Sono esenti da IVA le cure domiciliari rese da una fondazione tramite operatori socio sanitari?

L’Agenzia delle Entrate evidenzia come l’applicazione dell’esenzione IVA richieda non solo una valutazione qualitativa della prestazione resa (cura, assistenza, diagnosi, riabilitazione), ma anche e soprattutto una verifica puntuale del soggetto che la eroga e del contesto normativo in cui opera.

Cure domiciliari esenti IVA? Non se rese da OSS tramite fondazioni non assistenziali

cure domiciliari esenti ivaLe prestazioni mediche (o, più precisamente, quelle di diagnosi, cura e riabilitazione) beneficiano dell’esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 n. 18) del DPR 633/72, purché effettuate nell’esercizio di professioni e arti sanitarie previste dall’art. 99 del RD 1265/37 o dai soggetti individuati dal DM 17 maggio 2002.

Non rileva, ovviamente, la forma giuridica del soggetto che fornisce la prestazione, purché il prestatore sia dotato dell’abilitazione; ciò che importa è l’aspetto oggettivo, non soggettivo (fermo restando il fatto che il prestatore sia dotato dell’abilitazione).

 

Prestazioni rese da OSS e IVA

È il motivo per cui, l’esenzione in oggetto non si applica ai servizi resi da OSS (operatori socio-sanitari), poiché essi, appunto, non rientrano tra quelli sottoposti a vigilanza.

Di contro, nella esenzione prevista dall’art. 10 n. 27-ter) del DPR 633/72, per i servizi socio-sanitari di assistenza domiciliare in comunità e simili, resi a favore di soggetti svantaggiati (tra cui anziani e inabili adulti), rientrano soltanto le prestazioni erogate da determinate categorie di enti, vale a dire organismi pubblici, istituzioni sanitarie riconosciute di assistenza pubblica, enti aventi finalità di assistenza sociale, o enti del Terzo settore di natura non commerciale.

 

Il caso prestazioni rese da una fondazione tramite OSS

Insomma, dalla esenzione IVA sono escluse le prestazioni di cura domiciliare resi da una fondazione tramite operatori socio sanitari scontano l’IVA con l’aliquota ordinaria, e quindi non beneficiano del regime di esenzione, anche laddove siano fatturate al paziente direttamente dalla fondazione.

In tal senso, il recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 163/2025.

Il caso riguardava una fondazione senza scopo di lucro, finalizzata a promuovere interventi e prestazioni sanitarie, nonché iniziative nel settore dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria. Tale Fondazione aveva ottenuto l’accreditamento regionale per svolgere attività di cure domiciliari, ma, a parere dell’Agenzia, essa non poteva ricondursi a nessuna delle categorie che avevano diritto alla esenzione. Ciò, non tanto per la natura commerciale dell’ente erogatore, ma in ragione del fatto che la fondazione non può qualificarsi come ente con finalità assistenziale, in quanto svolgente prestazioni che sono principalmente di natura sanitaria.

La Fondazione, in sintesi, svolge in via principale prestazioni di natura sanitaria, pur operando presso il domicilio degli utenti; pertanto, non si applica né l’esenzione di cui al n. 18), né l’esenzione di cui al n. 27-ter) dell’art. 10 citato, ed i servizi resi sono quindi da assoggettare ad IVA con aliquota ordinaria del 22%, anche se la fattura è emessa al paziente direttamente dall’ente.

Si noti come tale conclusione richiami ancora una volta l’attenzione sulla gestione degli enti no-profit, troppo spesso prese sottogamba dagli addetti ai lavori del settore amministrativo-fiscale, ciò che può generare – come nei fatti genera – una applicazione errata dei regimi di esenzione, con conseguenti sanzioni sulla mancata applicazione dell’IVA a tali operazioni.

 

NdR: potrebbe interessarti anche…Esenzione IVA per le prestazioni di chirurgia estetica

 

Danilo Sciuto

Mercoledì 25 giugno 2025