La cessazione dall'ufficio di sindaco revisore dei conti

vediamo i comportamenti corretti che devono tenere i sindaci revisori di società a seguito della nuove norme emanate dal CNDEC: le cause di cessazione e la pubblicità della cessazione

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha approvato, in versione definitiva, lo scorso 31 dicembre, le Norme di comportamento del collegio sindacale nelle società non quotate. Le Normesono state elaborate con la collaborazione della Commissione di studio per le norme di comportamento degli organi di controllo legale. Dal lavoro è emerso un documento che affronta le tematiche più rilevanti della disciplina del sistema di controllo interno, tenendo conto sia delle modifiche apportate dalla riforma del diritto societario, con il D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, sia delle novità introdotte dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 che recepisce la direttiva 2006/43/CE in tema di revisione legale dei conti annuali e consolidati.

 

Cause di cessazione

Gli articoli del codice civile che trattano della specifica problematica (artt. 2399, 2400, 2404, 2405, 2406, 2380, 2449 c.c.) assicurano, in linea di massima, la continuità di funzionamento del collegio sindacale.

Il termine di durata della carica è, infatti, inderogabile. Esso è posto a tutela di valori di assoluta preminenza nel nostro sistema societario quali, per un verso, l’autonomia e l’indipendenza dell’organo di controllo rispetto agli amministratori e alla maggioranza dei soci, per altro verso, l’esigenza di continuità nell’esercizio delle sue funzioni.

Tale esigenza è accentuata dal principio della c.d. prorogatio per il quale i sindaci, nonostante la scadenza dell’incarico, rimangono in carica fino all’avvenuta sostituzione.

Le cause di cessazione dei sindaci previste sono le seguenti:

la scadenza dell’incarico;

la decadenza;

la revoca da parte della società;

la rinuncia;

la variazione nel sistema di amministrazione e di controllo;

il decesso.

Altre cause di cessazione dei sindaci possono essere previste da norme di legge o regolamentari. In caso di decadenza, revoca, rinuncia, decesso di un sindaco effettivo, i membri in carica ne danno tempestiva comunicazione ai sindaci supplenti.

 

Scadenza dell’incarico

Salvo che si verifichi una causa di cessazione anticipata, i sindaci rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci rimangono, dunque, in carica fino all’accettazione dei nuovi sindaci (c.d. prorogatio).

In caso di inerzia degli amministratori, il collegio deve provvedere quanto prima alla convocazione

della assemblea dei soci ai sensi dell’art. 2406 c.c., recante quale ordine del giorno: “nomina dell’organo di controllo”.

 

Decadenza

Il sindaco decade nei casi in cui viene meno uno o più dei requisiti di professionalità e di eleggibilità previsti dalla legge e dallo statuto. Altresì, il sindaco decade in caso di:

assenza ingiustificata a due riunioni anche non consecutive del collegio nel corso del medesimo esercizio sociale;

assenza ingiustificata alle assemblee dei soci, che non siano andate deserte;

assenza ingiustificata a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo.

La decadenza ha effetto dal momento dell’accertamento della causa che la determina.

 

Revoca

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa. La deliberazione che dispone la revoca del sindaco è di competenza dell’assemblea ordinaria. Fanno eccezione le società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a partecipazione statale o di enti pubblici, nelle quali i sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. La suddetta deliberazione deve essere approvata dal competente tribunale, sentito il soggetto interessato.

La revoca del sindaco ha effetto dal momento in cui il decreto del tribunale di approvazione della deliberazione diviene definitivo.

 

Rinuncia

Il sindaco è libero di rinunciare in qualsiasi momento all’incarico (c.d. dimissioni volontarie). È opportuno che la rinuncia avvenga in forma scritta ovvero risulti negli atti sociali. La comunicazione deve essere indirizzata – con qualsiasi mezzo che consenta la certezza della ricezione, anche attraverso la conferma da parte dei destinatari – all’organo amministrativo (ovvero preferibilmente a ciascun componente del consiglio di amministrazione) e ai componenti

effettivi e supplenti del collegio sindacale.

È opportuno che nella comunicazione vengano indicate le ragioni della rinuncia.

