Il coefficiente familiare

in un accertamento basato sulle disponibilità di beni ed incrementi patrimoniali del contribuente, il Fisco deve tenere conto della situazione familiare e delle spese in carico ai familiari

La sentenza della CTP di Como n. 90/10/06 concerne l’annullamento di due avvisi di accertamento sintetici ai fini IRPEF per gli anni d’imposta 1998 e 1999 notificati dall’Agenzia delle Entrate ad una contribuente titolare di un bar, nei quali le veniva contestata una capacità contributiva notevolmente superiore a quanto dichiarato dalla stessa.

A fondamento della pretesa tributaria, l’Agenzia delle Entrate sosteneva di aver correttamente rilevato gli indici di capacità contributiva di cui all’art. 38 del DPR n. 600/1973 (nella fattispecie automobile, abitazione ed incrementi patrimoniali derivanti da atti pubblici registrati) ed applicato i relativi coefficienti; la resistente Agenzia delle Entrate sosteneva altresì di aver sottoposto alla contribuente un questionario nel quale la stessa aveva dichiarato come l’autovettura fosse nella sua disponibilità e che pertanto costituiva indice di capacità contributiva.

 

La difesa della contribuente ha in primo luogo contestato il valore probatorio da attribuirsi al suddetto questionario, che non costituiva una prova, ma semmai una presunzione juris tantum, sulla scorta della sentenza della Suprema Corte secondo cui: “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora il contribuente, in sede di risposta ad apposito questionario, ammetta la proprietà e l’utilizzazione di determinati beni, indici di capacità contributiva, è legittimo che l’ufficio presuma il possesso di redditi adeguati. A questo punto si inverte l’onere della prova ed incombe al contribuente l’onere di dimostrare che detti beni e servizi sono di pertinenza di altri soggetti” (Cass. Civ. n. 8738/2002).

 

Indi, producendo la visura del PRA ed il contratto di locazione finanziaria dell’autovettura, si è dimostrato che il veicolo era stato acquistato in leasing dalla società in cui era socia la ricorrente ed al termine del suddetto contratto era stata riscattata dal di lei coniuge; ne conseguiva che il mezzo non era mai stato di proprietà della contribuente e tantomeno nella sua esclusiva disponibilità; a fronte di tali inoppugnabili emergenze era irrilevante quanto dichiarato dalla contribuente nel questionario sottopostole dall’Agenzia delle Entrate.

 

Per quanto riguarda il canone d’affitto dell’abitazione, si è osservato che l’Agenzia delle Entrate aveva erroneamente imputato alla contribuente la quota piena del 100%, sorvolando completamente sul fatto che la stessa aveva sempre coabitato con il coniuge, titolare di redditi propri, il quale aveva sempre sostenuto le spese del relativo contratto di locazione in misura del 50%.

 

Infine, per quanto concerne l’incremento patrimoniale relativo all’acquisto dell’esercizio commerciale (bar), anch’esso interamente contestato alla ricorrente, si è applicato il cd. “criterio del reddito familiare”, in ossequio alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 101 del 30/04/1999 come richiamata dalla sentenza della CTP di Ragusa del 30/04/2001.

 

Insegna infatti la giurisprudenza che: “considerata l’inevitabile imprecisione dello strumento presuntivo attualmente in vigore … si sottolinea l’esigenza di un suo attento e ponderato utilizzo da parte degli uffici, soprattutto nei casi in cui la ricostruzione presuntiva del reddito sia essenzialmente fondata su fatti-indice che costituiscono soddisfacimento di bisogni primari o che sono caratterizzati da elevata rigidità – in particolare spese per l’abitazione e spese per i mutui immobiliari – . Si sottolinea, inoltre, la necessità di procedere sempre ad un esame complessivo della posizione reddituale dell’intero nucleo familiare del contribuente, essendo evidente come frequentemente gli elementi indicativi della capacità contributiva rilevanti ai fini dell’accertamento sintetico possano trovare spiegazione nei redditi posseduti da altri componenti del nucleo familiare”.

 

In applicazione del succitato criterio, dal monte di incremento patrimoniale attribuito alla ricorrente, è stato detratto quanto desunto in base al reddito del marito, constatando ed eccependo, in breve, come l’Agenzia delle Entrate avesse sempre considerato la ricorrente come se vivesse da sola.

 

Applicando quindi i criteri sopra illustrati ed effettuando il ricalcalo della posizione reddituale complessiva della contribuente, la CTP di Como, rideterminava in Lire 11.783.000 per l’anno 1998 ed in Lire 23.497.000 il reddito induttivo imputabile alla ricorrente, in luogo di Lire 69.042.000 e Lire 71.702.000 rispettivamente contestati dall’Agenzia delle Entrate nei due avvisi di accertamento impugnati.

 

23 settembre 2011

Roberto Molteni