Pignorabilità su autovettura dell’agente di commercio

in dottrina si discute dei limiti alla pignorabilità dei beni strumentali destinati all’esercizio dell’impresa: il caso del fermo dell’autovettura dell’agente di commercio

In dottrina si discute dei limiti alla pignorabilità dei beni strumentali destinati all’esercizio dell’impresa. E’ controversa, tuttavia, la possibilità per il Concessionario della Riscossione di esperire azioni conservative del credito erariale nei confronti, per esempio, delle autovetture degli agenti e rappresentanti di commercio, rappresentando il mezzo di trasporto, un mezzo indispensabile per l’esercizio dell’attività imprenditoriale.

Fermo amministrativo di beni mobili

L’articolo 86 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo n. 193 del 27 aprile 2001, prevede che, decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1 (ovvero il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento), il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate e alla Regione di residenza.

Il fermo(1) si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede. Il contribuente sorpreso a circolare con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’articolo 214, comma 8, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

In sostanza, la circolazione con mezzi sottoposti a fermo e’ vietata e sanzionata, come previsto col pagamento di una multa variabile da euro 714 ad euro 2.859 (dal 1/1/09) nonche’ con la confisca del mezzo.

La Corte di Cassazione ha tuttavia affermato che la circolazione con mezzo sottoposto a fermo amministrativo, non costituisce di per sé, reato penale sanzionabile (sentenza 44498/2009).

E’ altresì precisato che il Concessionario è tenuto ad inviare al Contribuente una lettera di preavviso di iscrizione del Fermo Amministrativo, nella quale è indicato il dettaglio del debito con l’avvertenza che, se non si procede al pagamento di quanto dovuto entro 20 giorni da tale comunicazione, si provvederà all’iscrizione del fermo del veicolo nei Pubblici Registri (preavviso di fermo).

In questa ipotesi, il Concessionario della riscossione potrà fare ricorso alle c.d. “ganasce fiscali” che, fisicamente, impediscono al contribuente moroso di poter utilizzare il mezzo di trasporto.

Come precisato in dottrina, se il fermo e’ applicato come sanzione accessoria di una multa per infrazione al codice della strada, a procedura si attiva al momento dell’accertamento della violazione, l’obbligato è nominato custode e tenuto a custodire l’auto in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, mentre il documento di circolazione viene trattenuto –per tutto il periodo del fermo- dall’organo di polizia.

Nel caso invece in cui venga sottoposto a fermo un mezzo come la moto o il ciclomotore, la rimozione e la custodia avvengono a cura dell’organo di polizia. In ogni caso tutte le procedure applicabili debbono essere riportate sul verbale (codice della strada, art. 214)

Giudizio esecutivo ordinario

In termini generali, il codice di procedura civile distingue i beni che non possono essere oggetto di pignoramento, rispetto a quelli per i quali sussistono dei limiti alla pignorabilità.

L’articolo 514 c.p.c. elenca le cose mobili assolutamente impignorabili; in pratica oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:

1) le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto;

2) l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;

3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;

4) …;

5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;

6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.

Il successivo articolo 515 c.p.c. individua le cose mobili relativamente impignorabili. Il terzo comma di tale previsione prevede che “.. Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro…”.

L’ipotesi dell’agente di commercio: spunti di riflessione

Pertanto, occorre verificare le conseguenze derivanti dal fermo amministrativo relativamente all’autovettura che costituisce bene strumentale per l’agente ed il rappresentante di commercio.

E’ caso per esempio, di una rappresentante di commercio(2) che, avendo maturato debiti erariali, per mancato pagamento del bollo auto, sia raggiunta da un preavviso di fermo amministrativo sul mezzo di trasporto.

A tal proposito attenta dottrina(3) prospetta che a tale fattispecie siano applicabili i limiti di impignorabilità dei beni stabiliti dall’articolo 515, comma terzo, per giudizi esecutivi ordinari.

