Con la circolare n. 44/E del 29 maggio 2008 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente in materia di studi di settore (per approfondimenti si rinvia ad ANTICO-CONIGLIARO, Gli studi di settore, Il sole24ore, Milano, 2008, terza edizione.), con un corposo, dettagliato e articolato documento.
Premessa
In questo nostro intervento puntiamo la nostra attenzione sulle indicazioni fornite in ordine agli indicatori di normalità economica.
Come è noto, tra le novità più rilevanti della legge Finanziaria per il 2007, in tema di studi di settore, spicca l’introduzione dei cd. indicatori, che hanno la funzione di segnalare eventuali anomalie rispetto a comportamenti normali degli operatori del settore, che determinano effetti anche sul calcolo del risultato di congruità determinato dal software GE.RI.CO.:
· indicatori di coerenza economica di cui tenere conto in sede di elaborazione e revisione degli studi di settore (nuovo art. 10-bis, comma 2, della L. n. 146 del 1998); tutti gli studi di settore elaborati o revisionati, in vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2007, prevedono l’utilizzo degli specifici indicatori di normalità economica (a regime);
· indicatori di normalità economica relativi a tutti gli studi di settore in vigore per il periodo d’imposta 2006, ex art. 1, comma 14, della legge Finanziaria per il 2007 (transitoriamente).
Nelle more della definizione degli indicatori di cui al nuovo art. 10-bis, comma 2, della L. n. 146 del 1998, il comma 14 dell’art. 1, della legge Finanziaria per il 2007 ha disposto l’utilizzo di “indicatori di normalità economica, di significativa rilevanza idonei all’individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta”.
Tali indicatori di normalità economica sono stati approvati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 20 marzo 2007, pubblicati nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007.
Detti indicatori sono applicabili a tutti gli studi di settore, in vigore per il periodo d’imposta 2006, fino all’elaborazione e revisione che tengano conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell’art. 10-bis della L. 8 maggio 1998, n. 146, ed hanno una valenza transitoria in quanto verranno gradualmente sostituiti, con l’evoluzione degli studi previsti a decorrere dal periodo d’imposta 2007, dagli indicatori di normalità di cui al comma 2 del nuovo art. 10-bis della L. n. 146 del 1998.
Gli indicatori di normalità economica applicabili a decorrere dal periodo d’imposta 2006 contribuiscono alla stima dei ricavi o compensi mediante gli studi di settore: all’analisi della congruità dei ricavi o compensi dichiarati, basata sulla “funzione di ricavo/compenso”, si aggiunge infatti quella della “normalità economica”, fondata sugli indicatori in parola.
In particolare, la eventuale incoerenza rispetto ai predetti indicatori determina un incremento dei ricavi o compensi stimati dalla “funzione di ricavo/compenso”, nella misura individuata dai decreti di approvazione degli indicatori.
Dal punto di vista pratico, gli eventuali maggiori ricavi o compensi determinati mediante gli indicatori vengono sommati, dal software GE.RI.CO., al ricavo/compenso puntuale ed al ricavo/compenso minimo calcolato, con le consuete modalità, applicando la “funzione di ricavo/compenso”.
Nel caso di eventuale “incoerenza” rispetto ad uno o più dei predetti indicatori, il risultato finale della stima, fornito dal software GE.RI.CO., consisterà quindi in un ricavo/compenso puntuale ed un ricavo/compenso minimo maggiorato in funzione delle singole situazioni di incoerenza.
Si avrà pertanto, in linea generale, un solo valore di riferimento ai fini dell’eventuale adeguamento in dichiarazione alle risultanze degli studi di settore: il soggetto risulterà “non congruo” rispetto alle risultanze degli studi di settore nel caso in cui i ricavi o compensi dichiarati risultino inferiori ai valori stimati dallo studio di settore, tenendo conto anche dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli indicatori di normalità.
La circolare n. 31/2007 opera un chiaro distinguo: il ruolo degli indicatori previsti dalla legge Finanziaria per il 2007 è diverso da quello degli “indici di coerenza economica”. Questi ultimi, infatti, continueranno ad essere alla base della valutazione sulla coerenza economica della situazione dichiarata, la quale, unitamente a quella relativa alla congruità dei ricavi o compensi, rappresenta il risultato dell’applicazione degli studi di settore alle attività economiche per le quali sono stati approvati. Anche l’utilizzo degli indici di coerenza economica rimane immutato, nel senso che le situazioni di incoerenza continuano a costituire criterio di selezione dei soggetti da sottoporre a controllo.
Gli indicatori di normalità economica
In forza di quanto disposto dall’art. 10-bis, comma 2, della legge n. 146 del 1998, introdotto dall’art. 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la circolare n. 44/2008 afferma che con riferimento ai 68 studi di settore, approvati a decorrere dal periodo d’imposta 2007, sono stati previsti specifici indicatori di normalità economica le cui finalità e modalità di funzionamento sono sostanzialmente simili a quelle degli indicatori di normalità di cui all’art. 1, comma 14, della citata legge n. 296 del 2006 (approvati con D.M. 20 marzo 2007).
