Le richieste di rateizzazione degli importi iscritti a ruolo

Novella normativa

 

            L’articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni per la rateizzazione degli importi iscritti a ruolo, è stato oggetto di significative modifiche da parte dell’art. 1, commi 126 e 145, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e dall’articolo 36, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248. Il novellato articolo 19 del dpr n. 602/73, a seguito delle modifiche citate, così recita: “….In alternativa alle predette garanzie, il credito iscritto a ruolo può essere garantito dall’ipoteca iscritta ai sensi dell’articolo 77 del dpr n. 602/73” l’ufficio può altresì autorizzare che sia  concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio  delle  somme  iscritte  a  ruolo. A tal fine il valore dell’immobile è determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

 

            Il valore dell’immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L’ipoteca non è assoggettata all’azione revocatoria di cui all’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione dell’ipoteca.

 

            E’ stato elevato l’importo oltre il quale è necessario fornire la garanzia per ottenere la rateizzazione – portato da € 25.822,84 ad € 50.000,00 – ed è stato previsto che la stessa possa essere rilasciata anche dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (CONFIDI) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385.

 

            La nuova normativa ha previsto, che la garanzia possa essere costituita da ipoteca iscritta ai sensi dell’art. 77 del DPR n. 602/1973; inoltre, la novella ha previsto che l’Ufficio possa autorizzare che sia concessa quale garanzia, dal contribuente o da un terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni di proprietà esclusiva del concedente, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo.

 

            Ulteriore modifica è stata introdotta dall’articolo 36, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248(attualmente in corso di conversione), con cui è stata eliminata la possibilità per l’Ufficio di concedere la sospensione della riscossione per un anno ed è stato ridotto a 48 il numero massimo di rate in cui può essere ripartito il pagamento delle somme iscritte a ruolo.

 

            Al riguardo si rammenta che la possibilità di accettare le polizze rilasciate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (CONFIDI) è prevista anche per l’esecuzione dei rimborsi IVA (art. 38-bis del DPR n. 633/1972).

 

Gestione delle richieste di rateizzazione presentate prima delle modifiche citate ma non ancora perfezionate

 

            A seguito delle citate modifiche normative i problemi operativi, in merito alla gestione delle richieste di rateizzazione presentate prima delle modifiche citate, ma non ancora perfezionate con l’adozione del provvedimento da parte dell’Ufficio, vanno risolte, a nostro avviso, nel modo che segue.

 

            Il provvedimento di rateizzazione dovrà essere conforme alla normativa vigente al momento della sua adozione e, pertanto, non potrà essere concessa la rateizzazione in un numero di rate mensili superiore a 48, essendo in vigore la modifica apportata dal d. 1. 31 dicembre 2007 n. 248; analogamente non sarà obbligatorio il rilascio della garanzia ove l’importo da rateizzare, pur essendo superiore al limite previsto dalla precedente normativa, non sia superiore all’attuale limite fissato in € 50.000,00.

 

Istanze di dilazione del pagamento di somme iscritte in ruoli già garantiti da iscrizioni ipotecarie dell’Agente della Riscossione ex articolo 77 del dpr n. 602/73

 

            Le nuove disposizioni consentono, per l’importo iscritto a ruolo superiore a 50 mila euro, anche che la garanzia può essere costituita da ipoteca iscritta ai sensi dell’art. 77 del DPR n. 602/1973 ovvero, previa autorizzazione dell’Ufficio, che sia concessa, dal debitore o da un terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni di proprietà esclusiva del concedente, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo. Dopo l’entrata in vigore della legge finanziaria 2008 si pone il seguente quesito: l’ufficio può pretendere un’ulteriore garanzia (es. reale o personale) rispetto a quella reale già esistente sull’immobile del contribuente di cui all’articolo 77 citato? In effetti, tale problema riguarda, quindi, anche le iscrizioni ipotecarie effettuate dall’agente della riscossione prima dell’entrata in vigore (1 gennaio 2008) della legge finanziaria 2008.

 

            Giova osservare che mentre per l’ipoteca volontaria (del debitore o del terzo datore) è previsto espressamente che la stessa sia di primo grado, fermo restando che se l’esecuzione è promossa contro il terzo datore di ipoteca questi non può invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore salvo che vi sia un patto in tal senso (articolo 2868 cc), per l’ipoteca iscritta dall’agente ai sensi dell’art. 77 del DPR n. 602/1973 tale condizione non è richiesta e, pertanto, la stessa potrebbe non garantire integralmente il credito erariale in quanto sugli stessi immobili potrebbero essere già iscritte ipoteche con un grado anteriore.

 

            Lo stesso immobile può essere assoggettato a più ipoteche, a garanzia di crediti diversi.

In tal caso, poiché ogni ipoteca è contrassegnata con un numero d’ordine che ne esprime il grado e che dipende dall’ordine temporale dell’iscrizione (art. 2852cc) e che dipende dall’ordine temporale dell’iscrizione, l’Ufficio ha la facoltà di richiedere un’integrazione della stessa (ipoteca volontaria, fideiussione, ecc.) al fine di evitare che il credito erariale resti privo di effettive garanzie. Infatti, se si giunge alla vendita forzata del bene, col ricavato sarà soddisfatto innanzi tutto il credito garantito da ipoteca di primo grado; se si ha un residuo, si passerà al credito garantito di secondo grado, e così di seguito.

 

            Ragioni di opportunità e di convenienza amministrativa, in presenza di altre ipoteche di grado inferiore a quella del concessionario, inducono alla concessione della dilazione a fronte di somme iscritte in ruoli già garantiti da iscrizione ipotecaria dell’Agente della Riscossione ex articolo 77 del dpr n. 602/73.

 

            In definitiva, va verificato caso per caso se la natura cautelare e di garanzia dell’ipoteca di cui all’articolo 77 del dpr n. 602/73 tutela adeguatamente l’erario nell’ambito della procedura esecutiva dell’agente della riscossione; infatti, in astratto, l’ipoteca attribuisce al concessionario tutte le caratteristiche del creditore ipotecario previste dagli articoli 2808 e seguenti del codice civile, ovvero il diritto di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo del ricavato dall’espropriazione ed il diritto di procedere ad esecuzione sul bene anche se questo passi in proprietà d’altri (cd. diritto di seguito).

             Ciò si pone in perfetta armonia con il principio di collaborazione tra fisco e contribuente sancito dall’articolo 10 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente). Non è privo di pregio, infine, sottolineare che la qualificazione della novella citata è di mera norma procedimentale e che la norma procedimentale si applica ai procedimenti pendenti.

 

            Una volta acquisita contezza di tale qualificazione non vi sono ostacoli di natura giuridica alla concessione della dilazione per le somme iscritte in ruoli già garantiti da iscrizioni ipotecarie dell’Agente della Riscossione ex articolo 77 del dpr n. 602/73. In presenza di altre ipoteche di grado inferiore a quella del concessionario. Una diversa scelta ermeneutica inciderebbe giocoforza sulle modalità del rapporto tributario intrattenuto, rapporto – che è bene ricordare – deve essere sempre “improntato al principio della collaborazione e della buona fede”. Il che appare confermato pacificamente dalla giurisprudenza della Suprema Corte. Ne consegue che tale nuova disciplina deve ritenersi pienamente applicabile anche alle richieste di dilazione, anteriori alla entrata in vigore della legge finanziaria 2008, ancora pendenti ovvero prive dell’atto conclusivo del procedimento (atto di concessione, atto di diniego).

 

Carmela Lucariello

12 Febbraio 2008