Con sentenza n. 14828 del 20 maggio 2008, dep. il 5 giugno 2008,
La sentenza emessa – di interesse per l’elevato contenzioso in atto – ci consente di affrontare nello specifico una problematica di estrema delicatezza e importanza per le aziende.
LA CORNICE DI RIFERIMENTO
Con l’art. 9 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, – cd. Finanziaria 2003 (1) -, il legislatore aveva messo in campo il re dei condoni: il tombale, istituto che ha consentito ai contribuenti di chiudere la partita con il Fisco, per gli anni che vanno – generalmente – dal 1997 al 2002.
I soggetti interessati erano tutti i contribuenti, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, indipendentemente dal tipo di reddito dichiarato e investiva tutte le imposte.
Sulla base di quanto disposto dal comma 10, dell’art. 9, il perfezionamento della definizione comportava, fra l’altro, la preclusione da ogni accertamento tributario, sia nei confronti del dichiarante sia dei soggetti coobbligati, limitatamente alle annualità ed ai tributi oggetto di condono.
Per effetto del comma 9, dell’art. 9 della cd. Finanziaria 2003, la definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità d’imposta, rendeva definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate o all’applicabilità di esclusioni.
Inoltre, la dichiarazione di condono non modificava gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale, sia ai fini II.DD (art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/73) che Iva (art. 54-bis del D.P.R. n. 633/72), né l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate, né costituiva titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d’imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d’imposta diverse da quelle originariamente dichiarate.
L’ULTIMA SENTENZA A SEZIONI UNITE
La sentenza della Cassazione che si annota – n. 14828 del 20 maggio 2008 (dep. il 5 giugno 2008) della Corte Cass., SS.UU. – nega il rimborso Iva nel caso in cui il contribuente abbia aderito al cd. condono tombale.
Con riferimento ad altre normative di definizione agevolata dei carichi fiscali (ma la situazione non è diversa per il caso disciplinato dalla disposizione in esame)
Queste conclusioni hanno poi trovato conforme applicazione anche con riferimento alla specifica fattispecie regolata dall’art. 9, della L. n. 289 del 2002, (v. Cass. nn. 3682 e 6504 del 2007 secondo le quali la presentazione della istanza di condono “preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto: il condono, infatti, in quanto volto a definire transattivamente la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria“).
Pertanto, “la motivazione della sentenza impugnata sul punto è incongrua, essendo errata l’affermazione secondo la quale sarebbe irrilevante l’utilizzo della sanatoria, in quanto, nella specie, il supposto contrasto della norma interna con la direttiva comunitaria determinerebbe l’assoluta carenza del presupposto impositivo, poiché il condono ha, tra l’altro, proprio lo scopo di definire transattivamente la controversia sulla esistenza (ritenuta dall’Agenzia e negata dal contribuente) di tale presupposto”.
Né rileva, per le Sezioni Unite della Cassazione, “per la evidente diversità della questione, la disposizione dell’ultimo periodo della L. n. 289 del 2002, art 9, comma 9 il quale esclude che il condono abbia di per sé un effetto modificativo soltanto in ordine all’importo di eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle (ossia indicati nelle) dichiarazioni presentate dal contribuente, nel senso che il condono non impone al contribuente la rinuncia al credito ivi esposto, né preclude all’amministrazione di rimborsarlo, se lo ritiene fondato, o di accertarne la non rimborsabilità (v. Corte cost. ord. n. 340/2005)”.
Brevi riflessioni
La sentenza – definitivamente – chiude una lunga questione, che comunque già sembrava avviata a soluzione.
Infatti, già
Infatti, la definizione tombale degli imponibili comporta la rinuncia tacita alla richiesta di rimborso dell’Irap per i medesimi anni d’imposta oggetto di condono, con conseguente estinzione del giudizio promosso avverso il diniego di tale rimborso.
Il condono, infatti, è una libera scelta transattiva che ha dei pro e dei contro che il contribuente deve mettere sul piatto della bilancia.
Gianfranco Antico
31 Luglio 2008
NOTE
(1) Come è noto, il D.L.n.282 del 24 dicembre 2002, convertito in legge 21 febbraio 2003, n.27 ha successivamente modificato l’impianto normativo originario dell’art.9 della legge n.289/02
(2) La giurisprudenza della Cassazione è conforme fin dalla sentenza n. 3682 del 16 febbraio 2007. Nello stesso senso le ordinanze 2690 e 2691 del 5 febbraio 2008