La sentenza motivata per relationem fa ancora discutere

per motivare una sentenza “per relationem” a precedenti sentenze bisogna rispettare determinate modalità: ecco i paletti della Cassazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20032 del 30 settembre 2011 (ud. del 6 luglio 2011) è ritornata ad esaminare la questione relativa alla legittimità della motivazione per relationem, cassando la sentenza di secondo grado che, nel testo della motivazione, fa riferimento atalune sentenze della Corte, indicando i principi affermati, senza alcun collegamento concreto con le fattispecie in esame.

 

Il principio espresso dalla Cassazione: sentenza n.20032/2011

È consolidato indirizzo di questa Corte (Cass. nn. 890/2006, 1756/2006, 2067/1998) che “ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito omette di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento”. Di poi ha ritenuto (Cass. nn. 2268/2006, 1539/2003, 6233/2003, 11677/2002) che è “legittima la motivazione “per relatìonem” della sentenza pronunciata in sede di gravame, purchè il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve viceversa essere cassata la sentenza d’appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame”.

Rileva l’estensore della sentenza che il pronunciamento di secondo grado “disattende il superiore insegnamento, giustificando la decisione con affermazioni apodittiche e riferimenti esemplificativi ai processi verbali, senza indicarne i contenuto. Non è dato sapere dalla sentenza chi siano i “terzi”, le cui dichiarazioni sono state poste a base degli accertamenti e che possono, secondo la giurisprudenza che sarà esaminata in seguito,costituire legittime fonti di prova”.

 

Brevi note

Come è noto, in ordine alla legittimità o meno delle sentenze motivate per relationem, con sentenza n. 14814 del 19 febbraio 2008 (dep. il 4 giugno 2008) la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha risolto la questione – che aveva già visto precedenti e difformi pronunciamenti1 – affermando che la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem ad altra sentenza, purché la motivazione stessa non silimiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, occorrendo la riproduzione dei contenuti mutuati, e che questi diventino oggetto di autonomavalutazione critica nel contesto della diversa (anche se connessa) causa sub iudice, in maniera da consentire anche la verifica della compatibilitàlogico-giuridica dell’innesto, fermo restando, preliminarmente, che quando siano pendenti più processi aventi ad oggetto questioni connesse, il giudice deve utilizzare gli istituti processuali tenendo conto dell’esigenza di evitare giudicati contraddittori, ma anche di garantire il rispetto dei principi del giusto processo, con riferimento al diritto al contraddittorio ed alla ragionevole durata del processo, del diritto di difesa e del diritto alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, presupposto indefettibile, quest’ultimo, “per il controllo etero ed endoprocessuale dei provvedimenti stessi e corollario del principio di legalità dello Stato di diritto”.

Sulla legittimità della motivazione per relationem, l’ordinanza 10327/2007 aveva già rilevato un contrasto di indirizzi giurisprudenziali.

1) Da una parte per alcune pronunce il vincolo di consequenzialità necessaria renderebbe legittima la motivazione per relationem, in quanto, constatata l’esistenza del vincolo stesso, la decisione condizionata ne deriva di conseguenza e non vi sarebbero margini per un diverso percorso argomentativo; la decisione condizionata potrebbe dunque legittimamente esaurirsi nella mera constatazione della sussistenza del vincolo di pregiudizialità, del tenore della decisione condizionante e delle conseguenze che ne derivano: “in tema di contenzioso tributario, qualora il medesimo organo giudicante si trovi a pronunciare contestualmente più decisioni relative a questioni legate tra loro da un vincolo di consequenzialità necessaria, è consentito che la motivazione di una decisione consista nel rinvio alle argomentazioni svolte nell’altra, poiché in tal caso non si ha tanto la motivazione di una sentenza per relationem, ma piuttosto la constatazione che la decisione in un certo senso di una delle controversie comporta necessariamente l’identica conclusione per l’altra” (Cass. 1634/2003; conf. 19155/2003, 9232/2003); in tal caso, conseguentemente, l’eventuale “ricorso per cassazione avverso la sentenza la cui motivazione si limita a rinviare alle argomentazioni contenute nell’altra, deve ritenersi sufficiente a soddisfare il requisito della specificità dei motivi anche il solo motivo di ricorso che si richiami alla concreta ed attuale possibilità di una riforma della decisione alla quale è stato operato il rinvio e chieda la cassazione della sentenza impugnata per il caso di annullamento della prima, in ragione del sopravvenuto riconoscimento dell’inidoneità a sorreggerla degli argomenti addotti a suo sostegno”.

