Gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici

semplificate le modalità per il ritiro degli apparecchi elettrici ed elettronici usati

 

E’ stato pubblicato sulla G.U. del 4 maggio 2010 il regolamento che reca le modalità semplificate per la gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), da parte dei distributori ed installatori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) nonché dai gestori dei centri si assistenza tecnica di tali apparecchiature.

Decreto n.65 dell’8 marzo 2010

Con il Decreto n. 65 dell’8 marzo 2010 pubblicato nella G.U. del 4 maggio 2010, sono state definite le nuove modalità di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Ritiro del vecchio apparecchio

Tutto ciò avviene a quasi 5 anni dall’entrata in vigore del D.L. 151/2005, decreto che impone ai commercianti di elettrodomestici e apparecchi elettronici di ritirare gratuitamente il vecchio quando avviene un nuovo acquisto. Ora con il nuovo decreto è stato sciolto il nodo relativo allo snellimento degli adempimenti amministrativi.

Cosa accade con il decreto

Dal 18 giugno dunque, si può andare in un negozio di elettrodomestici, acquistare il proprio pc, frigo, lavatrice o ferro da stiro, ecc. e pretendere il ritiro gratuito dell’usato da buttare via.

I destinatari dei nuovi obblighi

I destinatari delle nuove norme sono:

      • i distributori;

      • gli installatori;

      • i gestori dei centri di assistenza tecnica di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il decreto effettua una distinzione tra:

      • la gestione dei Raee “domestici” (provenienti da nuclei domestici e anche con altra origine ma analoghi per natura e quantità);

      • l

        a gestione dei Raee “professionali” (prodotti dalle attività amministrative ed economiche e non rientranti nei domestici).

Raee Domestici

I distributori, oltre che al ritiro dei rifiuti elettrici ed elettronici a fine vita, saranno tenuti al raggruppamento finalizzato al trasporto presso i centri raccolta e alla tenuta del registro di carico e scarico, con le modalità previste dal decreto stesso.

Raee Professionali

A tali obblighi sono tenuti, entro certi limiti, anche gli installatori e i gestori dei centri di assistenza tecnica.

Chi si occupa della raccolta

Le imprese che si occuperanno della raccolta e del trasporto dei rifiuti dei Raee dovranno essere iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Obbligo di raggruppamento e di raccolta

L’obbligo di raggruppamento per il trasporto ai centri raccolta e di tenuta del registro sussisterà, anche per i Raee «professionali», per distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza di apparecchiature professionali che siano stati formalmente incaricati dai produttori di provvedere al ritiro nell’ambito di un sistema di raccolta.

Ritiro dei RAEE

I distributori

I distributori al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica od elettronica, (Aee), destinata ad un nucleo domestico devono assicurare il ritiro gratuito della apparecchiatura che viene sostituita.

Obbligo di informare il consumatore

I distributori, compresi coloro che effettuano televendite o vendite elettroniche, hanno l’obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili.

Rientra nella fase della raccolta, il raggruppamento dei Raee finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo (risultante dalla comunicazione all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali), nel rispetto delle seguenti condizioni:

      • il raggruppamento riguarda esclusivamente i Raee disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;

      • i Raee sono trasportati presso i centri di raccolta con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg;

      • il raggruppamento dei Raee è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato;

      • i Raee devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Integrità delle apparecchiature

È necessario garantire l’integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

Obbligo di compilazione dello schedario

I distributori che effettuano il raggruppamento, adempiono all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione, all’atto del ritiro, di uno schedario numerato progressivamente, (vedi allegato 1) dal quale risultino il nominativo e l’indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso.

Tale schedario, integrato con i documenti di trasporto di cui all’articolo 2, comma 2, è conservato per tre anni dalla data dell’ultima registrazione.

Il trasporto dei Raee

Il trasporto dei Raee provenienti dai nuclei domestici è effettuato dai distributori o dai terzi che agiscono in loro nome se riguarda:

      • il tragitto dal domicilio del consumatore presso il quale viene effettuato il ritiro al centro di raccolta o al luogo ove è effettuato il raggruppamento;

      • nei casi in cui il raggruppamento sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita, il tragitto dal punto di vendita al luogo ove è effettuato il raggruppamento medesimo;

      • il tragitto dal luogo ove è effettuato il raggruppamento al centro di raccolta di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005;

      • un quantitativo complessivo di Raee non superiore a 3500 kg, effettuato con automezzi con portata non superiore a 3500 kg e massa complessiva non superiore a 6000 kg;

Documento di trasporto

Il trasporto, è accompagnato da un documento di trasporto, numerato e redatto in tre esemplari.

Il documento di trasporto è compilato, datato e firmato dal distributore o dal trasportatore che agisce in suo nome.

Il trasportatore, se diverso dal distributore, provvede a restituire al distributore una copia del documento di trasporto sottoscritta dall’addetto del centro di raccolta destinatario dei Raee, trattenendo per se un’altra copia, anch’essa sottoscritta dal medesimo addetto del centro di raccolta e adempie all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico conservando per tre anni le copie dei documenti di trasporto relativi ai trasporti effettuati.

Il distributore conserva la copia del documento di trasporto insieme allo schedario. La terza copia del documento di trasporto rimane al centro di raccolta destinatario dei Raee.

Il trasporto, è accompagnato da copia fotostatica, firmata dal distributore, delle pagine dello schedario, relative ai rifiuti trasportati, compilate con la data e l’ora di inizio del trasporto dal punto di vendita al luogo di raggruppamento.

Dette copie fotostatiche sono conservate a cura del distributore presso il luogo di raggruppamento sino al trasporto dei rifiuti cui si riferiscono presso il centro di raccolta di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005.

Integrità delle apparecchiature

I distributori adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che i Raee giungano al centro di raccolta nello stato in cui erano stati conferiti, senza aver subito processi di disassemblaggio o di sottrazione di componenti, che si configurerebbero comunque come attività di gestione dei rifiuti non autorizzate.

14 luglio 2010

Antonio Gigliotti