Il professionista ipertecnologico paga l'IRAP

il libero professionista che impiega macchinari ad elevata tecnologia e di valore monetario elevato è soggetto ad IRAP

Con ordinanza n. 5320 del 3 aprile 2012 (ud. 7 marzo 2012) la Corte di Cassazione ha ritenuto soggetto Irap il professionista ipertecnologico.

 

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre contro L.P., medico libero professionista specialista in otorinolaringoiatria, per la cassazione della sentenza con cui la CTR dell’Emilia Romagna, confermando la decisione di primo grado, ha affermato il diritto della contribuente al rimborso dell’IRAP versata per l’anno 1998, giudicando insussistente il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.

Il ricorso si fonda su due motivi. Col primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 (art. 360 c.p.c. n. 3), censurandosi la sentenza gravata per avere essa negato che l’attività professionale del contribuente presentasse la connotazione dell’autonoma organizzazione, ancorchè svolta – come accertato nella stessa sentenza – con l’utilizzo di “beni strumentali sofisticati e tecnologicamente avanzati” e con l’utilizzo di prestazioni fornite in comune per le quali il contribuente aveva pagato ad altri professionisti la somma di L. 52.071.000; col secondo motivo si denuncia il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c. n. 5), circa il fatto decisivo e controverso della sussistenza, nella specie, del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, non avendo la CTR dato conto dei rilievi proposti nell’appello dell’Ufficio sul rilevante valore dei beni utilizzati da professionista (inscritti nel quadro RE della dichiarazione dei redditi per L. 241.623.000) e sul rilevante importo dei compensi corrisposti a terzi (L. 52.071.000).

 

La doglianza in sintesi

La ricorrente in sostanza lamenta che il giudice di merito abbia negato la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione nonostante che l’attività professionale del contribuente si svolgesse con l’impiego di attrezzature tecnologiche sofisticate e costose (per L. 241.623.000) e con l’utilizzo di prestazioni fornite da terzi (per L. 52.071.000).

 

La sentenza

Al riguardo, la Corte premette, innanzitutto, “che, come più volte chiarito da questa Corte (sentenze 3672/07, SSUU 12108/09, 10240/10, 21122/10, 8556/11), in tema di IRAP l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'”id quod plerumque accidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.

Alla luce di tali consolidati principi, per la Corte “devono ritenersi integrativi del requisito dell’autonoma organizzazione tanto l’utilizzo di attrezzature tecnologiche di rilevante valore quanto l’impiego non occasionale di lavoro altrui, anche se non prestato nelle forme del contratto di lavoro dipendente (cfr. Cass. 10151/10: “in tema di IRAP, il ricorso al lavoro di terzi per la fornitura di tutti i necessari servizi (dalla telefonia al segretariato) in forma rilevante e non occasionale, ma continuativa, integra il presupposto dell’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, previsto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, non rilevando che la struttura posta a sostegno e potenziamento dell’attività professionale del contribuente sia fornita da personale dipendente o da un terzo in base ad un contratto di fornitura)”.

Rilevano i massimi giudici che la CTR ha trascurato i suddetti principi ed ha motivato contraddittoriamente la propria decisione; quanto ai beni strumentali utilizzati dal contribuente, la sentenza – dopo averne indicato il valore in lire 241.623.000 ed aver rilevato che si trattava di beni “sofisticati e tecnologicamente avanzati” – afferma che essi erano “di non rilevante entità“; quanto alle collaborazioni di terzi all’attività professionale del contribuente, la sentenza – dopo aver dato atto che il contribuente aveva corrisposto a terzi lire 52.071,000 – afferma la non assoggettabilità all’IRAP del professionista senza collaboratori.

 

Brevi note

Già con sentenza n. 12078/2009 la Corte di cassazione aveva affermato che è “la sussistenza di una organizzazione autonoma, restando indifferente il mezzo giuridico col quale quest’ultima è attuata (dipendenti ovvero società di servizi), che rende possibile lo svolgimento dell’attività dei professionisti, attraverso la disponibilità di beni strumentali, capitali e stabili forme di collaborazione, funzionali all’espletamento delle particolari incombenze; il che si realizza, come nel caso, con il contratto di outsourcing che impegna le parti a collaborare affinché la clientela percepisca la attività come organizzazione unitaria fornitrice di più servizi” (Cass. 25 maggio 2009, n. 12078).

Peraltro, nel corpo della circolare n. 28/2010, l’Agenzia delle Entrate ricordava un interessante pronunciamento della Corte di Cassazione, dove i giudici di legittimità hanno coerentemente riconosciuto la sussistenza dell’autonoma organizzazione di un medico convenzionato ritenendo che “la Commissione ha congruamente motivato la valutazione circa la non limitatezza dei beni strumentali utilizzati esponendo il valore dei beni strumentali (circa L. 60.000.000), delle quote di ammortamento (circa L. 11.500.000)e delle altre spese, traendone evidentemente la conseguenza, con valutazione in fatto non censurabile in quanto motivata, che eccedessero la media degli investimenti dello specifico settore e che quindi fossero presenti significativi elementi di organizzazione” (Cass. 5 febbraio 2009, n. 2850).

Ed ancora con ordinanza n. 18704 del 13 agosto 2010 (ud. del 9 giugno 2010) la Corte di Cassazione aveva chiuso la porta in materia di Irap, in presenza di spese elevate. In pratica, le spese di non esiguo ammontare, rispetto all’attività esercitata, portano a ritenere il contribuente soggetto Irap.

Principio che la Corte di Cassazione ha applicato nella sentenza in esame, in presenza di spese elevate super avanzate tecnologicamente, sia in termini di beni strumentali che per prestazioni di terzi.

E’ noto, altresì, che il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavor altrui.

 

Nel caso in questione l’ipertecnologicità dello studio porta con se l’assolvimento dell’Irap.

 

7 maggio 2012

Francesco Buetto