Sono esenti da IRPEF i rimborsi agli amministratori degli enti locali

facciamo chiarezza su una questione molto frequente negli enti locali: i rimborsi corrisposti agli amministratori locali sono equiparati, ai fini Irpef, ai rimborsi spese erogati ai titolari di cariche elettive pubbliche…

La risoluzione  n. 224/E del 2009 dell’Agenzia delle Entrate in materia di rimborsi spese agli amministratori e la relativa esenzione Irpef ci è  utile  per fare alcuni chiarimenti su una questione molto frequente negli enti locali; i tecnici delle Entrate hanno affermato che i rimborsi corrisposti agli amministratori locali per le missioni e gli altri impegni istituzionali sono equiparati, ai fini Irpef, ai rimborsi spese erogati ai titolari di cariche elettive pubbliche e, di conseguenza, non sono soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche, così come previsto dall’articolo 52 del DPR 917/86.

 

L’istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 212 del 2000 è stata avanzata da un Comune che chiedeva chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile ai fini Irpef ai rimborsi spese spettanti agli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali e a tutti i rimborsi spettanti agli stessi; secondo il Comune istante i rimborsi delle suindicate spese non dovrebbero essere assoggettati a Irpef, poiché troverebbero nell’articolo 52, comma 1, lettera b) del DPR 917/86, l’equiparazione alle somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche a titolo di rimborso di spese, fermo restando che le somme erogate  siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti.

 

Quindi, sempre secondo il Comune istante,  non dovrebbero essere tassati tutti i rimborsi  spese, compresi quelli liquidati per gli spostamenti dal Comune di residenza  alla sede dell’ente, qualunque sia la modalità di determinazione: analitica (a piè di lista) o forfetaria.

 

I chiarimenti ministeriali  

I tecnici delle Entrate  per quanto riguarda  i rimborsi spese a livello locale, rimandano al contenuto disposto dall’articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; tale norma dispone che agli amministratori“che in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del Comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione,   nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché  un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro delle Finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”.

 

Con decreto del 12 febbraio 2009 sono state fissate le misure dei rimborso spese per gli amministratori locali che per le finalità del proprio mandato  si recano fuori dal capoluogo  del Comune  in cui ha sede l’ente presso il quale svolgono le funzioni pubbliche. Nel caso specifico, la determinazione delle spese è rapportata alla  durata della missione, alla distanza dalla sede di appartenenza e allo svolgimento dell’incarico  all’estero o in territorio nazionale.

L’Agenzia delle Entrate  in relazione alla possibilità di non assoggettare a Irpef i rimborsi forfetari delle spese erogati agli amministratori locali, secondo quando previsto dal richiamato articolo 52 del DPR 917/86, chiarisce che la materia dei rimborsi è stato oggetto di una importante modifica prevista dalla legge finanziaria 2008 che ha avuto l’evidente finalità di contenere e  ridurre la spesa per il funzionamento degli enti locali facendo contestualmente emergere la stretta connessione tra l’effettività dell’impegno istituzionale reso e i rimborsi spese.

 

In questo contesto riveste, quindi, un ruolo determinante la figura del dirigente competente che per la liquidazione e determinazione dei rimborsi, specie per quelli su base forfetaria, in base alla documentazione e alle dichiarazioni fornite dall’amministratore, legate alla durata e alla finalità della missione effettivamente svolta, deve procedere all’autorizzazione.

E’ sulla base di tali criteri che l’Agenzia delle Entrate ritiene che i rimborsi  forfetari erogati ai sensi dell’articolo 84 del TUEL non concorrono alla determinazione del reddito degli amministratori locali potendo essere ricondotti nell’alveo applicativo dell’articolo 52 del DPR 917/86.

 

Cosa dice la norma:

Art.52, comma 1, lettera b) del DPR 917/86:

“Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell’articolo  51, salvo quanto di seguito specificato: (…)

b) ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 50,  non  concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate  ai  titolari  di  cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di  cui  agli articoli 114 e 135  della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purché l’erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli  organi competenti a determinare i trattamenti  dei  soggetti  stessi. Gli  assegni vitalizi di cui alla predetta  lettera  g)  del  comma 1 dell’articolo  50, sono assoggettati a tassazione per la quota parte che  non deriva da  fonti riferibili  a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute  fiscali.  Detta quota  parte  è  determinata, per ciascun periodo d’imposta, in misura corrispondente al rapporto  complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute  fiscali, e la  spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi  (….).

 

Federico Gavioli

12 Dicembre 2009