Depositi a garanzia dei finanziamenti bancari: aspetti fiscali

i finanziamenti bancari accordati ad imprese residenti sotto qualunque forma, possono essere garantiti da depositi in danaro e/o titoli diversi dalle azioni

Aspetti fiscali dei depositi posti a garanzia dei finanziamenti erogati dalle banche

L’erogazione dei finanziamenti bancari accordati ad imprese residenti sotto qualunque forma, possono essere garantiti da depositi in danaro e/o titoli diversi dalle azioni costituiti da imprese o da soggetti privati aventi determinate caratteristiche.

Spesso si ricorre a tale forma di garanzia con lo scopo di facilitare non solo la concessione delle linee di credito richieste (la cui esposizione debitoria viene garantita con altrettanta liquidità riducendo di fatto il rischio) ma anche con l’obiettivo di assicurare agli strumenti finanziari o monetari posti a garanzia, un’adeguata redditività in termini di interessi o proventi da percepire che contribuiscono ad abbattere il costo dell’operazione di finanziamento.

Nell’ambito della costituzione dei depositi a garanzia dei finanziamenti erogati, l’art. 7 del D.L. 20 giugno 1996 n. 323 (convertito in L. 8 agosto 1996 n. 425) è stato introdotto con lo scopo di contrastare eventuali fenomeni elusivi volti a trasformare i depositi composti da utili di impresa sottoposti alle ordinarie regole di tassazione, in interessi o altri proventi soggetti ad una migliore forma di tassazione.

E’ stato infatti previsto un prelievo aggiuntivo del 20% sui proventi lordi elencati all’art. 44 del TUIR provenienti da depositi contenenti denaro (compresi i certificati di deposito), valori mobiliari e titoli diversi dalle azioni, costituiti da persone fisiche, società semplici ed equiparate, enti non commerciali, soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, posti a garanzia di finanziamenti accordati ad imprese residenti.

Si precisa che la normativa, con riferimento ai soggetti non residenti, trova applicazione ai proventi prodotti nel territorio dello Stato con esclusione dei consorzi di garanzia collettiva fidi.

Quali sono le operazioni di finanziamento e qual’è la natura dei depositi oggetto della normativa ?

Tutte le operazioni di finanziamento, senza alcuna distinzione, rientrano nel novero di applicazione della normativa purché caratterizzate dalla “generica funzione di consentire un temporaneo aumento delle disponibilità finanziarie di un determinato soggetto” così come precisato dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 269/E del 5 novembre 1996.

Sempre secondo la stessa circolare rientrano nella normativa in questione i depositi costituiti da titoli di credito, titoli impropri e tutti i documenti configurabili come valori mobiliari(1) nonché le polizze di assicurazione sulla vita(2).

Pertanto, ai fini dell’individuazione dell’ambito applicativo della norma in esame, è opportuno analizzare il significato da attribuirsi al termine “valori mobiliari” ed alla locuzione “altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari”.

Con riguardo ai “valori mobiliari” si rileva preliminarmente che il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con D.Lgs. 24 febbario 1998 n. 58, ha soppresso tale riferimento sostituendolo con la dizione “strumenti finanziari”.

Tuttavia, tenuto conto delle finalità antielusive dell’art. 7 del D.L. n. 323/1996, la nozione di valori mobiliari conserva, nonostante le modifiche intervenute nella normativa di settore, un suo specifico significato idoneo a ricomprendere ogni documento o certificato da cui risulti l’esistenza di un’operazione caratterizzata da una funzione finanziaria di impiego di capitale, laddove l’operazione stessa sia suscettibile di produrre redditi di capitale tassabili alla fonte in modo definitivo nei confronti dei soggetti cui la disciplina in esame è rivolta.

Con riferimento invece alla locuzione “altri titoli diversi dalle azioni e da titoli similari”, si ritiene che essa escluda dall’ambito di applicazione della norma i documenti che registrano operazioni preordinate alla provvista di capitale di rischio.

Tuttavia sulla questione anche l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 150/E del 9 luglio 2003, è intervenuta delineando in maniera ancora più marcata la natura dei titoli oggetto della disciplina.

Anche la risoluzione parla esplicitamente non di “valore mobiliare” bensì di “strumento finanziario” inteso come documento o certificato da cui risulta l’esistenza di un’operazione caratterizzata da una funzione finanziaria di impiego di capitale, purché l’operazione stessa sia in grado di produrre redditi di capitale.