La rinuncia del sindaco ha effetto immediato. Nel caso in cui le dimissioni riguardino più membri del collegio, per stabilirne l’ordine di efficacia, farà fede il momento nel quale esse sono state ricevute dalla società. In caso di rinuncia,

laddove sia possibile, il collegio sindacale è integrato mediante il subingresso di sindaci supplenti;

laddove ciò non sia possibile, gli amministratori devono provvedere tempestivamente a convocare l’assemblea dei soci affinché provveda ad integrare il collegio.

Pertanto, le Norme di Comportamento evidenziano come la rinuncia sia pacificamente qualificata come un atto unilaterale recettizio, destinato in quanto tale a produrre i propri effetti dal momento in cui viene ricevuto dal destinatario dello stesso; dall’altro, che il diritto a porre termine ante tempus al rapporto con la società, riconosciuto al sindaco dalla disposizione di cui all’art. 2401 codice civile, si inserisce nell’alveo dei criteri enunciati dal codice civile a garanzia della libera disponibilità del recesso dall’incarico assunto, salva naturalmente la responsabilità del rinunziante per i danni eventualmente causati dal recesso.

Appare chiaro che la forzata permanenza in carica in regime di proroga del sindaco rinunziante rappresenterebbe una compressione del proprio diritto alle dimissioni.

Ne consegue che – ribadisce la Norma di comportamento – innanzi alle dimissioni del sindaco, è dovere dell’organo gestorio attivarsi affinché l’assemblea provveda all’immediata sostituzione dello stesso, dovendo dichiarare lo scioglimento della società, ai sensi dell’art. 2484 c.c., qualora i soci non provvedano al riguardo.

A tal proposito si segnala l’orientamento del Tribunale di Napoli, sentenza 15 ottobre 2009, secondo cui, anche a seguito della riforma del diritto societario, non è previsto alcun regime di prorogatio nell’ipotesi di cessazione del sindaco per rinuncia.

 

Variazione nel sistema di amministrazione e controllo

Variazione del sistema di amministrazione e controllo

Nelle società per azioni, la variazione del sistema di amministrazione tradizionale a quello dualistico o monistico e viceversa determina la cessazione dell’organo di controllo. Pertanto, in questa ipotesi non trova applicazione l’art. 2400, secondo comma, c.c. che, in relazione alla revoca del sindaco, subordina l’efficacia della cessazione alla preventiva approvazione del tribunale. Salvo diversa deliberazione dell’assemblea straordinaria modificativa del sistema di amministrazione, la variazione del sistema ha effetto alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo.

Cessazione dell’obbligo di nomina del collegio sindacale

Nelle società a responsabilità limitata, il venir meno dei requisiti di cui all’art. 2477 c.c. al di sotto dei limiti previsti dalla legge determina la cessazione dell’obbligo di nomina del collegio sindacale.

Se la cessazione dell’obbligo di nomina del collegio sindacale interviene nel corso dell’incarico, il collegio sindacale rimane in carica fino alla naturale scadenza.

 

Assenza o incompletezza del collegio sindacale

L’assenza del collegio sindacale, la mancata integrazione dello stesso da parte dall’assemblea ovvero la perdurante irregolarità della sua composizione configurano una causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484, n. 3, c.c.

Nelle società a responsabilità limitata in caso di assenza, di mancata integrazione del collegio da parte dall’assemblea ovvero di perdurante irregolarità della sua composizione alla nomina dei componenti del collegio può provvedere il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato (art. 2477, comma 6, c.c.).

 

Pubblicità della cessazione

Quanto alla pubblicità della cessazione dell’ufficio, è dovere dei sindaci in carica accertare l’assolvimento dell’obbligo. In caso di inerzia degli amministratori, i sindaci sono legittimati a provvedere, anche individualmente.

Al fine di evitare situazioni di incertezza, i sindaci in carica danno senza indugio comunicazione della cessazione al sindaco supplente in modo che quest’ultimo sia messo tempestivamente a conoscenza dell’incarico e quindi dell’assunzione delle relative funzioni.

 

24 febbraio 2011

Antonino Romano