Per il contributo unificato è competente il giudice tributario

il “contributo unificato” (obbligatorio per l’iscrizione a ruolo delle cause civili) è un tributo: pertanto tutte le contestazioni su di esso sono di competenza del giudice tributario

 

Il contributo unificato dovuto per le spese degli atti giudiziari di cui all’art. 9 del Dpr n. 115 del 2002 ha natura di entrata tributaria erariale che in quanto tale rientra nella giurisdizione del giudice tributario.

Questo importante principio è contenuto nella sentenza n. 9840 del 5 maggio 2011 delle sezioni unite della Corte di Cassazione da cui emerge che il contributo in esame ha le caratteristiche essenziali del tributo ovvero la doverosità della prestazione e il collegamento di questa ad una spesa pubblica, quale è quella per il servizio giudiziario.

 

Contributo unificato

E’ stato introdotto dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115. Il legislatore, non facendo distinzione tra i termini ‘procedimento’ e ‘processo’, ha voluto subordinare tutti gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali al contributo unificato, escludendoli allo stesso tempo dall’imposta di bollo. In particolare, lart. 9 del Testo unico prevede che il contributo unificato di iscrizione a ruolo, è dovuto per ogni grado di giudizio nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, fatta eccezione per le esenzioni previste dall’articolo 10.

La normativa vigente contiene, pertanto, un’elencazione specifica dei processi e delle procedure a cui si applica il contributo unificato di iscrizione a ruolo, tra cui non rientra il processo tributario che in quanto giurisdizione speciale disciplinata è escluso dal pagamento di tale contributo (cfr. Circ. n. 21/E del 27 febbraio 2002 dell’Agenzia entrate).

La natura di entrata tributaria del contributo unificato per spese di giustizia è stata riaffermata recentemente dal giudice delle leggi, il quale ha ritenuto che l’atto impositivo contenente la richiesta di pagamento del contributo unificato rientra nella sfera di attribuzioni della giurisdizione tributaria anche se non compreso nell’elencazione degli atti impugnabili di cui all’art. 19 D Lgs n. 546/1992 (cfr Corte Cost. 28 aprile 2010, n. 164). In particolare, la natura di tributo erariale del  contributo in esame si desume sia dal fatto che esso è stato istituito in forza di legge a fini di semplificazione e in sostituzione di tributi erariali gravanti su procedimenti giurisdizionali (come l’imposta di bollo e la tassa di iscrizione a ruolo), sia dalla sua mera configurazione quale prelievo coattivo volto al finanziamento delle spese degli atti giudiziari, nonché dal fatto che esso, ancorché connesso alla fruizione del servizio giudiziario, è commisurato forfetariamente al valore dei processi e non al costo del servizio reso od al valore della prestazione erogata: da quanto precede il contributo possiede le caratteristiche essenziali del tributo e cioè la doverosità della prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario (Tribunale di Mantova 29 gennaio 2008, in tal senso Corte Cost. 11-2-2005 n. 73; C.T.P. Foggia 15-4-2003 n. 100).

 

Fattispecie

Un professionista ha impugnato dinanzi al giudice ordinario la cartella esattoriale emessa dalla società di riscossione in cui veniva richiesto il pagamento del contributo unificato per atti giudiziari, eccependo che tale tipo di atto è competente la commissione tributaria. Il Tribunale ha qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi che come tale rientra nella giurisdizione del giudice tributario

I giudici della Corte di Cassazione hanno ritenuto che il contributo unificato di cui all’art. 9 del D.p.r. n. 115/2002 ha natura tributaria e rientra nella giurisdizione del giudice tributario in base alle disposizioni contenute negli articoli 2 (concernente la giurisdizione tributaria) e 19 (riguardante gli atti impugnabili) del D.lgs. n. 546/1992.

Gli stessi giudici, uniformandosi a quanto statuito in due precedenti ordinanze della Corte Costituzionale1, hanno affermato che nel caso di specie le questioni di nullità proposte nel ricorso introduttivo attengono “non ad atti dell’esecuzione forzata esattoriale, ma ad atti inerenti alla fase della riscossione, il controllo della cui legittimità, quando riguardino tributi, spetta al giudice tributario.

Alle stesse conclusioni la Suprema Corte era pervenuta in tema di preavviso di fermo amministrativo, per il quale il giudice deve accertare la natura – tributaria o non tributaria – dei crediti posti a fondamento del provvedimento in questione, trattenendo, nel primo caso, la causa presso di sé, interamente o parzialmente (se il provvedimento faccia riferimento a crediti in parte di natura tributaria e in parte di natura non tributaria), per la decisione del merito e rimettendo, nel secondo caso, interamente o parzialmente, la causa innanzi al giudice ordinario, in applicazione del principio della translatio iudicii. (Cass, SS.UU., 5 giugno 2008, n. 14831; Cassazione, SSUU, Ord. 11.5.2009 n. 10672).

Deve annoverarsi in materia un orientamento difforme dei giudici di merito da cui emerge che restano esclusi dal giudizio tributario tutti quei rapporti che, pur potendo avere natura tributaria o parzialmente tributaria in senso lato, sono applicati da soggetti diversi da quelli individuati dalla norma, come nel caso del contributo unificato sugli atti giudiziari, che è applicato dal Ministero della Giustizia, il quale non può essere parte nel processo tributario (C.T.P. Cagliari 1 luglio 2003, n. 431).

Si segnala, infine, una recente sentenza che ha ritenuto il diritto annuale corrisposto dall’avvocato per l’iscrizione al relativo Albo al pari di una prestazione patrimoniale avente natura tributaria, e, conseguentemente, la controversia relativa alla sua debenza rientra nella giurisdizione del giudice tributario (Cass., SS.UU. Ord. 26.1.2011 n. 1782).

 

9 giugno 2011

Enzo Di Giacomo

1 Corte Cost. ord.ze 8 febbraio 2008, nn. 3007 e 3008. Le spese di giustizia sono di competenza del giudice ordinario mentre nel caso in cui la cartella esattoriale riguarda entrate tributarie quali l’imposta di registro sulla sentenza o il “contributo unificato” sostitutivo dell’imposta di bollo, la giurisdizione appartiene alle Commissioni tributarie