Con sentenza n. 12072 del 18 marzo 2008 (dep. il 16 aprile 2008)
Ma
I principi ricavabili in materia attraverso la lettura delle più recenti sentenze
Come è noto, l’art. 36 ter, comma 2, del D.P.R. n. 600/73 prevede che gli uffici, senza pregiudizio dell’azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, possano procedere entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, al controllo formale della stessa, provvedendo a:
· escludere, in tutto o in parte, lo scomputo delle ritenute d’acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d’imposta, dalle comunicazioni di cui all’art. 20, comma 3, del D.P.R. n. 605/73, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
· escludere, in tutto o in parte, le detrazioni d’imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all’art. 78, comma 25, della legge n. 413/91;
· escludere, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui sopra;
· determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
· liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all’art. 1, comma 4, lett. d), presentati per lo stesso anno, dal medesimo contribuente;
· correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.
In questa sede l’ufficio si limita alla verifica della correttezza degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, attraverso un riscontro documentale, finalizzato a comprovare la spettanza degli elementi che hanno concorso a determinare l’imposta dovuta dal contribuente, astenendosi da qualsiasi altro intervento rettificativi.
Per effetto dei commi 3 e 4, del medesimo art. 36 ter, del D.P.R. n. 600/73, il contribuente è invitato, preliminarmente, a fornire chiarimenti e a trasmettere l’eventuale documentazione in ordini ai dati indicati nella propria dichiarazione, rendendolo edotto dell’esito del controllo.
La problematica posta ancora una volta all’attenzione della Corte di Cassazione investe l’annosa questione delle ritenute (1).
Sul punto, la giurisprudenza è più volte intervenuta:
·
·
·
·
In materia di ritenute si segnala pure l’Ordinanza n. 22266 del 9 ottobre 2007 (dep. il 24 ottobre 2007) della Corte Cass., SS.UU., che devolve alla giurisdizione del giudice tributario la controversia promossa dal sostituito d’imposta, nei confronti del sostituto ai fini delle imposte dirette, per pretendere il pagamento (anche) di quella parte del suo credito che il convenuto abbia trattenuto e versato a titolo di ritenuta d’imposta, anche quando abbia ad oggetto non la debenza dell’imposta bensì l’obbligo del sostituto di operare la trattenuta; sia il sostituito sia il sostituto d’imposta sono, nell’ambito delle imposte sui redditi legittimati a chiedere all’Amministrazione il rimborso delle somme versare a tale titolo, ed a impugnare il relativo provvedimento di rifiuto.
Brevi conclusioni finali
L’ultima sentenza della Cassazione ci sembra tranciante, non lasciando spazi per una tesi diversa da quella dell’Amministrazione finanziaria: la prova della ritenuta alla fonte può essere data solo con la documentazione prescritta.
Ma vi è di più: pur se la sentenza investe una questione legata al vecchio dettato normativo, la nuova disciplina legislativa non fa che confermare la tesi dell’Amministrazione finanziaria.
Francesco Buetto
19 Giugno 2008
(1) Per ulteriori spunti di riflessione cfr. lo studio n. 192-2007/T del Consiglio nazionale del Notariato, approvato dalla Commissione studi tributari del 7 dicembre 2007, pubblicato sul sito www.notariato.it. In ordine al trattamento sanzionatorio si rinvia alla risoluzione n. 165/E del 2007, che ha confermato che nell’ipotesi di ritenute non eseguite e non versate sussistono due distinte sanzioni.