Il doppio termine per la richiesta di rimborso dell'I.V.A. indebitamente versata

la Corte di Giustizia Europea interviene su un’anomalia della legislazione italiana: l’esistenza di due termini di decadenza in materia di richiesta di rimborso dell’IVA indebitamente applicata

La Corte di Giustizia CE nella causa C-427/10, sentenza del 15 dicembre 2011, ha sottolineato come il fatto dell’esistenza, nella normativa italiana di due termini di decadenza in materia di richiesta di rimborso dell’IVA indebitamente applicata, non fa decadere il principio di effettività proprio delle disposizioni comunitarie, sempre che sia possibile accedervi immediatamente. In caso contrario, gli Stati membri devono rimuovere tutti gli impedimenti che potrebbero ledere, appunto, il principio di effettività.

Dunque, secondo i giudici europei un ordinamento nazionale può prevedere la possibilità di agire per la ripetizione di un indebito attraverso modalità e davanti ad organi giudiziari diversi (in vero, si precisa, appunto, che il committente entro il termine di 10 anni di decadenza può ricorrere alla magistratura ordinaria, mentre il cedente entro il termine di 2 anni può ricorrere al giudice tributario), mentre il fatto che il soggetto passivo non ottenga il rimborso dell’imposta non dovuta, porta a ritenere l’esistenza di un contrasto con il principio di effettività.

Ancora la Corte continua affermando che l’esistenza nell’ordinamento italiano di due diverse disposizioni, non lede il principio di effettività: infatti, da un lato, l’art. 2934 c.c. prevede un termine di prescrizione di 10 anni per il committente di servizi nei confronti del prestatore di detti servizi, dall’altro lato, l’art. 21, D.Lgs. n. 546/1992 prevede un termine di prescrizione di due anni per il prestatore di servizi nei confronti dell’ufficio delle Entrate per la ripetizione dell’IVA non dovuta.

In vero, la questione giunta alla Corte di Giustizia, parte dalla controversia nazionale tra la Banca Antoniana Popolare Veneta SpA, incorporante la Banca Nazionale dell’Agricoltura SpA (BNA) ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, relativamente alle somme versate al Fisco dalla BNA per IVA sui compensi per l’attività di riscossione dei contributi consortili, posta in essere da tre consorzi di bonifica dal 1984 al 1994, operazione questa non esente all’epoca dei fatti ex art. 10, n. 5), D.P.R. n. 633/1972.

Successivamente, la norma appena richiamata, subiva una nuova lettura ad opera di una circolare dell’Agenzia delle Entrate, circolare 26 febbraio 1999, n. 52/E, attraverso al quale, si dava ai contributi consortili natura tributaria e dunque, i compensi dovuti dai consorzi divenivano esenti da IVA.

 

Dunque, forti della nuova interpretazione della norma, i consorzi chiedevano alla società concessionaria della riscossione dei contributi consortili succeduta alla BNA, la restituzione, per indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., delle somme pagate per IVA sui compensi corrisposti: l’azione che si prospettava aveva chiara natura civilistica con competenza del giudice civile ordinario e prescrizione ordinaria decennale.

A questo punto, uno dei consorzi citava la società concessionaria della riscossione dei contributi consortili che chiamava la BNA per il rimborso dell’IVA fatturata sui compensi corrisposti per la riscossione dei contributi; a sua volta, la BNA presentava al Fisco domande di rimborso c.d. anomalo, corrispondente alle somme ad essa richieste dai committenti dei suoi servizi.

Successivamente al silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria, la BNA proponeva ricorso al giudice tributario, che accoglieva condannando l’Amministrazione finanziaria al rimborso.

Avverso questa sentenza l’Agenzia si rivolgeva al giudice tributario di secondo grado che riformava le sentenze di primo grado, poiché si considerava la BNA decaduta dal diritto al rimborso per decorrenza del termine di due anni ex art. 21, n. 2, D.Lgs. n. 546/1992; la BNA proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell’art. 53 Cost., dell’art. 2041 c.c., erronea applicazione dell’art. 21, D.Lgs. n. 546/1992.

In presenza di due questioni pregiudiziali, la Corte di Cassazione ricorre alla Corte UE, in particolare per chiarire l’interpretazione dei principi di neutralità fiscale, di effettività e di non discriminazione relativamente all’IVA.

La Corte di Giustizia europea affronta la questione sottoposta al suo vaglio sottolineando come il principio di effettività non sia di ostacolo per la normativa nazionale che prevede un termine di prescrizione per l’azione civilistica, in tema di ripetizione dell’indebito posta in essere dal committente più lungo rispetto a quello stabilito dal diritto tributario.

L’azione per ultima riportata è esercitata dal prestatore di servizi contro l’Amministrazione finanziaria, a patto che lo stesso possa reclamare il rimborso dell’imposta: a questo punto si precisa, però, che la condizione appena riportata non può dirsi realizzata nel caso in cui la normativa vada ad eliminare per il soggetto passivo la possibilità di far valere il suo diritto al rimborso da parte dell’amministrazione finanziaria.

 

Ancora, la Corte si esprime anche sulla conflittualità di due norme che dispongono termini di prescrizione diversi, precisamente la norma tributaria ex art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, con la prescrizione di due anni per richiedere l’IVA non dovuta e la norma civilistica ex art. 2934 c.c., con la prescrizione decennale: in vero, non si definisce l’incompatibilità delle norme ma si afferma che le norme nazionali sono in vigore sempreché non sia violato il principio di effettività, al fine di rendere effettivo l’esercizio del diritto di rimborso dell’imposta non dovuta.

La dichiarazione di incompatibilità avrebbe comportato l’inefficacia con effetto retroattivo, della disposizione interna, a favore della disposizione comunitaria violata.

 

12 marzo 2012

Sonia Cascarano