Credito d’imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati

un riassunto della nuova agevolazione fiscale proposta dal legislatore per incentivare l’assunzione di personale “qualificato”

Quadro normativo

– Legge n. 134/2012.

 

Non poteva mancare anche una prima disamina del neo bonus assunzioni per “le alte assunzioni”.

L’art. 24 del cd. Decreto Crescita (D.L. n. 83/2012, convertito in Legge n. 134/2012), assegna un credito d’imposta a favore delle nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato.

A decorrere dal 26 giugno 2012, il beneficio è fruibile nella misura del 35% del costo aziendale sostenuto per le nuove assunzioni, con un tetto massimo annuale di euro 200 mila per ciascuna impresa.

Riguardo l’ambito soggettivo, la norma chiarisce che sono destinatari dell’incentivo tutte le imprese, di qualsiasi dimensione, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico e dal regime contabile adottato.

Esistono anche dei vincoli all’accesso: Difatti, il beneficio è legato all’impiego di personale che abbia, alternativamente, i seguenti requisiti:

– Possesso di un dottorato di ricerca universitario, conseguito presso un’università italiana o estera, se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia;

– possesso di laurea magistrale in discipline in ambito tecnico o scientifico, specificatamente indicate nel decreto, impiegato in attività di ricerca e sviluppo.

Il personale in possesso di laurea magistrale, diversamente da quello con dottorato di ricerca, darà diritto al bonus solo se impiegato in attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale (1).

In relazione alla decadenza dal bonus viene poi disposta la decadenza dal beneficio al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

– Se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all’applicazione del beneficio fiscale;

– se i posti di lavoro non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, di due nel caso di piccole medie imprese;

– se l’impresa beneficiaria delocalizza in un Paese non appartenente all’Unione europea riducendo le attività produttive in Italia nei tre ani successivi al periodo di imposta in cui ha fruito del contributo;

– nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale sia a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000,0, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi dalla magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

Controlli e documentazione contabile

Tutti i beneficiari, al fine di consentire i necessari controlli, dovranno predisporre apposita documentazione contabile, da allegare al bilancio, certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale.

Le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e prive di un collegio sindacale dovranno comunque avvalersi della certificazione di un revisore dei conti o di un professionista iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto, nei tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza con l’impresa stessa.

Le spese per la certificazione contabile sono ammissibili entro un limite massimo di euro 5.000,00.

Infine, in merito alle modalità di fruizione, viene stabilito che per accedere all’incentivo si dovrà presentare un’istanza al Ministero dello Sviluppo Economico con modalità attuative che verranno definite da un apposito provvedimento.

Viene autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.

 

Note:

 

(1) Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale:

– Lavori sperimentali o teorici, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, svolti senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette (ricerca fondamentale);

– ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi rientranti nella definizione di sviluppo sperimentale (ricerca industriale);

– acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili (sviluppo sperimentale).

 

 

25 settembre 2012

 

 

Vincenzo D’Andò