Il concordato preventivo: la procedura di ammissione

vediamo quali sono le condizioni per essere ammessi alla procedura di “concordato preventivo” ai sensi dell’art. 160 Legge Fallimentare (Antonella Benedetto)

Premessa

Il concordato preventivo costituisce una procedura concorsuale volta a regolare in tempi brevi i rapporti dell’impresa (imprenditore individuale o società) con i creditori, attraverso una pluralità di soluzioni ed in via negoziale. La funzione dell’istituto può essere sia liquidatoria che conservativa.

In realtà, la finalità dell’istituto, sotto la disciplina previgente, era prettamente liquidatoria, pur non essendo estranea, secondariamente, la possibilità di superare il dissesto, mantenendo in vita il complesso aziendale. Oggi entrambi gli scopi, anche unitamente, possono essere perseguiti, con pari dignità, spettando tale scelta al debitore, attraverso la predisposizione di un piano atto al raggiungimento dell’obiettivo prefissato.

Funzione centrale della procedura assume l’accordo tra debitore e creditori volto a regolare, rapidamente, la propria esposizione debitoria con la massa dei creditori, mediante una proposta presentata dal debitore (imprenditore individuale o società) ai propri creditori finalizzata ad evitare il fallimento o a superare un momento di difficoltà, sulla base di un piano finalizzato a soddisfare almeno parzialmente i creditori e a continuare l’attività di impresa. Con la previgente disciplina, il concordato preventivo era una procedura concorsuale che consentiva di evitare il fallimento all’imprenditore insolvente, che avesse determinati requisiti etici (c.d. requisiti di “meritevolezza”), mediante una proposta di soddisfacimento di una percentuale, non inferiore al quaranta per cento, dell’ammontare dei debiti verso il ceto creditorio chirografario e nel rispetto del principio della par condicio creditorum.

L’istituto è stato oggetto di cambiamento nei suoi aspetti più essenziali con la prima riforma fallimentare (d.l. n. 35/2005 successivamente convertito nella l. n. 80/2005) e, successivamente, con il decreto correttivo della riforma (d.lgs. n. 169/2007). Oggi tale procedura ha una funzione più ampia, consentendo all’imprenditore insolvente o che, comunque, si trovi in una situazione di difficoltà finanziaria, di proporre un “risanamento” della situazione debitoria in modo da favorire la conservazione dell’attività d’impresa previo il salvataggio dell’azienda.

 

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