Quando un intervento estetico può beneficiare dell’esenzione IVA? Il confine tra finalità terapeutica e intento puramente cosmetico è sottile e delicato. Giurisprudenza, prassi e chiarimenti recenti contribuiscono a definire regole e oneri probatori, ma non mancano i nodi ancora aperti che richiedono attenzione.
Chirurgia estetica e IVA: quando l’esenzione è ammessa e come provarla
L’art. 10, comma 1, n. 18, del D.P.R. n. 633/1972, considera esenti dall’IVA solo “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze”.
Sono due, quindi, i requisiti in presenza dei quali viene riconosciuta l’esenzione IVA: la destinazione delle prestazioni alla persona e la soggettività di chi le esercita.
Il primo intervento delle Entrate
Il primordiale orientamento dell’Agenzia delle Entrate è contenuto nella circolare 4/E/2005, secondo cui tali prestazioni…
…“sono esenti da IVA in quanto sono ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del soggetto che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona”.
Si tratta, infatti…
“di interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es: malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone”.
Chirurgia estetica e IVA: la Corte UE e la Cassazione chiariscono i limiti dell’esenzione
La questione è stata esaminata dalla Corte di giustizia, che nella sentenza PFC Clinic (causa C-91/12 del 21.03.2013) ha ritenuto che anche la chirurgia estetica possa beneficiare dell’esenzione IVA, sempre che abbia scopo terapeutico e non meramente cosmetico. In ogni caso, trattandosi di valutare lo stato del paziente sia dal punto di vista fisico che psicologico, la Corte ha stabilito che:
“le semplici convinzioni soggettive che sorgono nella mente della persona che si sottopone a un intervento di carattere estetico in merito ad esso non sono, di per sé, determinanti ai fini della valutazione della questione se tale intervento abbia scopo terapeutico”…
e…
“le circostanze che prestazioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale siano fornite