Beni appartenenti al fondo patrimoniale: quali poteri ha il concessionario della riscossione?

la costituzione di un fondo patrimoniale tutela i beni inseriti nel fondo rispetto ai poteri dell’esattoria; vediamo una rassegna della più recente giurisprudenza

L’ipoteca esattoriale non è iscrivibile dal Concessionario della riscossione su beni assoggettati al vincolo del fondo patrimoniale perché i debiti tributari non sono debiti inerenti alle necessita della famiglia. E’ questo il dispositivo della sentenza numero 9 emessa dalla prima sezione della commissione tributaria provinciale di Padova, depositata in data 20 gennaio 2011. Di parere opposto sia la CTP di Vercelli, che con sentenza n. 11/04/11, depositata l’11 febbraio 2011 legittima l’iscrizione dell’ipoteca su beni assoggettati al vincolo del fondo patrimoniale perché il debito tributario non può essere ritenuto estraneo alle esigenze familiari, sia la CTR Piemonte nella decisione n. 16/1/11 depositata il 31 gennaio scorso.

 

Il fondo patrimoniale nel codice civile

Nel diritto civile italiano il fondo patrimoniale è un complesso di beni, siano essi immobili, mobili registrati o titoli di credito, costituito ai fini di soddisfare i bisogni della famiglia. Esso può essere costituito dai coniugi, anche durante il matrimonio, tramite atto di costituzione; oppure può essere costituito da un terzo. La proprietà dei beni conferiti spetta ad entrambi i coniugi.

Storicamente, l’istituto del fondo patrimoniale ha sostituito il patrimonio familiare e la dote. Attualmente è regolato dagli art. 167 e ss. del codice civile. La dottrina lo fa rientrare nella categoria del patrimonio separato.

La sua funzione principale è quella di soddisfare i bisogni della famiglia (e cioè i bisogni relativi ai diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione).

Pertanto, ai sensi dell’articolo 167 del codice civile, ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati:

a far fronte ai bisogni della famiglia.

In ogni caso, la possibilità di costituire il fondo patrimoniale mediante testamento è riconosciuta esclusivamente ai terzi e non anche ai coniugi. La costituzione del fondo patrimoniale con atto mortis causa potrà essere realizzata non solo con l’istituzione di erede, ma anche attraverso la disposizione di un legato

La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l’accettazione dei coniugi.

L’atto tra vivi di costituzione del fondo patrimoniale è considerato un atto di liberalità, in quanto il suo perfezionamento è subordinato all’accettazione dei coniugi (che assumono la posizione di donatari), la quale può essere efficacemente realizzata anche in un momento successivo, purché mediante atto pubblico.

Da tale qualificazione deriva che all’atto di costituzione del fondo patrimoniale si applicano le norme previste in materia di donazione obnuziale, in quanto compatibili.

Si pensi, ad esempio, alla norma che sancisce l’inefficacia della donazione nel caso in cui sia accertata la nullità del matrimonio

L’accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore. La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio. I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

Secondo quanto disposto dal successivo art. 168 del codice civile, la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione. I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia e l’amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale.

Relativamente poi all’alienazione dei beni del fondo, a norma dell’articolo 169 del codice civile, se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione, non si possono:

  • alienare (vale a dire non solo gli atti di trasferimento della proprietà del bene, ma anche a quelli che realizzano la concessione di diritti parziari di godimento)

  • ipotecare,

  • dare in pegno,

  • o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale

se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice.

L’autorizzazione deve essere concessa dal tribunale del luogo di residenza dei figli minori; il suo rilascio può avvenire anche dopo la conclusione di uno degli atti di cui all’art. 169, fermo restando che fino a tale momento l’atto è improduttivo di effetti, con provvedimento emesso in camera di consiglio nei soli casi di necessità od utilità evidente.

Una norma di interpretazione controversa è quello codificata dall’articolo 170 del codice civile, che riguarda l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi.

Secondo il legislatore essa non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

In termini generali, la dottrina e la giurisprudenza dominanti attribuiscono alla nozione “bisogni della famiglia” un significato elastico, comprendendo tutto ciò che è necessario per l’armonico sviluppo e potenziamento delle capacità dei familiari.

Come norma di chiusura l’articolo 171 del codice civile stabilisce che la destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio

Nel caso in cui lo scioglimento del matrimonio si verifica per morte di uno dei coniugi sono necessarie alcune considerazioni.

Se nel fondo patrimoniale vi erano dei beni di proprietà del defunto, essi vengono trasmessi agli eredi.

Se, però, vi sono figli che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età, non viene meno il vincolo di indisponibilità sui beni e il fondo continua a durare fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio.

Il giudice ha in questo caso il potere di svincolare i beni del fondo, per cui i figli che li abbiano ereditati non solo ne saranno titolari, ma potranno anche goderne liberamente. Nel caso di morte di uno dei coniugi, il giudice può attribuire ai figli solo la quota di beni del fondo di cui sia titolare il coniuge superstite. L’attribuzione ai figli può essere effettuata anche nel caso di annullamento del matrimonio o di divorzio, poiché in tali casi, a differenza della morte, non si verifica alcuna successione nella titolarità dei beni.

Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio. In tale caso il giudice (disp. att. 32, 38) può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l’amministrazione del fondo.

Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo. Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale

In ogni caso, le cause di cessazione del fondo previste dalla norma non hanno carattere tassativo: al di là della dichiarazione di morte presunta che, naturalmente, estingue il vincolo di indisponibilità sui beni del fondo al pari della morte, si ritiene valida ed efficace la convenzione matrimoniale in cui si dispone lo scioglimento del fondo (fermo restando che, nel caso vi siano figli minori, la cessazione del fondo si verifica solo al compimento della maggiore età).

 

Ipoteca esattoriale su beni del fondo

CTP di Padova n. 9/11

Come già esposto in premessa, secondo la corte di merito di Padova, i beni vincolati dal fondo patrimoniale rimangono al riparo rispetto a debiti sorti per ragioni diverse da quelle relative alle necessità dei familiari1.

La Commissione provinciale ha accertato anzitutto che si trattava, di un fondo patrimoniale istituito in epoca “non sospetta” (il 1989) quando i debiti tributari erano sorti alla fine degli anni ’90 e quindi “… non costituito appositamente per porre riparo…” a beni del contribuente, con “l’intenzione di evitare azioni esecutive da parte dell’Erario”.

La Commissione ha pure rigettato l’argomento dell’esattore sul punto che l’obbligazione tributaria non ha origine contrattuale, sulla base della considerazione che, in base all’articolo 170 del Codice civile, l’esecuzione sui beni del fondo e sui loro frutti “… non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva esser stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia…”.

I Giudici hanno osservato che il fondo patrimoniale “ripara” i beni vincolati con riguardo ai debiti sorti per ragioni diverse da quelle inerenti le necessità della famiglia; pertanto, dato che i debiti tributari non sono debiti inerenti alle necessità della famiglia, allora il fondo patrimoniale è idoneo a fronteggiarli.

Dello stesso tenore si segnalano CTP di Milano, n. 437 del 20.12.2010, nonché CTP di Grosseto n. 280/2009.

 

CTP di Vercelli n. 11/04/11 del 2011

Il debito verso l’erario, non derivante da attività voluttuarie o speculative, non può essere ritenuto estraneo alle esigenze familiari2.

I Giudici di prime cure di Vercelli, nel corpo delle motivazioni della sentenza hanno richiamato una decisione della Corte di Cassazione (Cassazione civile n. 5684/2006) secondo cui l’orientamento prevalente sarebbe quello di escludere dai bisogni della famiglia solo le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.

D’altra parte, nell’interpretazione della CTP di Vercelli, sarebbe a carico del contribuente l’obbligo della prova, utile all’accoglimento del ricorso, della conoscenza da parte del creditore, dell’estraneità del credito ai bisogni familiari.

In sostanza i coniugi sono chiamati a dimostrare che il concessionario della riscossione, al momento dell’iscrizione dell’ipoteca su beni del fondo, sapeva che i debiti tributari erano stati contratti per cause estranee ai bisogni della famiglia. Tale onere della prova, che quindi graverebbe sui coniugi, può essere assolto mediante presunzioni semplici. Ciò che occorre provare è l’effettiva conoscenza e non la semplice conoscibilità, da parte del creditore, dell’estraneità dello scopo del debito ai bisogni della famiglia e tale conoscenza doveva sussistere al momento della nascita dell’obbligazione.

 

CTR Piemonte n. 16/1/11 del 2011

I Giudici della commissione tributaria regionale Piemonte hanno definito avente mera natura “cautelare” l’iscrizione di ipoteca che quindi sfuggirebbe al dettato di cui all’art. 170 del codice civile.

La posizione avanzata della CTR a tutela delle garanzie erariali è stata altresì marcata dalle considerazioni secondo cui “… la necessità di eventuale espletamento di azione revocatoria del fondo patrimoniale, costituito dopo l’emissione della cartella esattoriale, che si rendesse necessario, a fronte dell’opposizione all’esecuzione da parte del debitore, non incide sul diritto ad iscrivere ipoteca, anzi, se mai giustifica il ricorso alla cautela per tutelare, nelle more del giudizio, il credito per cui è causa…”.

 

Conclusioni

In definitiva, come esposto dai Giudici della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15862 del 7 luglio 2009, ciò che occorre accertare, al fine di valutare la legittimità di azioni cautelari (e/o esecutive) sui beni sottoposti al vincolo del fondo patrimoniale è la relazione esistente tra i debiti tributari contratti dal contribuente nell’esercizio dell’attività imprenditoriale (o anche privatamente) ed i bisogni della famiglia. Ciò indipendentemente dall’anteriorità o posteriorità del credito erariale rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale.

 

16 settembre 2011

Attilio Romano

1 A. BUSANI, Esattore senza poteri sui fondi patrimoniali, Il Sole 24 Ore, aprile 2011

2 A. RUSSO, L’ipoteca esattoriale sul fondo patrimoniale, Italia Oggi, 30 aprile 2011.