La definizione degli inviti a comparire – il mancato rispetto dei 45 giorni

l’Agenzia delle Entrate può inviare un invito a comparire, al cui contenuto il contribuente può prestare (o meno) adesione, nel qual caso potrà recarsi, nel luogo e nella data stabiliti, presso l’Ufficio, per avviare un contraddittorio…

          L’art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997 prevede espressamente che l‘ufficio possa inviare al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:

a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;

b)  il giorno e il  luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione;

c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis;

d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle  maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c).

      

          Il comma 1-bis dispone che il contribuente può prestare adesione ai   contenuti dell’invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.

 

DEFINIZIONE

versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione

 

          Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l’indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere  unita la quietanza dell’avvenuto  pagamento della prima o unica rata. In  presenza dell’adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nell’articolo 2,  comma  5,  è  ridotta  alla metà ( in pratica ad 1/8).

          Il comma 1-ter prevede che il pagamento delle somme dovute indicate nell’invito di cui al comma 1 deve essere effettuato con le modalità di cui  all’art. 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di  versamento rateale.

 

          Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al  versamento della prima rata.

          In caso di mancato pagamento delle somme dovute il competente  ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

          Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo non si applicano agli inviti preceduti dai processi verbali di constatazione definibili ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 1, per i quali non sia stata prestata adesione e con riferimento alle maggiori imposte ed altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali stessi che  consentono l’emissione degli accertamenti di cui all’articolo 41-bis del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 54, quarto  comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

          In concreto, Il D.L. n. 185 del 28 novembre 2008, conv. Con modif. in L. n. 2/2009, ha integrato l’art. 5, prevedendo sostanzialmente un sistema simile a quello introdotto con il successivo art. 5-bis, riguardante l’adesione ai processi verbali.

          Il nuovo istituto tende ad anticipare la definizione delle controversie fiscali già al momento dell’invito a comparire, nel caso in cui la parte ne accetti  i contenuti, così  fruendo di un regime sanzionatorio super agevolato, analogamente a quanto previsto per l’adesione ai processi verbali di constatazione, nonché di facilitazioni per il pagamento, potendo richiedere la rateazione, senza sopportare l’onere  aggiuntivo della garanzia.

 

          L’invito al contraddittorio, oltre agli elementi già in precedenza richiesti (i periodi d’imposta suscettibili di accertamento nonché il giorno ed il luogo della comparizione), deve recare anche l’indicazione delle “maggiori imposte,  ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis” e dei “motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi”, al fine di consentire al contribuente – come si legge nella circolare n. 4/2009 – “una immediata e completa cognizione delle questioni che formano oggetto della  possibile pretesa impositiva, non ancora concretizzata in un atto accertativi”.

          Secondo  le Entrate, possono essere oggetto di invito a comparire le seguenti fattispecie:

  • accertamenti d’ufficio, per  i  casi  di  omessa  presentazione  della  dichiarazione, basati su  presunzioni  anche  prive  dei  requisiti  della  gravità, precisione e concordanza;
  • rettifiche di cui all’art. 38, terzo comma, ed all’art. 39,  primo comma, lettera d) del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché di cui all’art. 54,  secondo comma del d.P.R. n. 633 del 1972, basate su presunzioni semplici;
  • accertamenti induttivi di cui all’art. 39, secondo comma,  del  d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • accertamenti con metodo sintetico di cui all’art. 38, quarto comma del d.P.R. n. 600 del 1973.

          In ordine alle modalità di adesione, la circolare n. 4/2008 precisa che,  a differenza di quanto previsto per l’adesione al verbale di constatazione,  che  si perfeziona con la semplice comunicazione del contribuente, nel caso in esame l’adempimento degli obblighi di  versamento, sia pure limitati alla prima rata in caso di rateizzazione del debito, si pone, unitamente alla  comunicazione  del  contribuente,  come  presupposto essenziale per la validità della definizione”.

 

Un caso particolare

 

          Come abbiamo potuto vedere il contribuente deve aderire entro i 15 giorni antecedenti alla data fissata per il contraddittorio.

            Proprio per questo motivo, la circolare n. 4/2009 – paragrafo 5.Ulteriori indicazioni operative – ritiene che il nuovo istituto impone  una particolare  attenzione  da  parte  degli Uffici  nella  redazione  degli inviti a comparire,  i  quali  dovranno espressamente contenere l’indicazione della possibilità di definire i contenuti dello stesso ai sensi dell’artt. 5 e 11 del decreto legislativo n. 218 del 1997, al fine di rendere edotto il contribuente delle nuove possibilità previste dalle norme.

 

          La stessa esigenza informativa va  soddisfatta anche negli avvisi di accertamento per comunicare al contribuente, sussistendone i presupposti, la possibilità di ottenere la prevista riduzione delle sanzioni ai sensi del nuovo comma 2-bis dell’art. 15 del decreto legislativo n. 218 del 1997.

          Inoltre, la circolare puntualizza che “nell’intraprendere la  procedura  di  adesione,  particolare  attenzione dovrà  essere  posta  dagli  Uffici  a  riguardo  della tempistica degli adempimenti, essendo il termine previsto dall’art. 5, comma 1-bis, posto  a validità della definizione stessa. Pertanto, per consentire al contribuente di effettuare, nel rispetto del termine previsto dall’art. 5, comma  1-bis, gli adempimenti necessari al perfezionamento della adesione, è necessario che gli Uffici procedano al fine d’assicurare che l’invito a comparire sia  recapitato al contribuente almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il contraddittorio mediante il servizio postale con raccomandata ai sensi  dell’art. 14  della legge 20 novembre 1982 n. 890”.

 

L’INVITO A COMPARIRE VA RECAPITATO ALMENO 45 GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA PER IL CONTRADDITTOIO

 

          L’invito a comparire inviato dall’Ufficio assume comunque una valenza esclusivamente informativa e non vincolante; pertanto, il contribuente può non aderire all’invito a comparire e recarsi, nel luogo e nella data stabiliti, presso l’Ufficio per avviare un contraddittorio.

          Cosa accade se il contribuente riceve l’invito a ridosso dei 15 giorni fissati per la definizione (ovvero addirittura successivamente ma entro i 15 giorni). In pratica, l’ufficio non dà al contribuente i 45 giorni necessari per riflettere. Adottando la linea più rigida si potrebbe sostenere che in queste ipotesi – atteso che l’unico termine valido fissato dal legislatore è quello del rispetto dei 15 giorni antecedenti la data del contraddittorio -, il contribuente debba comunque perfezionare l’atto entro quella data (non usufruendo quindi appieno dei 45 giorni per riflettere).

 

          Una lettura più coerente con la ratio dell’istituto porta a ritenere, invece, che in questi casi, l’ufficio possa/debba rimettere nei termini il contribuente, dandogli i 45 giorni utili per ponderare la scelta.

          Data la delicatezza della questione, sul punto è d’obbligo attendere un pronunciamento ufficiale.

 

Roberta De Marchi      

4 Agosto 2009