Liquidazione giudiziale dei compensi in assenza di specifico accordo tra le parti

come è noto, in assenza di specifico accordo tra le parti, la liquidazione giudiziale dei compensi dei professionisti deve essere determinata in base ai parametri fissati dal Ministero della Giustizia

Come noto, l’art. 9 c. 4 del D.L. 24.01.2012 n.1 ha previsto che, in assenza di specifico accordo tra le parti, la liquidazione giudiziale dei compensi dei professionisti deve essere determinata facendo riferimento a precisi parametri stabiliti con decreto del Ministro Vigilante.

In attuazione alla suddetta disposizione, come già commentato su queste colonne, è stato pubblicato in gazzetta ufficiale del 22.08.2012 (e in vigore dal giorno successivo) il D.M. 140/2012 che individua i suddetti parametri e le regole cui dovranno attenersi i giudici nella determinazione dei compensi dei professionisti. Sul tema dei compensi dei professionisti, ovvero alla necessaria pattuizione del preventivo di massima di cui all’art. 9, comma 4 del DL 24 gennaio 2012, n. 1, si è espresso di recente il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con l’informativa n. 73 del 3 ottobre 2012. Nell’informativa in commento il CNDCEC altro non fa che riproporre il proprio orientamento ormai consolidato: il preventivo in parola deve necessariamente prevedere la forma scritta, sebbene tale modalità di redazione ( la forma scritta) non sia stata espressamente contemplata dal citato art. 9 comma 4 del D.L. 24 01 2012 n. 1.

Infatti, è ormai da diverso tempo che il CNDCEC ribadisce l’importanza dell’elaborazione del preventivo di massima in forma scritta: “sia il preventivo, sia il conferimento dell’incarico e la definizione del compenso si possono perfezionare anche mediante accordo verbale. Tuttavia, è consigliabile ricorrere sempre alla forma scritta sia per la redazione del preventivo sia per la pattuizione del compenso nonché per l’indicazione degli estremi della polizza” (estratto informativa n. 21/2012 del 7 marzo 2012 rettificata dalla successiva informativa n. 24/2012 del 9 marzo 2012).

A tale proposito, in data 01.08.2012 lo stesso Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha fornito (nota informativa n. 66 del mese di luglio 2012) un modello di preventivo che i professionisti possono utilizzare per mettere nero su bianco l’accordo sull’onorario pattuito fra le parti. Secondo alcune precisazioni fornite dal CNDCEC la lettera per il conferimento dell’incarico conviene anche perché in assenza di tariffe questa rimane l’unica traccia scritta per il professionista (e per il cliente) a garanzia dei compensi pattuiti, ma non solo. Infatti, in assenza di un preventivo di massima, gli onorari rischiano di “sgonfiarsi” a prestazione eseguita da parte del professionista.

L’orientamento del CNDCEC, favorevole alla stipula per iscritto del preventivo di spesa con il cliente, trova conferma anche con quanto disposto dall’art. 1 del D.M. n. 140/2012 il quale stabilisce, tra l’altro, che l’assenza di prova del preventivo di massima costituisce “elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”.

Pertanto, anche se non espressamente evidenziato, il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili sembrerebbe consigliare a tutti gli iscritti, al fine di evitare le alee di rischio della liquidazione giudiziale, di concordare (in anticipo e per iscritto con il cliente) i compensi spettanti per lo svolgimento dell’incarico professionale.

Infatti, la mancanza di un preventivo scritto tra le parti potrebbe indurre il giudice a riconoscere, al professionista, un compenso più basso rispetto a quello altrimenti praticabile. Per quanto riguarda, invece, l’ambito di applicazione temporale della normativa riconducibile alla liquidazione giudiziale, l’art. 41 del DM 140/2012 dispone che le norme contenute nel decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, disposta per il 23 agosto 2012. Sul punto, il CNDCEC ritiene che per gli incarichi conclusi o assunti ante 24 gennaio 2012 (data di abrogazione delle tariffe professionali), rimane ferma l’applicazione delle precedenti tariffe professionali disciplinate dal DM 2 settembre 2010 n. 169.

A titolo informativo, ricordiamo che il predetto DM 169/2010 regolava, sino all’abrogazione delle tariffe, i compensi spettanti per le prestazioni di carattere professionale, tipicamente svolte dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ad esclusione di quelle prestazioni professionali, pur previste dall’Ordinamento professionale, i cui compensi risultavano essere determinati da altre disposizioni legislative speciali quali, ad esempio, i compensi spettanti al curatore fallimentare, determinati ai sensi del DM 28 luglio 1992, n. 570.

Sul tema della liquidazione giudiziale dei compensi professionali, si è espressa di recente anche la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite della Corte di Cassazione sentenza n. 17405 del 2012) la quale, nel condannare un ente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, ha liquidato le stesse in applicazione dei criteri stabiliti dal D.M. n. 140/2012.

Secondo la Suprema Corte la disciplina in commento – che prevede che i nuovi parametri per la determinazione dei compensi dei professionisti devono essere applicati per le liquidazioni successive alla entrata in vigore del decreto stesso ( 23 agosto 2012) – deve trovare applicazione anche quando la liquidazione sia operata da un organo giurisdizionale in epoca successiva all’entrata in vigore del decreto “e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate”.

Questo perché, a detta dei giudici, la prestazione professionale non può essere frazionata tenendo conto dei singoli atti compiuti, perché – come anche rilevato nella relazione accompagnatoria al D.M. n. 140 del 2012 – il corrispettivo è unitario, riguardando l’opera professionale complessivamente prestata: l’accezione omnicomprensiva di “compenso” impone quindi di fare riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita. A tali considerazioni i giudici aggiungono un ulteriore precisazione: gli elementi che devono essere presi in considerazione nella liquidazione (complessità delle questioni, pregio dell’opera, risultati conseguiti, etc.) sarebbero difficilmente apprezzabili se riferiti a singoli atti o a singole fasi della prestazione professionale.

Ne consegue che, quindi, seguendo l’indirizzo giurisprudenziale appena commentato dovranno operare:

  • le vecchie tariffe per la liquidazione delle prestazioni professionali completamente esaurite sotto il vigore delle precedenti tariffe;

  • i nuovi parametri, per la liquidazione delle prestazioni iniziate prima e non ancora concluse all’entrata in vigore del DM 140/2012.

 

24 ottobre 2012

Sandro Cerato