I contribuenti potranno gestire l’IVA per cassa già da Dicembre 2012

attenzione, il nuovo regime dell’IVA per cassa sarà operativo già dall’1 dicembre prossimo; ecco una guida alla nuova contabilità IVA per cassa, ai suoi vantaggi e anche agli svantaggi

Generalità

Il nuovo regime dell’IVA per cassa, sostitutivo del medesimo regime introdotto dall’art. 7 della L. n. 185/2008, sarà applicabile a partire dal 01/12/2012 e non dal 01/01/2013. Così stabilisce l’art. 8 del decreto attuativo dell’11 ottobre 2012 del Ministero dell’Economia, in corso di pubblicazione.  

Il Governo anticipando quella che sembrava la decorrenza naturale del provvedimento posta al 01/01/2013, ha permesso ai contribuenti in possesso dei requisiti di legge  – in particolare i soggetti con volume d’affari annuo non superiore a 2 milioni di euro –  di avvalersi del regime contabile istituito dall’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012, già per le operazioni effettuate dal prossimo 01/12/2012, previa opzione preventiva, le cui modalità saranno specificate con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

L’IVA per cassa per l’impresa optante

Analizzando i principali passaggi della nuova normativa  – molto attesa dagli operatori economici che così potranno differire il versamento dell’IVA al momento dell’incasso delle fatture e in proporzione alla quota di esse incassata e comunque non oltre l’anno dall’effettuazione dell’operazione – notiamo la simmetria di trattamento dell’IVA dovuta sulle proprie forniture, che risulterà sospesa fino al pagamento delle forniture medesime e in proporzione alla quota pagata e comunque entro l’anno dalla registrazione dell’operazione.  In altri termini, l’opzione dell’IVA per cassa attiverebbe una gestione del tributo proporzionale ai flussi di cassa in entrata ed in uscita, con posticipazione per l’impresa optante del versamento/detrazione dell’IVA al verificarsi del movimento monetario di entrata e di uscita, con un termine massimo di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione[1].

L’IVA detraibile per l’impresa che acquista

Per l’impresa che acquista da un soggetto che ha optato per il regime dell’IVA per cassa, non cambia nulla, in quanto continuerà a detrarre l’IVA sugli acquisti dal momento della registrazione del documento d’acquisto, indipendentemente dal pagamento della stessa.

Adempimenti tributari conseguenti all’opzione

L’art. 4 del decreto stabilisce che per le operazioni attive restano immutati gli obblighi stabiliti dal Decreto IVA, e dunque, in primo luogo, quello di fatturazione e di registrazione delle operazioni, le quali concorrono a formare il volume d’affari del contribuente nell’anno di effettuazione, indipendentemente dall’incasso.

Corre l’obbligo di precisare che il differimento riguarda soltanto l’esigibilità dell’imposta, che sarà computata nella liquidazione periodica del mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo. La contabilizzazione secondo il criterio “di cassa”, dunque, non sostituisce, ma si aggiunge, alla contabilizzazione secondo gli ordinari criteri collegati all’effettuazione dell’operazione, determinando complicazioni gestionali che comporteranno un maggior costo della lavorazione contabile, specie in rapporto ai soggetti “semplificati” per i quali si dovrà attivare una gestione parzialmente ordinaria dei movimenti contabili.   

Le procedure concorsuali e l’IVA per cassa

Il limite temporale di un anno per il differimento dell’esigibilità non opera qualora, prima del decorso di tale termine, il cessionario/committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali. Nessuna deroga è prevista, invece, per le procedure esecutive individuali, per le quali continua a valere il predetto limite temporale.

Pagamenti parziali

Per i pagamenti parziali, utilizzando la soluzione già adottata con riferimento al citato art. 7 del D.L. n. 185/2008, l’art. 4 del decreto stabilisce che, nel caso di incasso parziale del corrispettivo, l’IVA si rende esigibile nella misura corrispondente al rapporto fra l’importo incassato e il corrispettivo complessivo dell’operazione. Il medesimo criterio è enunciato nel successivo art. 5 con riguardo alla determinazione pro-quota dell’IVA detraibile sugli acquisti in ipotesi di parziale pagamento del corrispettivo ai fornitori.

In questo caso appare evidente che l’annotazione nei registri IVA, comporterà oltre alla rilevazione degli elementi delle fatture emesse o ricevute, anche quelli relativi agli estremi di incasso / pagamento delle fatture, con le rispettive date.

Obbligo di annotazione degli estremi normativi del regime

 

Occorre evidenziare che la norma tiene comunque fermo l’obbligo per il soggetto che si avvale del regime di cassa di annotare tale circostanza nelle fatture emesse, riportandovi il riferimento all’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012. L’omissione di questa indicazione è, secondo la relazione illustrativa al provvedimento, una violazione di carattere formale.

Operazioni escluse dal regime dell’IVA per cassa

L’art. 4 del decreto, conformemente alla norma istitutiva, precisa che il regime di cassa non è applicabile alle seguenti operazioni:

1)      operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di “applicazione” dell’IVA (ad es. agricoltura);

2)      operazioni effettuate nei confronti di destinatari che non agiscono in veste di soggetti passivi dell’IVA (vale a dire operazioni verso consumatori finali);

3)      operazioni effettuate nei confronti di soggetti che assolvono l’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile;

4)      operazioni ad esigibilità differita di cui all’art. 6, comma 5, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972 (ad esempio, forniture allo Stato, alle regioni, ecc.).

Sono escluse inoltre dal differimento del diritto alla detrazione dell’IVA, le seguenti operazioni passive ricevute dai contribuenti che applicano il regime di cassa:

– acquisti di beni e servizi soggetti ad imposta con il meccanismo dell’inversione contabile (es. acquisti da soggetti esteri);

– acquisti intracomunitari di beni;

– importazioni di beni;

– estrazioni di beni dai depositi IVA.

La cessazione del regime dell’IVA per cassa

In primo luogo, la norma prevede che l’opzione per l’ingresso nel regime e la revoca dell’opzione stessa vanno comunicate con le modalità che dovranno essere individuate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, e che l’opzione ha effetto dal 1° gennaio dell’anno nel corso del quale è esercitata, oppure dal momento dell’inizio dell’attività se è esercitata in tale sede.

Nel caso di superamento nel corso dell’anno del limite di 2 milioni di euro, è prevista la cessazione del regime speciale a decorrere dalle operazioni effettuate nel mese successivo a quello nel corso del quale è avvenuto il superamento.

In questo caso, nonché nell’ipotesi di revoca del regime di cassa, nella liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione del regime speciale il contribuente deve computare a debito l’IVA ancora dovuta per le operazioni effettuate precedentemente, ancorché non regolate finanziariamente; parallelamente, a partire dalla stessa liquidazione periodica il contribuente può esercitare la detrazione dell’IVA sugli acquisti effettuati in precedenza, sebbene si tratti di fatture d’acquisto non ancora pagate.

29/10/2012

Enrico Larocca



[1] Per un approfondimento si veda l’articolo Franco Ricca in ITALIA OGGI del 22/10/2012, pag. 3, dal titolo “L’IVA dovuta va in differita diritto alle detrazioni compreso”.