La riscossione tramite ruolo

l’attività di riscossione si compone sostanzialmente di tre fasi che iniziano con l’iscrizione a ruolo fino ad arrivare alla consegna dello stesso all’agente della riscossione e alla formazione e successiva notifica della cartella di pagamento…

 

L’attività di riscossione per il tramite del ruolo si compone sostanzialmente di tre fasi che iniziano con l’iscrizione a ruolo fino ad arrivare alla consegna del ruolo all’agente della riscossione e alla formazione e la successiva notifica della cartella di pagamento. Si ricorda che il ruolo rappresenta il momento in cui l’Ente impositore procede all’individuazione delle situazioni creditorie che può vantare nei confronti di un medesimo soggetto al quale chiede la corresponsione delle somme dovute. Anche se la concreta esecuzione del ruolo è affidata all’agente della riscossione, ad eccezione dei casi di riscossione attuata direttamente dall’ente locale, attraverso la cosiddetta “ingiunzione fiscale”, la titolarità del credito d’imposta spetta sempre esclusivamente all’ente impositore, in quanto il “concessionario” svolge esclusivamente le attività occorrenti alla realizzazione della riscossione delle somme che, alle scadenze, devono essere riversate all’ente impositore . Una volta così formato e reso esecutivo, il ruolo contiene l’evidenza di tutti i debiti del medesimo contribuente che ha domicilio fiscale nell’ambito territoriale in cui opera l’agente della riscossione, in relazione ai crediti vantati da parte di tutti gli enti impositori che si avvalgono delle attività di riscossione di una delle Società del gruppo Equitalia Spa.

I ruoli così formati, direttamente dall’ente creditore o con l’ausilio per la loro informatizzazione da parte del Consorzio nazionale dei concessionari (CNC), confluito in “Equitalia Servizi Spa”, in ogni caso, vengono, da questo soggetto, inviati all’agente della riscossione territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale di residenza del contribuente destinatario del ruolo medesimo.

Dalla notifica della cartella di pagamento, quale atto di intimazione al pagamento e di avviso di mora decorre il termine di legge, pari a 60 giorni, entro cui il contribuente, dopo aver preso visione delle pretese contenute nell’atto impositivo notificatogli può :

  • se ritiene la pretesa legittima, procedere alla corresponsione delle somme iscritte;

  • ovvero, in caso di somme indebitamente pretese, presentare all’ente impositore (e, preferibilmente, per conoscenza, al concessionario medesimo) istanza di annullamento in autotutela totale o parziale del ruolo e, in mancanza di tempestivo accoglimento della predetta istanza, ricorso all’organo giurisdizionale competente.

Il ricorso (giurisdizionale) contro il ruolo non sospende la esecutività del medesimo: per cui è sempre necessario richiedere la sospensione amministrativa (direttamente all’ente impositore) e/o giudiziale (alla C.T.P. competente, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992 o al Giudice ordinario, in caso di sua competenza) della riscossione.

In assenza di dette attività (pagamento o impugnazione) l’agente della riscossione, al decorso del 60° giorno dalla notifica della cartella, ha pieno titolo a dare inizio alla procedura di esecuzione forzata in danno del contribuente/debitore inadempiente.

21 luglio 2010

Federico Gavioli