Pertanto, con riferimento ai 68 studi di settore approvati a decorrere dal periodo d’imposta 2007, il contribuente dovrà confrontare i propri ricavi/compensi dichiarati con quelli risultanti dall’applicazione della tradizionale analisi della congruità e della nuova analisi di normalità economica. La procedura GE.RI.CO. 2008 evidenzierà la “congruità” ai risultati dello studio qualora il soggetto dichiari ricavi o compensi di ammontare pari o superiore al valore puntuale calcolato sulla base degli studi di settore aumentato degli eventuali maggiori ricavi o compensi derivanti dall’applicazione della normalità economica.
La circolare n. 44/2008 sottolinea che meritano di essere sottolineate le differenze esistenti tra gli “indicatori specifici di normalità economica”, ora contemplati da ciascuno dei 68 nuovi studi approvati nel 2008, e gli altri, parzialmente analoghi, “indicatori di normalità economica” previsti in via transitoria dall’art. 1, comma 14, della legge n. 296 del 2006 ed approvati con il D.M. del 20 marzo 2007, i quali continuano a trovare applicazione per gli studi di settore già in vigore per il periodo d’imposta 2006 ed applicabili anche con riguardo al periodo d’imposta 2007, in quanto non oggetto di revisione nel 2008.
Gli indicatori di normalità introdotti per le imprese a decorrere dal periodo d’imposta 2007
Come preannunciato con la circolare n. 41/E/2007, gli studi di settore in evoluzione, approvati con decreti del 6 marzo 2008, in vigore a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007, sono stati elaborati senza prevedere l’indicatore di normalità “Valore aggiunto per addetto” per l’eventuale stima di maggiori ricavi, che è stato, invece spesso utilizzato ai fini dell’analisi della coerenza economica rispetto a valori considerati normali per ogni comparto di attività economica e, quindi, come variabile di riferimento per la selezione delle posizioni eventualmente da sottoporre a controllo sulla base delle ordinarie metodologie.
Per tali studi, oltre all’indicatore “Valore aggiunto per addetto”, non troverà applicazione neanche l’indicatore di normalità relativo alla “Redditività dei beni mobili strumentali”.
Inoltre, rispetto agli indicatori di normalità introdotti con il decreto 20 marzo 2007, è stato individuato un nuovo indicatore di normalità economica: “Incidenza dei costi residuali sui ricavi”.
Per la maggior parte degli studi in evoluzione, in vigore a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, gli indicatori di normalità applicabili alle imprese sono i seguenti:
– rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e valore degli stessi;
– durata delle scorte;
– incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi.
Gli indicatori di normalità introdotti per gli studi dei professionisti approvati a decorrere dal periodo d’imposta 2007
Per la maggior parte degli studi relativi alle attività professionali, approvati in evoluzione a decorrere dal periodo d’imposta 2007, si applica, alternativamente, uno dei seguenti indicatori di normalità:
a) rendimento orario.
b) rendimento giornaliero;
La valutazione dell’analisi di normalità economica in sede di accertamento
Come abbiamo già avuto modo di vedere, gli indicatori di normalità introdotti nei nuovi studi di settore, approvati a decorrere dal periodo d’imposta 2007, presentano un maggior grado di affidabilità ai fini dell’utilizzo in sede di accertamento, rispetto a quelli approvati con il decreto ministeriale del 20 marzo 2007.
Per questi ultimi, l’art. 15, comma 3-bis, del decreto legge n. 81 del 2007, nel sancire la “natura sperimentale”, ha stabilito che “i maggiori ricavi, compensi o corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici”, aggiungendo inoltre che, in caso di accertamento, “spetta all’ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati” (sul punto si rinvia alla circolare n. 5/E del 23 gennaio 2008).
Precisano gli estensori del documento di prassi appena pubblicato: “ la stima dei maggiori ricavi o compensi effettuata tenendo conto degli indicatori di normalità economica di cui all’art. 10-bis, comma 2, della legge n. 146 del 1998, ha invece la medesima valenza di quella derivante dalla tradizionale analisi di congruità effettuata dallo studio di settore”.
Resta fermo, tuttavia, che anche con riguardo alla stima derivante dai nuovi indicatori, “ l’ufficio non è legittimato, comunque, all’emissione di atti di accertamento automatici basati esclusivamente sulla stima medesima”.
Infatti, anche in queste sede viene richiamata la circolare n. 5/E del 2008, che ha negato l’utilizzo automatico degli studi in sede di accertamento “dato che il suo contenuto dipende dall’esito, imprevedibile a priori, del contraddittorio”e tale assunto vale, naturalmente, anche con riguardo ai nuovi studi, approvati con i decreti del 6 marzo 2008, che prevedono l’applicazione degli indicatori di cui all’art. 10-bis, comma 2, della legge n. 146 del 1998.
