La presenza di cambiali è presunzione di imponibile

il rinvenimento di titoli cambiari non registrati presso la sede dell’impresa è indice di mancata contabilizzazione di ricavi

Il rinvenimento di effetti cambiari emersi nella contabilità aziendale e non dichiarati, costituiscono titoli emessi a fronte di acquisti effettuati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, per i quali il contribuente doveva procedere ad autofatturazione.

Quanto sopra emerge dalla sentenza n. 24920 depositata il 25 novembre 2011 della Corte di Cassazione da cui risulta che un trasferimento di denaro può anche da solo giustificare la presunzione che lo stesso sia avvenuto come contropartita di operazioni imponibili.

 

Natura giuridica delle presunzioni

La presunzione, com’è noto, rappresenta la conseguenza che il legislatore o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto (art. 2727 c.c.). Ci sono le presunzioni previste per legge (art. 2728 c.c.) o quelle lasciate al prudente apprezzamento del giudice (legali o semplici), il quale deve ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti (art, 2729 c.c.). Nel caso delle prime è necessario vedere se viene ammessa la prova contraria o no, configurandosi la presunzione assoluta o relativa.

In tema di presunzione semplice la giurisprudenza ha riaffermato tale natura per quella derivante dagli studi di settore e dai parametri contabili. Con la sentenza n. n. 23015 del 4 novembre 2011 è stato, infatti, ribadito l’orientamento emerso già nel 2009 con lle sentenze nn. 26635, 26636del 2009, le quali avevano posto in luce che i risultati degli studi di settore e dei parametri sono presunzioni semplici, che in quanto tali non giustificano l’accertamento di maggiori ricavi o compensi.

 

Il caso

L’ufficio finanziario rettificava la dichiarazione IVA per l’anno 1996 ad una società, a seguito di verifica effettuata dalla Guardia di Finanza. L’ufficio, verificato che dalla contabilità emergevano rapporti non supportati da fatturazione, ha effettuato il recupero di imposta su operazioni non fatturate e all’irrogazione di sanzioni.. La società impugnava l’avviso di rettifica, risultando vincitrice in primo grado mentre in appello, risultando che le movimentazioni finanziarie emerse rappresentavano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti di operazioni non documentate fiscalmente. Avverso la sentenza di appello la società ha proposto ricorso per cassazione eccependo che il trasferimento di somme di denaro costituisce prova certa del trasferimento stesso diretta a dimostrare la sussistenza di operazioni imponibili IVA.

La S.C., uniformandosi alla giurisprudenza di legittimità, ha rilevato che nel campo delle presunzioni semplici le prove non necessariamente debbono essere più di uno, atteso che il convincimento del giudice può fondarsi anche su una sola prova, purché grave, precisa e concordante (Cass. 29 luglio 2009, n. 17574).

Il ritrovamento di cambiali non registrate in contabilità, ove non sussistano motivate e valide giustificazioni, può far ritenere che detti titoli, “in quanto rappresentativi di crediti certi, liquidi ed esigibili, siano stati emessi a fronte di acquisti effettuati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale senza fattura, in relazione ai quali il contribuente ha omesso di procedere all’autofatturazione”.1

Alla luce di quanto precede, i giudici di legittimità hanno ritenuto che l’evidenza di un trasferimento di somme di denaro può anche da sola giustificare la presunzione che il medesimo sia avvenuto in contropartita di operazioni imponibili ovvero produttive di reddito, ove detta presunzione non risulti contrastata da prova contraria offerta, anche alla luce di indizi, dal contribuente.

 

In tema operazioni finanziarie si citano le disposizioni contenute nel decreto legge 201 del 2011 (art. 11) il quale prevede che a partire dal 1° gennaio 2012 gli operatori dovranno comunicare periodicamente all’Anagrafe Tributaria tutte le movimentazioni relative ai rapporti finanziari e ogni altra tipo di notizia utile ai controlli fiscali, unitamente agli importi delle stesse. A tale riguardo, l’Agenzia delle Entrate con successivo decreto provvederà a stabilire le modalità attuative della disposizione, volendo perseguire, da parte del Fisco, la finalità di utilizzare i dati anche per individuare i contribuenti a maggior rischio di evasione su cui attivare i dovuti controlli fiscali.

 

19 dicembre 2011

Enzo Di Giacomo

1 Cass. 8 aprile 2009, n. 8484. Il convincimento del giudice può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché sia grave, precisa e concordante in quanto il requisito della concordanza ricorre solo nel caso di concorso tra più circostanze presuntive.