Non sussisterebbe, quindi, alcuna previsione o limite alle azioni esecutive sui beni strumentali dell’agente di commercio (mezzo di trasporto) destinato all’esercizio dell’attività di intermediazione se:

  1. il debitore è costituito in forma societaria;

  2. nell’ambito dell’attività risulti prevalente il capitale investito rispetto al lavoro.

Una soluzione diversa può essere ipotizzata qualora nell’esercizio dell’attività imprenditoriale – svolta sotto di forma di ditta individuale – risulti prevalente la componente lavoro rispetto alla variabile capitale ed il bene oggetto di fermo sia un bene strettamente indispensabile per l’esercizio dell’attività d’impresa.

Parrebbe questo, la tipologia dell’attività economica esercitata dall’agente di commercio, ove assume prevalenza l’apporto personale nell’esercizio dell’impresa e l’autovettura costituisce un mezzo indispensabile per l’attività medesima.

In tale direzione, occorre quindi valutare l’esistenza della cd. <autonoma organizzazione> di beni e persone la cui assenza determina l’esonero dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive.

L’esistenza di autonoma organizzazione sussiste tutte le volte in cui il contribuente che eserciti l’attività d’impresa impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che secondo l’id quod plurime accidit costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività’ anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Relativamente all’applicazione del tributo regionale sugli agenti di commercio, si è più volte espressa, in senso negativo, la Suprema Corte di Cassazione che sentenze n. 12108, 12109, 12110 e 12111 del 2009, ha affermato che l’esercizio delle attività di agente di commercio e di promotore finanziario – che risultano soggette alla disciplina del reddito d’impresa e non a quella del reddito autonomo – possono essere escluse dall’Irap qualora l’attività risulti non autonomamente organizzata.

A seguito delle statuizioni dei Giudici di Piazza Cavour, con la circolare del 28 maggio 2010, n. 28/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito rilevanti chiarimenti riguardanti l’assoggettabilità all’IRAP di agenti di commercio e promotori finanziari. Secondo quanto indicato dalla circolare, anche per questi soggetti vi è la necessità di valutare in concreto l’esistenza o meno di autonoma organizzazione.

Conclusioni

In definitiva, è controverso se il fermo amministrativo (e le conseguenti azioni esecutive) sul mezzo di trasporto dell’agente di commercio, su cui gravano debiti tributari e/o previdenziali, possa essere legittimamente disposto da parte dell’Ente di riscossione.

A nostro parere, ed in virtù degli insegnamenti della Corte di Cassazione forniti in materia di dell’irap, esistono motivate ragioni che inducono a ritenere assente l’autonoma organizzazione e prevalente il lavoro rispetto al capitale nell’esercizio dell’attività e quindi applicabili le preclusioni alla pignorabilità dei beni strumentali di cui all’articolo 515, comma terzo, del codice di procedura civile.

Note

1) Una sentenza della Corte di Cassazione sezione unite civili (sentenza 10672/2009) ha definitivamente sancito che, l’atto di preavviso di fermo e’ impugnabile in quanto spesso unico atto attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza dell’esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo dell’autoveicolo. Esso inoltre svolge una funzione analoga a quella dell’avviso di mora nel quadro della comune procedura esecutiva esattoriale. Il concetto e’ stato ribadito da una successiva pronuncia della Cassazione sezioni unite civili (sentenza 11087/2010) che ha sancito che il preavviso e’ impugnabile anche per debiti non tributari, quindi nei ricorsi davanti al giudice ordinario (di pace).

2) Si pensi, ad esempio, agli intermediari di stoffe e tessuti pregiati che commercializzano merce da Paesi comunitari (Turchia) e li rivendano a grossisti ed imprenditori operanti nell’ambito del polo tessile di Prato.

3) E.L. “Il fermo amministrativo sull’autovettura dell’agente e rappresentante di commercio”, Rubrica “Quesiti dei lettori” “il fisco” fascicolo n. 2, numero 39 del 25 ottobre 2010, pagina 6406.

8 gennaio 2011

Attilio Romano