L’ingiustificato recupero delle detrazioni per figli a carico del coniuge separato, unico affidatario

analisi di una particolare situazione riguardante le applicazioni delle detrazioni IRPEF per i coniugi separati con figli a carico

Anche a giudicare dal numero delle sentenze sull’argomento, emesse dalla Commissioni Tributarie di tutta Italia, è possibile stabilire quanto sia invalsa la prassi delle Agenzie delle Entrate di contestare la legittima doppia detrazione per i figli a carico del genitore separato legalmente ed unico affidatario.

Trattandosi poi di recuperi di imposte di modesta entità si può immaginare che il più delle volte i contribuenti scelgano di pagare piuttosto che presentare ricorso, che in alcuni casi sarebbe più oneroso.

La contestazione ha inizio con l’invio del solito avviso bonario nel quale si dice che a seguito del controllo formale della dichiarazione sono emerse delle irregolarità e nel prospetto allegato, si evidenzia la rettifica delle detrazioni per figli a carico, che passano dalla quota intera alla metà. Questa ripresa non sempre è giustificata, alla luce di quanto disposto dall’articolo 12, comma 1, lettera c) del DPR 917/1986: “La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa…”

Nonostante la chiarezza della norma, l’Agenzia ignora del tutto l’istanza di autotutela avanzata dal genitore, documentata dalla sentenza di separazione dove appaia inequivocabilmente che l’istante è l’unico affidatario del figlio o dei figli e quindi ha usufruito della detrazione intera, nel pieno dei suoi diritti.

L’Agenzia risponde, qualche mese più tardi con la notifica della cartella esattoriale emessa ai sensi dell’articolo 36/ter del DPR 600/1973 ed al contribuente, che pensava di aver scongiurato il sorgere del contenzioso, non resta che pagare o presentare ricorso alla Commissione Tributaria.

Il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione, come assicurati dall’articolo 97 della nostra Costituzione imporrebbero quantomeno, un minimo di risposta a giustificare il diniego, se non per cortesia, almeno per liberare il disorientato contribuente dal dubbio di saper ancora leggere ed intendere il lessico italiano.

Non potendo trovare risposte da dare, la buona Amministrazione, di fronte ad una istanza così documentata dovrebbe rivolgere le sue attenzioni all’altro genitore che, fino a prova contraria, parrebbe aver usufruito indebitamente di detrazioni non spettantegli, soprassedendo, nell’attesa di accertare i fatti, dall’emettere la cartella esattoriale.

E’ la stessa legge a suggerire questo percorso e come se ciò non bastasse, sull’argomento è intervenuta pure l’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, con risoluzione n. 143/E del 30 dicembre 2010, che raccomanda alle Direzioni Regionali di vigilare “affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.”

Dunque, l’unica prova che l’altro genitore può produrre è la presentazione di un accordo formale successivo alla sentenza di separazione, con il quale sia stato deciso di ripartire la detrazione fiscale al 50%. Soltanto in questo caso si potrebbe procedere nei confronti di chi ha usufruito dell’indebita detrazione.

Così ancora una volta tocca alle Commissioni Tributarie intervenire per chiarire alle Agenzie periferiche ciò che non sarebbe necessario chiarire, se soltanto si volesse dare una scorsa alla legge.

Fra le tante pronunce sull’argomento, citiamo la sentenza n. 128/15/11 della Commissione tributaria di Bari, che, valutando un caso analogo ha stabilito che la detrazione per carichi di famiglia spetta per intero al genitore affidatario dei figli e tale riconoscimento non può essere in alcun modo pregiudicato dalla circostanza che anche l’altro coniuge abbia fruito, in misura del 50% della stessa detrazione.

Il collegio barese ha anzi ritenuto di censurare l’operato dell’ufficio impositore il quale, nel caso di specie, aveva il “dovere di recuperare” nei confronti del padre il 50% della detrazione per carichi di famiglia indebitamente indicata nella propria dichiarazione dei redditi. La stessa Commissione ha quindi annullato l’atto condannando alle spese processuali l’ufficio per un importo probabilmente più elevato rispetto al recupero sperato.

 

5 dicembre 2011

Giampiero Della Nina