2) Secondo altre pronunce, invece, “nella ipotesi in cui il giudizio relativo al reddito di partecipazione di un socio sia stato separatamente instaurato e trattato rispetto al giudizio attinente all’accertamento del reddito della società, l’indipendenza dei due processi rende necessario che la sentenza pronunciata nel giudizio concernente il reddito del socio, pur se legata da un nesso di consequenzialità a quella inerente al ricorso proposto dalla società, contenga tutti gli elementi essenziali in ordine allo svolgimento del processo ed ai motivi in fatto e in diritto della decisione, senza che il giudice possa limitarsi ad un mero rinvio alla motivazione della sentenza relativa alla società” (Cass. 11677/2002; conf. 13990/2003, 15951/2003, 11167/2006, 19606/2007).

 

Il Collegio Unito aderisce a questa seconda linea interpretativa, nei limiti in cui la motivazione per relationem possa essere ammessa; vale a dire, quando non sia il sintomo della violazione di norme che di per sé comportano la nullità delle attività processuali.

In generale, afferma la Corte, il fenomeno della motivazione per relationem non riguarda soltanto le ipotesi di connessione “orizzontale” delle decisioni simultanee, o comunque pronunciate all’interno di fasi parallele del processo, ma riguarda anche le ipotesi di “connessione verticale” di decisioni pronunciate in gradi diversi del giudizio. Anche in questi casi, la giurisprudenza della Corte, condivisa dal Collegio, ha stabilito, in ossequio al principio della autonomia dei processi, che “la motivazione della sentenza del giudice di appello che contenga espliciti riferimenti alla pronuncia di primo grado, facendone proprie le argomentazioni in punto di diritto, è da ritenersi legittima tutte le volte in cui il giudice del gravame, sia pur sinteticamente, fornisca, comunque, una risposta alle censure formulate, nell’atto di appello e nelle conclusioni, dalla parte soccombente, risultando così appagante e corretto il percorso argomentativi desumibile attraverso l’integrazione della parte motiva delle due sentenze” (Cass. 3636/2007; conf. 1539/2003).

Diverso invece è il caso della motivazione per relationem, utilizzata dal giudice per rinviare ad un principio di diritto già affermato da questa Corte di legittimità, in relazione al quale non occorre ripercorrere tutto l’iter argomentativo, per soddisfare l’obbligo della motivazione: “quando la motivazione richiama un orientamento giurisprudenziale consolidato – tra l’altro riportando le massime in cui esso si è espresso – la motivazione deve ritenersi correttamente espressa da tale richiamo, che rinvia – in evidente ossequio al principio di economia processuale (che oggi trova legittimazione formale nel principio della ragionevole durata del processo, il quale giustifica ampiamente che non si debbano ripetere le argomentazioni di un orientamento giurisprudenziale consolidato, ove condivise dal giudicante e non combattute dal litigante con argomenti nuovi) – appunto alla motivazione risultante dai provvedimenti richiamati, di modo che il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto per relationem, per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto è conoscibile” (Cass. 7943/2007).

Per le Sezioni Unite della Cassazione, la mancanza di una autonoma ed esauriente motivazione, non consente il controllo di legittimità sull’operato del giudice (criteri di valutazione degli elementi probatori adottati, regole ermeneutiche applicate, logica della decisione) che è l’unico possibile controllo sul corretto esercizio della giurisdizione in uno Stato di diritto. D’altra parte, non si può richiedere il rispetto del principio dell’autosufficienza delle impugnazioni se la sentenza impugnata non è, a sua volta, autosufficiente

La Corte, quindi, conferma l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario, secondo il quale quando la motivazione di una sentenza si limiti a rinviare ad altra motivazione, in maniera che non sia possibile individuare le ragioni che stanno a fondamento del dispositivo la sentenza è nulla.

La motivazione deve essere “autosufficiente“, nel senso che dalla lettura della stessa, e non aliunde, deve essere possibile rendersi conto delle ragioni di fatto e di diritto che stanno a base della decisione.

La motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza, purché la motivazione stessa non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento: occorre che vengano riprodotti i contenuti mutuati, e che questi diventino oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa (anche se connessa) causa sub iudice, in maniera da consentire poi anche la verifica della compatibilità logico-giuridica dell’innesto“.

Infine, sul piano sistematico, la tesi che la ratio decidendi si debba sempre poter ricavare, in maniera espressa ed autosufficiente, dalla motivazione della sentenza trova un preciso riscontro legislativo nell’art. 12, c. 7, della L. n. 212/2000. E “sarebbe assurdo ipotizzare che la chiarezza ed esaustività che si pretendono in sede amministrativa, vengano meno nella sede giudiziaria, nella quale le garanzie del contraddittorio e della difesa (che la norma citata intende garantire fin dalla fase delle procedure amministrative di accertamento) sono tutelati con norme costituzionali”.

