Quando la società compra beni dai propri soci o amministratori

La procedura imposta dalla norma (redazione della perizia e apposita delibera societaria) non è obbligatoria in tutti i casi di acquisto da propri soci ma è subordinata al verificarsi di alcune condizioni che di seguito illustriamo.

Acquisto di beni da soci o amministratori: la norma e la sua ratio

Acquisto da parte della società di beni di soci e amministratoriAi sensi dell’art. 2343-bis del codice civile,  l’acquisto di beni o di crediti da parte di una società per azioni, ceduti ad essa da suoi promotori, fondatori, soci o amministratori, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, entro i primi 2 anni dalla data di iscrizione della società nel registro delle imprese, deve essere autorizzato dall’assemblea ordinaria, nonché essere accompagnato dalla presentazione, a cura del cedente, di una perizia giurata di stima redatta da un esperto nominato dal Tribunale.

Analoga previsione risulta formulata dal comma 2 dell’art. 2465 del codice civile, con riferimento all’ipotesi in cui l’acquirente sia una società a responsabilità limitata; in questo caso, tra l’altro, il perito chiamato a redigere la relazione giurata di stima può essere nominato direttamente dal cedente, anziché dal Tribunale.

La redazione di una perizia di stima in caso di cessione è una prassi relativamente insolita nel nostro ordinamento, posto che generalmente, tale obbligo si configura nel caso di conferimento di beni diversi dal denaro (tipicamente beni mobili, immobili o crediti), che è un adempimento connesso alle esigenze di tutela dell’integrità e dell’effettività del patrimonio netto della società cosiddetta conferitaria.

Tuttavia esso è stato ritenuto necessario dal legislatore, onde evitare situazioni di possibile conflitto di interessi, nella quali il socio cedente potrebbe concordare con la propria società la compravendita di un bene ad un prezzo ben superiore a quello effettivo di mercato, depauperando il patrimonio sociale a danno di creditori e soggetti terzi.

In caso di mancato assolvimento delle formalità richieste dall’articolo in discorso, si determinano profili di responsabilità per gli amministratori e l’alienante, ma non la nullità.

 

Procedura per acquisto da soci o amministratori: i presupposti

Dalla enunciazione della norma si è visto come la procedura imposta (redazione della perizia, nonché l’apposita delibera societaria) non sia comunque obbligatoria in tutti i casi di acquisto da propri soci (anche promotori o fondatori) o amministratori, ma è subordinata al verificarsi di alcune condizioni che di seguito illustriamo, insieme ad alcune precisazioni:

  1. La cessione deve avere come oggetto beni o crediti, nonché, si ritiene, anche prestazioni di opere e servizi.

  2. La cessione inoltre deve aver luogo entro 2 anni dalla data di iscrizione della società nel registro delle imprese.
    Al riguardo, ragionando in termini di ratio della norma, parrebbe corretto ritenere che il biennio torni nuovamente a decorrere da quando e nel caso in cui vengano deliberati successivi aumenti di capitale sociale da liberare mediante appositi conferimenti, nonché nel caso di trasformazione di società di persone in società di capitali.
    Ma la lettera della norma non sembra avallare tali interpretazioni.

  3. Il corrispettivo dovuto dalla società deve poi essere superiore alla decima parte del capitale sociale.
    Esemplificando, nel caso di società con capitale sociale pari a 100.000 euro, l’acquisto può essere effettuato senza le suddette formalità solo se di importo inferiore a 10.000 euro.
    Evidentemente, qualora nel corso del biennio la società effettui più acquisti nei confronti di un medesimo soggetto suindicato, con più atti separati, anche se le singole acquisizioni non eccedono la predetta soglia è comunque da ritenersi applicabile la speciale disciplina in commento, ove detta soglia risulti superata dal valore complessivo dei singoli corrispettivi dovuti dalla società.
    Inoltre, posto che la norma si applica anche nei bienni successivi all’aumento di capitale sociale o alla trasformazione, si rileva che in questi bienni il valore di riferimento per il calcolo della soglia dovrebbe essere valutato non con riguardo all’intero (nuovo) capitale sociale, bensì con riguardo alla sola entità dell’aumento stesso; in tale fattispecie è da escludere, in quanto non specificamente richiamata dalla norma, la rilevanza dell’eventuale riserva di sovrapprezzo costituita in sede dell’aumento medesimo.

  4. Come più volte detto, la norma si applica nel caso in cui i venditori siano soci (anche promotori o fondatori) e amministratori.
    Al riguardo, si pongono delle considerazioni.

 

In primo luogo, giova sottolineare che, mentre la qualifica di promotore o fondatore è destinata a permanere nel tempo, ai fini dell’applicazione della speciale disciplina in commento è necessario che la qualità di socio e/o di amministratore sussista al momento del compimento dell’operazione di vendita.

Pertanto, mentre la disposizione è sempre applicabile agli acquisti dalla società di beni e crediti appartenenti a promotori o fondatori, ancorché non più soci al momento del compimento dell’operazione, non sarà applicabile agli acquisti della società di beni e crediti di ex soci (ovviamente non fondatori) e di ex amministratori.

In secondo luogo, si osserva come la norma non chiarisca se la qualifica di socio a questi fini vada attribuita anche a colui che, al momento del compimento dell’operazione, partecipa indirettamente alla società: è il caso del socio interposto, o della società che partecipi ad un’altra società mediante sue controllate.

In riferimento al socio interposto, non sembra che ci possano essere ostacoli alla applicabilità della norma anche agli acquisti effettuati dalla società presso il socio effettivo; per quanto riguarda invece la questione in presenza di partecipazione alla società per il tramite di altre società controllate, se è vero che una interpretazione della norma basata sulla sua ratio, dovrebbe renderla applicabile anche a tali fattispecie, è altrettanto vero che adottare una estensione così importante in mancanza di una esplicita previsione normativa è atto abbastanza arduo.

 

Le limitazioni specifiche alla norma

Al fine di evitare ostacoli nella gestione ordinaria della società, la norma esclude dal novero delle operazioni rilevanti, tutte quelle ricorrenti o comunque strettamente connesse al normale esercizio dell’attività sociale (come ad esempio gli acquisti di materie prime o merci).

Ai sensi del richiamato comma 4 dell’art. 2343-bis,

“le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali nell’ambito di operazioni correnti della società né a quelli che avvengono nei mercati regolamentati o sotto il controllo dell’autorità giudiziaria o amministrativa”.

In altre parole, l’operatività della disciplina in materia è limitata alle acquisizioni per così dire straordinarie, quali ad esempio le acquisizioni di crediti, di immobili, o di complessi aziendali.

 

Marzo 2006

Danilo Sciuto