Modalità e tempi di accredito dei bonifici bancari

Il provvedimento che accoglie la direttiva comunitaria Payment Services Directive stabilisce che la banca dell’ordinante, una volta ricevuto l’ordine di pagamento, effettui l’accredito sul conto corrente del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Sarà poi la banca del beneficiario che una volta ricevuto il bonifico, provvederà nella stessa giornata lavorativa a rendere disponibile l’importo accreditato con valuta.

La direttiva comunitaria Payment Services Directive – Psd

modalità e tempi di accreditamento dei bonifici bancariE’ stato approvato in via definitiva il provvedimento che recepisce la direttiva comunitaria n. 64/2007 denominata “Payment Services Directive – Psd” che disciplina i sistemi di pagamento in ambito bancario.

Lo scopo è quello di ridurre sensibilmente i tempi di accredito dei bonifici bancari che oggi, tra banche diverse, mediamente impiegano 3-5 giorni lavorativi dalla data di esecuzione a quella di effettivo accredito al beneficiario.

Di fatto, un lasso di tempo così lungo non è mai apparso giustificabile con le attuali modalità elettroniche di invio dei bonifici; è da sempre apparso evidente, osservando attentamente anche le valute riconosciute all’ordinante ed al beneficiario, che le uniche ad ottenere notevoli benefici dalle modalità di inoltro dei bonifici fossero effettivamente le sole banche.

Infatti attualmente a fronte di un bonifico ordinato in data odierna, la valuta di addebito applicata dalla banca all’ordinante risulta essere immediata; l’accredito effettuato al beneficiario risulta, tranne i casi in cui sia stato lo stesso ordinante ad indicare una valuta ben precisa, pari a 3-5 giorni lavorativi successivi l’esecuzione del bonifico a seconda delle banche interessate all’operazione.

In sostanza quindi il servizio di inoltro bonifici risulta gravato non solo dalle commissioni legittimamente previste variabili da banca a banca, ma anche da altri costi che si traducono nell’applicazione di giorni valuta con pagamento di elevati oneri bancari soprattutto per il trasferimento di importi elevati.

Le nuove norme comunitarie (art. 20 e art. 23 della bozza approvata già il 21 gennaio scorso in pre-Consiglio dei Ministri) stabiliscono che la banca dell’ordinante una volta ricevuto l’ordine di pagamento effettui l’accredito sul conto corrente del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva.

Sarà poi la banca del beneficiario che una volta ricevuto il bonifico, provvederà nella stessa giornata lavorativa a rendere disponibile l’importo accreditato con valuta.

Con la nuova disposizione quindi le somme saranno trasferite e rese disponibili con valuta in un solo giorno lavorativo consentendo quindi non solo significativi risparmi in termini di interessi ed oneri bancari ma permettendo anche di usufruire più rapidamente delle somme bonificate.

Tuttavia poiché il provvedimento di fatto sconvolge un sistema contabile bancario fino ad oggi tarato sui tempi di esecuzione ed accredito sopra menzionati, la norma ha concesso alle stesse banche un lasso di tempo abbastanza lungo per potersi adeguare alla nuova tempistica.

Infatti è la stessa direttiva europea che concede tempo alle banche di adeguarsi ed uniformarsi alle nuove disposizioni concordando con i clienti fino al 1 gennaio 2012 un tempo maggiore (rispetto al singolo giorno stabilito dalla nuova disposizione) ma comunque inferiore a tre giorni lavorativi.

Altra pratica fino ad oggi spesso adoperata ma espressamente vietata dalle nuove disposizioni sarà quella di antergazione della valuta (per “antergazione” si intende un bonifico disposto con valuta al beneficiario precedente la data di esecuzione del bonifico) di addebito sul conto corrente dell’ordinante.

Infatti alcune banche nel disporre i bonifici, oltre ad applicare i giorni di valuta sopra descritti, effettuavano l’addebito sul conto dell’ordinante/esecutore del bonifico con qualche giorno (generalmente 1 giorno) di valuta antecedente la data in cui il bonifico veniva eseguito dall’ordinante.

Adesso, invece, l’art. 23 al comma 3 del documento sopra citato prevede che “la valuta di addebito non possa precedere la giornata operativa in cui l’importo dell’operazione di pagamento è addebitato sul medesimo conto di pagamento”.

Appare evidente che questa nuova disposizione potrà determinare significativi cambiamenti soprattutto a quelle imprese che periodicamente effettuano pagamenti massivi come ad esempio le retribuzioni; in quest’ultimo caso infatti le imprese più in difficoltà dispongono i bonifici relativi alle retribuzioni qualche giorno dopo la scadenza contrattualmente stabilità. Ciononostante il bonifico viene accreditato con valuta pari alla scadenza contrattuale anche se antergato rispetto alla data di effettiva esecuzione (esempio: data pagamento retribuzione 15 febbraio 2010; data in cui l’impresa esegue il bonifico 18 febbraio 2010; data valuta bonifico a favore dei dipendenti 15 febbraio 2010. Il bonifico pur effettuato il 18 febbraio 2010 essendo antergato al 15 febbraio 2010 rispetta la scadenza contrattuale prevista per l’accredito degli emolumenti).

Il divieto di valuta antergata la data di effettuazione dell’operazione di bonifico di fatto renderà vana la possibilità di utilizzare questo stratagemma o consuetudine obbligando le imprese ad una più attenta ed efficiente gestione dei flussi di cassa.

Per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni si attende solo la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.

Ai fini della legge sulla trasparenza bancaria, le banche dovranno comunicare alla propria clientela al più tardi entro il 30 aprile 2010 quali condizioni contrattuali risultano sostituite concedendo alla clientela 60 giorni di tempo per il recesso dal rapporto.

 

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28 gennaio 2010

Giuseppe Demauro