I poteri dei giudici tributari

la giurisprudenza di Cassazione sta ridefinendo le potestà dei giudici tributari

Come è noto l’art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992 – norma che si occupa dei poteri dei giudici tributari – è stato oggetto di modifiche normative, che ne hanno cambiato il volto e costretto più volte i giudici di Cassazione a dire la loro.

A mezzo dell’art. 3-bis del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005 ed entrato in vigore il successivo 3 dicembre 2005, è stato soppresso il comma 3, del citato art.7, che prevedeva la facoltà da parte delle commissioni tributarie ” di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia”.

Il contrasto giurisprudenziale che ne è derivato ha prodotto diverse pronunce che, da una parte qualificano come dovere il potere istruttore del giudice, che se non può decidere deve utilizzare i propri poteri, dall’altra parta la tesi secondo cui i poteri istruttori del giudice tributario non hanno la funzione di sopperire al mancato adempimento dell’onere probatorio della parte.

L’ultimo rigoroso intervento degli Ermellini

Con sentenza n. 7078 del 24 marzo 2010 (ud. del 26 novembre 2009) la Corte di Cassazione ha aderito all’orientamento più rigoroso della Corte.

Motivi della decisione

La Corte ritiene che non ricorre nel caso in esame il presupposto per l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio di cui al citato art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Infatti tale norma eccezionale, attributiva di ampi poteri istruttori officiosi alle Commissioni Tributarie, tra i quali la facoltà di ordinare il deposito di documenti necessari ai fini della decisione, trova applicazione solo quando l’assolvimento dell’onere della prova a carico del contribuente sia impossibile o sommamente difficile. Tale indefettibile condizione richiede, a carico della parte, l’allegazione e l’accertamento della specifica situazione di fatto che, nel caso concreto, abbia reso impossibile o sommamente difficile l’assolvimento dell’onere della prova, essendo insufficiente la mera affermazione dell’esistenza del presupposto priva dell’allegazione relativa all’avvenuta sollecitazione del giudice del merito all’esercizio del predetto potere (Cass. n. 4589/2009)“.

Nè per gli Ermellini il ricorso è fondato sotto l’ulteriore profilo del difetto di motivazione, dato che l’efficacia probatoria che assiste le risultanze di un processo verbale di constatazione non comporta che debba attribuirsi attendibilità alle affermazioni della Guardia di Finanza che siano prive del contenuto di riscontro di fatti oggettivamente esistenti perchè documentati o avvenuti in presenza degli ufficiali accertatori.

Nel caso sottoposto al vaglio della Cassazione, il processo verbale ipotizza piuttosto l’inesistenza di operazioni documentate da fatture e fa riferimento ad esse senza fornire alcuna esplicazione sul perchè le operazioni siano state ritenute inesistenti.

La C.T.R., esercitando un legittimo potere di valutazione delle prove, ha ritenuto tale riferimento insufficiente anche a fronte della contestazione contenuta nell’atto di appello dei contribuenti secondo cui la C.T.P. aveva ignorato le giustificazioni logiche e le prove documentali e fotografiche portate a dimostrazione dell’effettività dei costi detratti.

2 aprile 2010

Marcella De Santis