Ne consegue dunque che gli accertamenti basati sui detti, nuovi studi di settore, anche nel caso di maggiori ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli indicatori di normalità, “devono essere sempre calibrati tenendo in debito conto tutti gli elementi offerti dal contribuente per dimostrare che i ricavi o compensi presunti non sono stati effettivamente conseguiti”. Ciò in quanto l’azione di controllo deve essere sempre ispirata a “…criteri di ragionevolezza tali da evitare la penalizzazione di contribuenti per i quali il meccanismo presuntivo potrebbe risultare non idoneo a cogliere le effettive condizioni di esercizio dell’attività, soprattutto nel caso in cui evidenzi scostamenti rilevanti rispetto al dichiarato….”.
Gli studi di settore approvati in applicazione monitorata
Per determinati settori in difficoltà era stata prevista l’applicazione “monitorata” e la “sperimentalità”, le cui modalità applicative erano state trattate nel paragrafo 5 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001 (per gli studi sperimentali) e nella circolare n. 32/E del 21 giugno 2005 (per gli studi approvati in applicazione “monitorata”).
Con riferimento agli studi, approvati a decorrere dal periodo d’imposta 2007 in applicazione monitorata, la circolare n. 44/E/2008 precisa che:
– è stata prorogata, per il periodo d’imposta 2007, l’applicazione monitorata per lo studio di settore TD33U (Oreficeria e gioielleria);
– per tre studi del comparto delle attività professionali è stata riconosciuta, anche per la versione evoluta, l’applicazione monitorata per il 2007.
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, sono invece stati approvati in via definitiva i seguenti studi di settore (Per le modalità applicative degli studi approvati a decorrere dall’anno d’imposta 2007 in via definitiva, a seguito di un periodo di sperimentalità o monitoraggio, si rinvia ai chiarimenti forniti in merito nel paragrafo 2.4 della circolare n. 38/E del 2007.):
– Servizi di ingegneria integrata;
– Consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari;
– Consulenze fornite da agronomi;
– Attività tecniche svolte da geometri;
– Attività degli studi legali;
– Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, Consulenza del lavoro;
– Studi di architettura.
L’utilizzo degli studi evoluti per i periodi d’imposta precedenti
In merito all’utilizzo degli studi evoluti per gli accertamenti riguardanti periodi d’imposta precedenti al 2007, il documento recante il numero 44/2008 conferma “ l’orientamento già adottato circa l’opportunità, in sede di contraddittorio, di utilizzare le risultanze dello studio evoluto per giustificare eventuali scostamenti tra l’ammontare dei ricavi dichiarati e quelli presunti in base alla versione dello stesso studio vigente per il periodo d’imposta accertato”. In particolare, occorrerà verificare se il risultato relativo alla “congruità” dello studio evoluto sia in grado di poter meglio rappresentare l’effettiva situazione del contribuente anche per i periodi d’imposta precedenti e con riferimento alle medesime attività esercitate e previste nello studio evoluto, in quanto più aggiornato ed affinato rispetto alla versione previdente ( comunque, nessun automatismo).
Sul punto viene richiamata la precisazione contenuta nella circolare n. 38/E del 12 giugno 2007, in base alla quale è stato evidenziato che “ gli Uffici dovranno sempre valutare, nella fase del contraddittorio, i risultati derivanti dalla applicazione degli studi revisionati anche sulla base dell’art. 10.bis, comma 2, della legge n. 146 del 1998 e, ove più favorevoli al contribuente, utilizzarli in luogo di quelli ottenibili con l’applicazione degli studi che tengono conto degli indicatori di normalità economica approvati con il decreto del 20 marzo 2007.”.
Individuazione del c.d. “intervallo di confidenza” per gli studi cui si applicano gli indicatori di normalità di cui all’art. 1, comma 14, della legge n. 296 del 2006
Come già ricordato, gli accertamenti di cui all’art. 10 della legge n. 146 del 1998 non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell’adeguamento previsto dall’art. 2 del D.P.R. n. 195 del 1999, ricavi o compensi in misura non inferiore al maggiore tra i seguenti valori di riferimento:
a) livello minimo risultante dall’applicazione degli studi di settore tenendo conto delle risultanze degli indicatori di normalità economica di cui all’art. 1, comma 14, della legge n. 296 del 2006;
b) livello puntuale di riferimento risultante dalla applicazione degli studi di settore senza tener conto delle risultanze degli indicatori medesimi.
Per effetto di tale impostazione, al fine di evitare l’insorgenza di perplessità sulla esatta individuazione del c.d. “intervallo di confidenza”, la circolare n. 44/2008 precisa che, relativamente ai predetti studi di settore interessati dall’applicazione degli indicatori di normalità di cui all’art. 1, comma 14, della legge n. 296 del 2006, il c.d. “intervallo di confidenza” è alternativamente delimitato:
“ – dal ricavo/compenso minimo derivante dall’applicazione dello studio di settore ed il valore stesso aumentato dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli indicatori di normalità economica, qualora il valore di riferimento sia quello sopra indicato sub a);
– dal ricavo/compenso minimo e dal ricavo/compenso puntuale di riferimento derivanti dall’applicazione della sola analisi di congruità (senza quindi considerare gli indicatori di normalità economica), qualora il valore di riferimento sia quello sopra indicato sub b)”.
3 giugno 2008
Gianfranco Antico