Le zone franche urbane

Le zone Franche Urbane rappresentano zone di fiscalità di vantaggio. Spieghiamo cosa sono e come funzionano le agevolazioni.

Cosa sono le zone franche urbane

zone franche urbaneLe Zone Franche Urbane sono state introdotte in ambito nazionale per la prima volta dalla Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ed hanno conseguito, con la Legge 244/07 (Finanziaria 2008), un’evoluzione normativa di recepimento dei rilievi e delle osservazioni effettuati, nel tempo, da parte della Commissione Europea.

In campo comunitario ed internazionale tali aree di fiscalità di vantaggio rappresentano istituti giuridici oramai consolidati, indirizzati a riequilibrare socialmente ed economicamente  territori depressi o degradati.

 Il sistema di esenzioni fiscali e contributive previsto, rappresenta un incentivo applicabile a tutto il territorio nazionale, non soltanto, quindi, ad aree del mezzogiorno e prevede una valutazione del territorio (in base ad indicatori di crisi ed a parametri di selezione sociale ed economica stabiliti in ambito ministeriale), che delimita i livelli di intervento, in maniera molto simile al  sistema di riqualificazione Z.F.U. francese.

 

 

Le agevolazioni 

La Finanziaria 2008 stabilisce, nei commi 561 e 562, le caratteristiche delle Zone Franche, delineate con un numero di abitanti non superiore a 30.000 e destinatarie di un apposito Fondo del Ministero dello Sviluppo Economico di 100 milioni di euro per il 2008 e 2009 che costituisce la dotazione a copertura di una serie di “vantaggi”, pensati per le piccole imprese e microimprese che iniziano, nel periodo 2008-2012, una nuova attività economica.

Le agevolazioni riguardano:

Imposte sui Redditi, esenzione:

  • totale  per i primi 5 periodi di imposta;
  • 60% nei seguenti 5 periodi di imposta;
  • 40% per il 6° e 7° periodo successivo;
  • 20% per l’8° e 9°.

 

Tale agevolazione spetta fino a concorrenza dell’importo di € 100.000 per il reddito derivante dall’attività svolta nell’area urbana, maggiorato, a decorrere dal 2009 e per ciascun periodo d’imposta seguente, di un importo pari a € 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all’interno del sistema locale di lavoro in cui ricade l’area esentata;

Imposta Regionale sulle Attività Produttive, esenzione per i primi 5 periodi di imposta, fino a concorrenza di € 300.000 del valore della produzione netta per ciascun periodo di imposta;

Imposta Comunale sugli Immobili, esenzione per i primi 5 anni di attività a decorrere dall’anno 2008, per gli immobili di impresa siti nelle Z.F.U., posseduti e utilizzati per l’esercizio delle nuove attività economiche;

Contributi sulle Retribuzioni da lavoro dipendente, esenzione dal versamento per i primi 5 anni di attività, per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato, di durata non inferiore a dodici mesi, , nei limiti di un massimale di retribuzione stabilito con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, con la condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel territorio oggetto di agevolazione.

L’agevolazione diventa, invece, il 60% nei successivi cinque anni, il 40% nel sesto e settimo, il 20% nell’ottavo e nono anno.

L’esonero interessa anche i titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della Zona Franca.

L’applicazione di tale disciplina fiscale e contributiva di vantaggio comporta una deroga al divieto generale di aiuti di Stato disciplinato dall’art. 87, par. 3, lett. c, del Trattato C.E., possibile soltanto nei casi in cui non si alterino le condizioni di concorrenza del mercato. Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e quello della Solidarietà sociale, determina, a tal fine, le zone di interesse e definisce i criteri di allocazione delle risorse sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado.

Le politiche fiscali e contributive devono, infatti, essere destinate non a medie e grandi imprese o a settori strategici, bensì, ad imprese piccole che, per natura organizzativa, dimensioni, mercati di riferimento, tipologia di attività svolta, possono incidere direttamente sul tessuto sociale urbano non soltanto sulle logiche prettamente economiche.

Le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada, sono, conseguentemente, escluse in quanto già destinatarie di altre forme di aiuto e sostegno.

I benefici sono limitati solo a micro imprese e piccole imprese, individuate dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE, che definisce “piccola impresa” un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, mentre definisce “microimpresa” un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 2 milioni di euro, laddove vi siano aree urbane con livello di disoccupazione almeno superiore alla media nazionale, prevalenza di popolazione giovane, forte incidenza di non diplomati, basso contributo fiscale pro-capite.

Nel rispetto del Regolamento C.E. n. 1998/2006 della Commissione, (riferito agli articoli 87 e 88 del Trattato) riferito agli aiuti “de minimis”, il cui ammontare massimo di € 100.000 è stato innalzato dal Regolamento n. 69/2001, anche le imprese già avviate in Zona Franca Urbana prima del 1° gennaio 2008 possono fruire di tali agevolazioni finalizzate al contrasto dell’esclusione sociale

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge Finanziaria, provvederà a regolamentare, tramite decreto, le modalità di incentivazione fiscale e contributiva.

 

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La contabilizzazione dei contributi alle Zone Franche Urbane
 

        dott.C.Turrisi

        1 febbraio 2008