L'ufficio competente a trattare le istanze di rimborso

con una recente risoluzione l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’ufficio destinatario delle istanze di rimborso dei versamenti diretti è l’ufficio competente per l’anno di imposta a cui si riferisce il rimborso stesso

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 123/E del 13 dicembre 2011 ha chiarito che l’ufficio destinatario delle istanze di rimborso dei versamenti diretti è l’ufficio competente per l’anno di imposta a cui si riferisce il rimborso stesso. Infatti l’art. 38 del D.P.R. 602/73 stabilisce che nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento diretto il contribuente può presentare all’intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento, istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso.

Il dubbio nasce nell’ipotesi in cui l’ufficio dove il contribuente ha il domicilio fiscale al momento della richiesta di rimborso sia differente da quello competente per l’anno di imposta a cui si riferisce lo stesso. Finora gli Uffici gestione tributi delle varie direzioni regionali hanno adottato interpretazioni tra loro difformi nei casi in cui il contribuente ha richiesto contemporaneamente il rimborso a più Uffici ed ha quindi instaurato il contenzioso presso più Commissioni Tributarie.

L’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, stabilisce che è competente ad effettuare l’attività di controllo sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta, ad operare la vigilanza sull’osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e

degli altri adempimenti concernenti le imposte sui redditi, nonché ad applicare le relative sanzioni, l’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è “il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata”. Quindi nel fornire la soluzione interpretativa alla consulenza richiesta l’Agenzia delle Entrate ha combinato l’articolo ora commentato con l’art. 38 del D.P.R. 602/73 che impone la presentazione delle istanze di rimborso dei versamenti diretti all’“intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso il quale è stato eseguito il versamento”. In forza delle richiamate disposizioni, l’ufficio competente a gestire l’accertamento ed il controllo sull’annualità in causa, individuato dall’art. 31 del D.P.R. n. 600 del 1973, è lo stesso che, in base dall’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, è competente anche a ricevere e vagliare l’istanza di rimborso.

Qualora il contribuente dovesse inoltrare l’istanza di rimborso ad un ufficio non competente a riceverla, sarà cura di quest’ultimo provvedere alla trasmissione della richiesta alla struttura avente competenza.

 

7 gennaio 2012

Anna Maria Pia Chionna