al nulla osta al lavoro.

Infatti, per quanto riguarda le domande per l’annualità 2021 relativamente alle quali le verifiche di cui al comma 1 sono state già effettuate da parte degli ispettorati territoriali del lavoro, non troveranno applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 citati, in tal caso, infatti, i datori di lavoro non saranno tenuti a dell’asseverazione.

Per tale ragione – sempre per l’annualità 2021 – il Ministero dell’Interno fornirà alle singole Prefetture gli elenchi delle istanze non definite, sia stagionali che non stagionali, che rientrano nel limite delle quote stabilite da parte del Decreto Flussi 2021 ai fini dell’emissione del nulla osta di cui all’articolo 42 (il quale non è più subordinato al parere preventivo dell’ITL competente).

A tale gestione verranno ricondotte anche le pratiche in corso di istruttoria.

Non saranno ricomprese all’interno di questi elenchi le istanze per le quali risulti invece già rilasciato il parere negativo della questura.

L’Ispettorato del Lavoro specifica però ulteriormente che l’asseverazione non è richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali appositi protocolli d’intesa nei quali si impegnano a rispettare i requisiti di cui al comma 2.

Si ricorda infine che l’INL, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, può comunque svolgere controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste da tale articolo.

 

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota n. 3820 del 23 giugno 2022.

 

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A cura di Antonella Madia

Martedì 18 ottobre 2022