Inoltre la risoluzione esclude dall’ambito di applicazione della norma “i documenti che registrano operazioni preordinate alla provvista di capitale di rischio e quindi oltre a quelli previsti all’art. 44, comma 2, del TUIR anche le quote di partecipazione in società ed enti non rappresentate da titoli” (es. le quote di partecipazione ad una S.r.l.) nonché “le quote di partecipazione in fondi comuni di investimento che effettuano investimenti in misura prevalente (maggioranza) in partecipazioni azionarie ovvero in altre partecipazioni al capitale di rischio”.

Sulla scorta quindi delle istruzioni contenute nella risoluzione appare evidente che in caso di costituzione in deposito con riferimento alle quote di fondi comuni mobiliari e delle sicav, essi sono esclusi dal prelievo aggiuntivo del 20% purché il patrimonio di tali fondi sia prevalentemente investito in azioni.

Di conseguenza sono esclusi dall’applicazione del prelievo in questione i proventi derivanti da quote di fondi comuni mobiliari di investimento appartenenti alla categoria dei fondi monetari, obbligazionari e bilanciati (purché, per quest’ultima tipologia, la ripartizione esatta tra obbligazioni ed azioni sia tale per tutta la durata del deposito).

Con riferimento invece alla costituzione in deposito delle polizze assicurative unit linked i cui rendimenti sono collegati all’andamento delle quote di partecipazione a fondi comuni con rischio a carico dell’assicurato, tali polizze sono escluse dal prelievo aggiuntivo del 20% se per tutta la durata del deposito gli investimenti effettuati dall’assicurazione (o meglio dall’OICVM) sono composti in prevalenza da azioni o da altre partecipazioni al capitale di rischio (Ris. B. 100/E del 28 giugno 2000).

Rientrano nella disposizione del prelievo aggiuntivo sia i depositi effettuati a presidio di garanzie personali prestate da altro soggetto nel caso in cui tali obbligazioni siano finalizzate alla concessione di un finanziamento a favore di un’impresa residente sia i depositi fatti per garanzie a favore di crediti di firma prestate da un intermediario per finanziamenti concessi a favore di imprese residenti.

Da un punto di vista formale appare quindi evidente che affinché tale prelievo aggiuntivo trovi applicazione sarà indispensabile la contemporanea presenza:

  • dell’impegno sotto forma di lettera alla costituzione del deposito;

  • l’esistenza del deposito detenuto dal soggetto erogatore il finanziamento;

  • dall’erogazione del finanziamento.

La base imponibile dell’applicazione del prelievo aggiuntivo del 20%

Il prelievo aggiuntivo del 20% viene applicato all’atto dell’erogazione dei proventi di capitale ed in caso di estinzione del deposito prima della corresponsione dei proventi, il prelievo si applica sugli interessi maturati e non corrisposti nel periodo di durata del deposito a garanzia.

Per i depositi, i conti correnti ed i certificati di deposito, sono imponibili gli interessi; nelle gestioni di patrimoni mobiliari, l’imponibile è costituito dai proventi sul conto corrente di appoggio e da quelli relativi ai titoli non azionari in gestione.

In caso di deposito a garanzia costituito all’estero, la ritenuta viene applicata dalla banca o da altro intermediario finanziario al momento della corresponsione dei proventi in Italia; il prelievo aggiuntino non deve essere eseguito nel caso in cui il depositario non residente certifichi con atto redatto in forma autentica, su richiesta del depositante, che il deposito non è finalizzato direttamente o indirettamente alla concessine di finanziamenti ad imprese residenti.

Possiamo concludere affermando che appare evidente come la possibilità di inserire titoli o strumenti finanziari in un deposito a garanzia di finanziamenti, è certamente opportuna poiché facilità non solo l’iter di delibera dei finanziamenti richiesti visto il rischio pressoché inesistente per la banca erogatrice ma nello stesso tempo consente di abbattere il prelievo fiscale aggiuntivo del 20% se gli strumenti finanziari posti a garanzia risultano prevalentemente costituiti da titoli azionari o strumenti di partecipazione al capitale di rischio.

NOTE

1) Con riferimento alla termine “valori mobiliari” si evidenzia che già l’Agenzia delle Entrate con ris. N. 150/E del 9 luglio 2003 affermava che la locuzione valori mobiliari è da intendersi più correttamente come “strumenti finanziari” in virtù di quanto sancito dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

2) Con esclusione di quelle che prevedono il solo caso morte.

30 aprile 2010

Giuseppe Demauro