Sentenza nulla se motivazione e dispositivo sono in contrasto

analizziamo questo particolare caso di nullità della sentenza nel processo tributario

Il contrasto fra motivazione e dispositivo rende nulla la sentenza, non consentendo di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle divergenti affermazioni contenute nel pronunciamento. Nè può farsi ricorso alla interpretazione complessiva della decisione perché tale indagine presuppone e postula una sostanziale coerenza tra le diverse parti e proposizioni di cui essa si compone, con la conseguenza che la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza ne determina la nullità, ai sensi dell’art. 156, c. 2, c.p.c..

Così si esprime la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11299 del 23 maggio 2011, richiamandosi a precedenti pronunzie (Cass. n. 3528/1997, n. 11895/1995, n. 5808/1995, n. 7671/1995, n. 2281/1992) e, comunque, (ri)affermando il principio della portata precettiva della pronunzia giurisdizionale che va individuata tenendo conto sia del dispositivo che della motivazione.

In precedenza, il massimo giudice di legittimità aveva chiarito (Cass. n. 10771/1996) che la sentenza, diversamente dagli altri provvedimenti giudiziari, è certamente l’atto più importante del processo per la sua attitudine a definire il giudizio ed a divenire incontrovertibile a seguito del suo passaggio in giudicato, in tal modo distinguendosi per i caratteri della definitività e della decisorietà.

Nel contenzioso tributario, il contenuto della sentenza è disciplinato dall’art. 36 del D.Lgs. 546/1992 che ricalca sostanzialmente la corrispondente norma del codice di procedura civile (art. 132). Oltre ad alcuni requisiti formali (deve essere pronunciata in nome del popolo italiano, contenere l’intestazione della Repubblica Italiana, essere redatta in forma scritta ed in lingua italiana anche in quelle regioni nelle quali è possibile utilizzare altre lingue negli atti pubblici e nel processo, deve contenere la composizione del collegio, delle parti e dei difensori, se vi sono), essa deve brevemente ragguagliare sullo svolgimento del processo e sulle richieste delle parti, esponendo i motivi di fatto e di diritto che hanno dato origine al contenzioso.

Ma soprattutto la sentenza deve chiarire le ragioni che hanno condotto i giudici al pronunciamento e tale motivazione non può risolversi in affermazioni apodittiche, generiche o di principio che non consentano di comprendere il thema decidendum ed il ragionamento del giudice1. La sentenza, inoltre, deve contenere il dispositivo(dictum), ovvero la manifestazione di volontà del giudice in relazione al caso prospettato.

In altre parole, mentre la motivazione contiene le spiegazioni della decisione (racchiusa nel dispositivo), il dispositivo esplicita sinteticamente le conclusioni dell’accertamento (racchiuso nella motivazione) e ciò vuol dire che il giudice, se con la motivazione spiega le cose, con il dispositivo opera, cioè fa le cose.

Motivazione e dispositivo devono dunque armonicamente esistere e coesistere, così esprimendo nella maniera più caratteristica l’essenza della iurisdictio, ovvero l’atto del giudicare.

Nel caso in cui nella pronuncia si verifichi un puntuale e insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo, la sentenza è affetta da nullità assoluta, non essendo consentita – in tali ipotesi – la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 del c.p.c., che presuppone la rilevabilità immediata dell’errore materiale commesso nella redazione.

A tal proposito, la C.T.R. della Puglia (sent. n. 62 del 03/03/2011), richiamandosi ad un consolidato orientamento ermeneutico, che integra violazione dell’obbligo di motivazione della sentenza, e come tale motivo di nullità della stessa2 quando l’evidente inconciliabilità tra il dispositivo della sentenza e la sua motivazione sia di tale gravità da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi, ha recentemente riportato i criteri guida per distinguere le ipotesi di nullità da quelle in cui è consentita la correzione della pronuncia, facendo notare quanto segue:

  1. ove vi sia una insanabile contraddittorietà fra le diverse parti della sentenza, tale da non rendere identificabile la reale portata del provvedimento, sussiste una nullità che deve essere fatta valere con i mezzi di impugnazione;

  2. ove, invece, il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo (ad esempio, di rigetto della domanda) e pronunzia adottata in motivazione (di accoglimento) non integra un vizio incidente sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, allora è consentito attivare la procedura di correzione, mentre non occorre l’impugnazione;

  3. l’errore materiale è quello “che si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato ictu oculi, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza”.

 

9 luglio 2011

Valeria Fusconi

1 Cass. n. 1944 del 12/02/2001 nella quale il giudice di legittimità precisa che, In forza delle statuizioni di cui all’art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (applicabile anche al nuovo rito tributario in conseguenza del generalissimo rinvio materiale alle norme del codice di procedura civile “compatibili”, fatto dall’art. 1, c. 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, e, quindi, alle sue disposizioni di attuazione ed all’art. 132, n. 4), la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa e l’estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza, allorquando rendono impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo.

2 Ex multis, cfr. Cass. n. 17392 del 30 agosto 2004.