 

Si rileva che, successivamente, con sentenza n. 9537 del 29 aprile 2011 (ud. del 16 febbraio 2011) la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della motivazione per relationem della sentenzapronunciata in sede di gravame, purchè il giudice d’appello, facendoproprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modosintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motividi impugnazione proposti, così che il percorso argomentativo desumibileattraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto.È consolidato indirizzo di questa Corte (Cass. nn. 890/2006, 1756/2006, 2067/1998) che “ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito omette di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento”. Di poi ha ritenuto (Cass. nn. 2268/2006, 1539/2003, 6233/2003, 11677/2002) che è “legittima la motivazione “per relationem” della sentenza pronunciata in sede di gravame, purchè il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve viceversa essere cassata la sentenza d’appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame”.

E ancora con l’Ordinanza n. 10490 del 30 aprile 2010 (ud. del 17 febbraio 2010) la Corte di Cassazione, riaffrontando la questione, ha affermato che la decisione pronunciata in appello non incorre nel vizio di carenza, inesistenza o apparenza di motivazione subordinatamente alla condizione che, attraverso il rinvio al contenuto della sentenza del primo giudizio, il giudice chiarisca – anche sinteticamente – i motivi per i quali intende condividere le conclusioni della sentenza gravata garantendo l’esposizione di un iter logico giuridico sufficientemente argomentato, anche per il tramite dell’integrazione delle due decisioni. Risponde, infatti, ad un orientamento consolidato in giurisprudenza di legittimità “che la motivazione per relationem della sentenza pronunziata in sede di gravame è legittima purchè il giudice di appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima sia pur sinteticamente le ragioni della conferma della pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto; sicchè deve essere cassata la sentenza d’appello quando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di impugnazione (v. Cass., 14/2/2003, n. 2196, e, da ultimo, Cass., 11/6/2008, n. 15483)”.

 

21 novembre 2011

Francesco Buetto

1 Con sentenza n. 15833/2006 la Cassazione ha ritenuto non sufficientemente motivata una sentenza che si limiti a richiamare altre sentenze di organi giudicanti senza riferirne neppure succintamente le argomentazioni. Nello specifico, il vizio di motivazione della sentenza“è invece fondato per quanto di ragione, in quanto non può essere ritenuta sufficientemente motivata una sentenza che richiami per relationem sentenze della Commissione tributaria provinciale di Roma già prodotte nel giudizio di primo grado senza riportarne, neppure succintamente le argomentazioni”. Successivamente, con sentenza n. 1248 del 21 dicembre 2005 (dep. il 23 gennaio 2006) la Corte di Cassazione ha affermato che non è in sé nulla la sentenza motivata per relationem al contenuto di altra sentenza pronunciata contestualmente. È pertanto onere del ricorrente che la impugni dedurre che le circostanze di fatto e di diritto, su cui si fondano le due sentenze, non sono identiche e che, di conseguenza, il rinvio alla motivazione di altra sentenza è insufficiente. Sempre la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 19110 del 16 giugno 2005 (dep. il 29 settembre 2005), aveva già statuito che la decisione della controversia relativa al reddito conseguito dai soci può dipendere, pregiudizialmente, dalla decisione della controversia promossa dalla società. Pertanto, il giudice della controversia relativa al socio può motivare mediante il richiamo alla sentenza relativa al reddito prodotto dalla società; deve però indicare gli estremi della sentenza cui rinvia nonché dare atto se essa è passata in giudicato (e, in caso contrario, sospendere il processo). Qualora manchino queste indicazioni la sentenza motivata per relationem è nulla (rectius, inesistente). Da ultimo, con sentenza n. 3329/2008 la Cassazione,considerato che i Giudici di merito hanno confermato la sentenza di primo grado con “acritica condivisione, utilizzando un periodare ed argomentazioni, di per sé inidonee a dare contezza del percorso decisionale”; posto che detti Giudici hanno effettuato “un generico richiamo alla sentenza di primo grado, limitandosi, per altro, a rilevare che l’amministrazione non aveva offerto la prova del proprio assunto, senza indicare i concreti elementi, ritenuti rilevanti e posti a base della decisione”; ritenuto che le espressioni utilizzate non assolvono all’obbligo motivazionale, essendo principio consolidato sia quello secondo cui “la motivazione di una sentenza per relationem ad altra sentenza, è legittima quando il Giudice, riportando il contenuto della decisione evocata, non si limiti a richiamarla genericamente ma la faccia propria con autonoma e critica valutazione” (Cass. n. 1539/2003; n. 6233/2003; n. 2196/2003; n. 11677/2002), sia pure l’altro, per il quale è configurabile l’omessa motivazione, “quando il Giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico – giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 2067/1998)”, ha cassato la sentenza di secondo grado.