Avvisi telematici per tutte le dichiarazioni inviate dai soggetti abilitati

Articolo 1, comma  62 della Finanziaria 2007

A partire dalle dichiarazioni dei redditi presentate dal primo gennaio del 2006, le comunicazioni degli esiti delle liquidazioni, a seguito di controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr 600/73 e 54-bis del Dpr 633/72, saranno inviate a cura dell’Agenzia delle entrate, con avviso telematico, a tutti i soggetti abilitati, relativamente a tutte le dichiarazioni da questi trasmesse telematicamente.

L’obbligo è stato introdotto dall’articolo 1, comma 62 della Finanziaria 2007.

 

In precedenza tali avvisi venivano comunicati all’intermediario, affinché questi informasse sullo stato della liquidazione della dichiarazione il contribuente interessato che aveva stabilito, presso lo stesso soggetto, la domiciliazione di dette comunicazioni. Ciò avveniva soltanto nel caso in cui il contribuente ne autorizzava l’invio al soggetto che aveva trasmesso la dichiarazione, barrando una apposita casella predisposta nella stessa dichiarazione. Anche all’intermediario era richiesto di barrare altra apposita casella per indicare l’accettazione dell’incarico alla ricezione dell’avviso del cliente.

L’adempimento ( a carico del soggetto che ha inviato la dichiarazione ) di informare il proprio assistito sull’esito della liquidazione, costituisce una notevole agevolazione a favore tanto degli intermediari, che possono correggere errori di compilazione da loro commessi, quanto dei contribuenti clienti che in tal modo hanno l’opportunità di sanare per tempo, errori o incongruenze nella propria dichiarazione, evitando iscrizioni a ruolo.

 

L’innovazione, quindi, introdotta dalla Finanziaria 2007, consiste nel rendere obbligatorio un adempimento, prima facoltativo, per tutte le dichiarazioni dei redditi inviate per via telematica, ed estendere in tal modo d’autorità, l’utilizzo del canale telematico, che meglio si presta, per costi e velocità di comunicazione, allo scopo. Tuttavia, precisa il successivo punto 2 dello stesso comma, l’Agenzia delle entrate può derogare dalla osservanza di tale obbligo, quegli intermediari che lo richiedono per motivate difficoltà nell’espletamento di tale adempimento.

 

E’, ancora, previsto al punto 3, che tali comunicazioni siano portate a conoscenza dell’interessato, a cura dell’intermediario, entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito, che decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’invito stesso.

 

Rimangono escluse da tale previsione normativa tutte quelle dichiarazioni non trasmesse telematicamente, per le quali le comunicazioni di liquidazione devono essere inviate direttamente ai contribuenti interessati, tramite raccomandata, senza più avviso di ricevimento, come ora disposto dalla lettera b), punto 1 dello stesso comma.

 

Prima di detti avvisi, l’Agenzia delle entrate inviava a tutti gli intermediari che trasmettevano telematicamente dichiarazioni dei redditi, un “preavviso” che aveva lo stesso contenuto e la stessa utilità dell’avviso telematico. Tuttavia, come si rileva dagli Atti Parlamentari della Camera dei Deputati nella relazione di accompagnamento al disegno della legge della finanziaria, tale comunicazione era, piuttosto, un atto di cortesia e non comportava un obbligo giuridico per l’intermediario di provvedere ad informare e a sanare gli eventuali errori segnalati. Con la conseguenza che una buona metà di tali comunicazioni non venivano evase dai destinatari. Ciò comportava per l’Agenzia delle entrate la necessità di inviare nuovamente la comunicazione al diretto interessato, per le vie ordinarie, con grande aggravio di costi e allungamento dei tempi dei controlli delle dichiarazioni dei redditi, “con conseguente accentramento delle attività di iscrizione a ruolo a ridosso dei termini di prescrizione.”.

 

Questa era la situazione che ha indotto il legislatore ad innovare gradualmente le modalità di trasmissione degli avvisi di liquidazione, fino a renderle obbligatorie per tutte le dichiarazioni trasmesse in via telematica.

 

I soggetti coinvolti nei nuovi obblighi, sono quelli abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi, indicati dal regolamento di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e di cui, al fine, si ritiene utile riportarne di seguito un elenco completo.

 

·        gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro

·        i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, purché in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ( e lauree equipollenti ) o diploma di ragioneria

·        i centri di assistenza fiscale costituiti dalle associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, purché presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e istituite da almeno dieci anni

·        i centri di assistenza fiscale costituiti dalle associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, se ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in base al numero degli associati, che deve essere pari ad almeno il 5% degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonché all’esistenza di strutture periferiche in almeno trenta province

·        i centri di assistenza fiscale costituiti da organizzazioni aderenti alle associazioni sopra indicate, previa delega della propria associazione nazionale

·        i centri di assistenza costituiti da organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati oppure organizzazioni territoriali da esse delegate, con almeno cinquantamila iscritti

·        le associazioni di soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche

·        i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori e i pensionati

gli altri soggetti individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Gennaio 2007

Ercole Bellante