Le future normative sullo scambio d'informazioni

vediamo come cambieranno le procedure di scambio di informazioni fra Stati ai fini del contrasto all’evasione fiscale in ambito comunitario

Con la Direttiva del Consiglio CE 15/02/2011, n. 2011/16, la mobilità dei contribuenti, il numero di operazioni transfrontaliere e l’internazionalizzazione degli strumenti finanziari hanno trovato una nuova disciplina incentrata sulla cooperazione amministrativa tra le amministrazioni fiscali dei diversi Stati membri.

 

Le attività sopra descritte, sono diventate momenti significativi nell’ambito europeo tanto che hanno portato, per la loro crescita notevole, gli Stati ad avere difficoltà nell’accertamento delle imposte dovute, con conseguente mal funzionamento dei sistemi fiscali.

 

Detto questo, gli Stati membri, anche alla luce della presenza della doppia imposizione che porta al perfezionarsi di tecniche di frode e di evasione, hanno dovuto ricercare un nuovo approccio teso alla reciproca assistenza anche alla luce del fatto che la direttiva 77/799/CEE, reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi, non riesce più a gestire le esigenze in materia di cooperazione amministrativa.

 

Per queste necessità, il legislatore comunitario ha adottare un nuovo testo che prevede una disciplina nuova nella quale i singoli Stati hanno la competenza per creare un sistema di cooperazione efficace a livello internazionale.

 

Inseguendo queste necessità, il 15 febbraio 2011, in GUUE l’11 marzo 2011, è stata adottata la direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale in abrogazione della direttiva 77/799/CEE, che stabilisce le norme e le procedure grazie alle quali gli Stati membri possono cooperare per scambiare informazioni relative all’amministrazione, all’applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri circa le imposte dirette e indirette, alle norme e alle procedure sulle quali gli Stati membri e la Commissione incentrano la cooperano circa il coordinamento e di valutazione.

 

La direttiva si applica a tutti i tipi di imposte riscosse da o per conto di uno Stato membro o di un ente locale, tranne l’IVA, i dazi doganali ed i contributi previdenziali obbligatori dovuti allo Stato membro o agli organismi di previdenza sociale.

 

La direttiva in oggetto per essere attiva nei singoli Stati membri deve essere corredata da una organizzazione interna da adottare entro l’11 aprile 2011: al fine di creare un’organizzazione chiara e comune si stabilisce che gli Stati devono individuare una autorità competente, designante un ufficio centrale unico di collegamento che diventa l’organo responsabile dei rapporti tra gli altri Stati membri e la Commissione.

 

L’autorità competente individuata può individuare anche servizi e funzionari di collegamento tesi ed autorizzati a procedere a scambi diretti di informazioni.

 

Detto questo, si percepisce come la cooperazione amministrativa nel settore fiscale si basi principalmente, sullo scambio di informazioni.

 

Lo scambio di informazioni, che diventa, dunque, il punto cardine dell’intera nuova disciplina, può essere di tre tipologie:

  • informazioni su richiesta. In questo caso l’autorità trasmette all’autorità richiedente tutte le informazioni circa le imposte. Le informazioni possono essere già in possesso dell’autorità o possono essere risultato di un’indagine amministrativa. La comunicazione delle stesse deve essere effettuata al più tardi entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta;

  • scambio automatico obbligatorio di informazioni. In questo caso, si stabilisce che l’autorità competente di tutti gli Stati membri comunichi all’autorità competente di qualsiasi altro Strato membro tutte le informazioni disponibili sui periodi d’imposta dal 1° gennaio 2014 circa i residenti in tale altro Stato membro sulle categorie di redditi da lavoro, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita, pensioni, proprietà e redditi immobiliari. La comunicazione obbligatoria automatica di queste informazioni avviene almeno una volta l’anno, entro i sei mesi successivi al termine dell’anno fiscale dello Stato membro durante il quale le informazioni sono state rese disponibili;

  • scambio spontaneo di informazioni. In questo caso, per la corretta applicazione dell’istituto, ci si riferisce all’art. 9 della direttiva che prevede determinate condizioni specifiche.

 

A parte le tre casistiche rappresentate per lo scambio di informazioni, la direttiva prevede altre forme di cooperazione amministrativa come

  • la presenza negli uffici amministrativi dell’autorità interpellata;

  • la partecipazione alle sue indagini amministrative di funzionari designati dall’autorità richiedente;

  • la possibilità di controlli simultanei;

  • la condivisione delle migliori pratiche e delle esperienze al fine di migliorare la cooperazione

e definisce le condizioni disciplinanti la cooperazione amministrativa, come

  • il fatto che le informazioni comunicate tra gli Stati membri sono segretate dal segreto d’ufficio e sono sottoposte alla protezione dei dati, in ottemperanza alle disposizioni di attuazione della direttiva 95/46/Ce relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

  • il fatto che le informazioni scambiate tra gli Stati membri possono servire ai fini dell’accertamento, per l’applicazione di altre imposte e dazi, per l’accertamento e l’applicazione dei contributi previdenziali obbligatori, possono essere usate nei procedimenti giudiziari o amministrativi per violazioni della normativa fiscale.

 

Tutte le richieste di informazioni e di indagini amministrative e le relative risposte vengono trasmesse tramite un schema di formulario adottato dalla Commissione, elettronicamente utilizzando la rete CCN, piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione e sull’interfaccia comune di sistema, creata dall’Unione per garantire le trasmissioni con mezzi elettronici tra le autorità competenti nell’ambito doganale e della fiscalità.

 

Tutta la direttiva, dunque, comprese le norme finali, pongono nuove norme sulle relazioni tra gli Stati membri e la Commissione tese a garantire un più chiaro ed armonico, nonché efficiente sistema di cooperazione amministrativa, attraverso una rete di relazioni tra gli Stati membri ed i Paesi terzi finalizzate allo scambio di informazioni relative all’applicazione delle norme sulle imposte in uno Stato membro.

 

La direttiva 2011/16/UE, in oggetto, in abrogazione della direttiva 77/799/CEE, sarà in vigore dal 1° gennaio 2013, anche se, limitatamente alle norme circa lo scambio automatico obbligatorio di informazioni, il termine previsto è il 1° gennaio 2015.

 

17 giugno 2011

Sonia Cascarano