Nel DQ del 15 Dicembre 2023:
1) Modello F24: al via la causale per pagare all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze
2) Bonus colonnine domestiche: disponibile l’elenco dei beneficiari 2023
3) Via libera all’accordo sulla proposta di regolamento UE che istituisce un quadro per un’identità digitale europea
4) L’Italia tra i Paesi con il più basso gap salariale di genere
5) Terzo Settore: RUNTS consultabile dai cittadini
6) Forfettari: con incassi superiori ai 100mila euro l’uscita dal regime di favore è immediata
7) Invalidità civile: servizio di allegazione della documentazione sanitaria esteso alle associazioni di categoria
8) Il Decreto Anticipi è Legge
9) Dl Anticipi convertito in Legge: le associazioni sportive dilettantistiche potranno adeguare lo Statuto entro il 30 giugno 2024
10) Golden power: questioni applicative, Studio del Notariato
Il Decreto Anticipi è Legge
Il decreto fiscale cd. Anticipi, collegato alla manovra di fine anno, è ora Legge.
La Camera nella seduta di giovedì 14 dicembre ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
Dall’anticipo del conguaglio delle pensioni a quello della vacanza contrattuale per il pubblico impiego, dal rinvio della seconda rata dell’Irpef alla proroga dello smart working.
Il decreto, che il 14 dicembre 2023 la Camera ha convertito in legge, anticipa al 2023 alcuni interventi di spesa per alleggerire il bilancio dello Stato del 2024, anno in cui torna ad essere applicato il Patto di
Stabilità, nella versione che emergerà dal confronto nelle sedi europee.
Seconda rata dell’Irpef
Nel decreto è stato anche disposto, per il solo 2023, il rinvio della seconda rata dell’irpef per i titolari di partita iva con ricavi o compensi fino a 170.000 euro.
Il pagamento deve essere effettuato entro il 16 gennaio dell‘anno successivo senza interessi, oppure può essere dilazionato fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese, con applicazione degli interessi a partire dalla seconda rata.
Iva sulla chirurgia estetica
Approvata anche la norma che esenta dall’iva gli interventi chirurgia estetica con finalità terapeutiche.
Riapertura rottamazione quater
Via libera alla riapertura dei termini per il versamento delle rate scadute della rottamazione quater. Quelle con scadenza 31 ottobre 2023 e 30 novembre 2023 possono essere effettuate entro il 18 dicembre 2023.
L’articolo 4-bis, introdotto al Senato, rimette in termini i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (cosiddetta Rottamazione-quater) con riferimento ai versamenti in scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023, che si considerano tempestivi ove effettuati entro il 18 dicembre 2023.
Bonus psicologo rifinanziato
C’è anche un rifinanziamento, con cifre doppie, del bonus psicologo 2024: il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi.
Iva integratori alimentari
L’articolo 4-ter, introdotto al Senato, dispone l’applicazione dell’aliquota agevolata IVA al 10% agli integratori alimentari.
Semplificazioni
L’articolo 4-quinquies, introdotto al Senato, abroga l’obbligo previsto, a decorrere dal periodo d’imposta 2023, per i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille Irpef, nonché la previsione di conservare le schede medesime.
La disposizione introduce, altresì, una semplificazione per i contribuenti che intendono fruire del servizio di consultazione delle fatture elettroniche emesse nei loro confronti.
La norma, infine, introduce una semplificazione nelle modalità di espressione del parere conforme da parte dell’Agenzia delle entrate nei casi di proposta di transazione su crediti tributari e contributivi.
Proroga di un anno del termine di decadenza per l’emissione degli atti di recupero
La norma proroga, altresì, di un anno il termine di decadenza per l’emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, relativo all’indebito utilizzo in compensazione del medesimo credito.
La disposizione, infine, con una modifica introdotta al Senato, disciplina le modalità e il termine per esercitare la possibilità di revoca della procedura di riversamento dell’importo del credito utilizzato.
Contributo di solidarietà
L’articolo 6 esclude parzialmente dalla base imponibile del contributo di solidarietà – previsto dalla legge di bilancio per il 2023 a carico di talune imprese del settore energetico – la distribuzione, o comunque l’utilizzo, nel periodo di imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d’imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali.
Contestualmente, istituisce, per il 2024, un contributo di solidarietà a carico delle imprese che si avvalgono della suddetta esclusione di ammontare pari al beneficio conseguente.
Verifiche fiscali
L’articolo 8-bis, inserito al Senato, prevede che anche in sede di verifiche fiscali siano sempre applicabili le norme in tema di assistenza e rappresentanza del contribuente presso gli uffici finanziari.
Fogli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità Commercialisti
L’articolo 8-ter, introdotto al Senato, modifica la disciplina riguardante la soppressione dei fogli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità, sostituendo i riferimenti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali con i riferimenti alle Sezioni A e B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Credito di imposta riconosciuto alle imprese musicali
L’articolo 13-bis, introdotto al Senato, eleva da 1.200.000 euro a 2.000.000 euro nei tre anni d’imposta l’importo massimo del credito di imposta riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo.
Codice identificativo nazionale per le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche nonché alle locazioni brevi
L’articolo 13-ter – inserito nel corso dell’esame presso il Senato – prevede che il Ministero del turismo assegni, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche nonché alle locazioni brevi, e alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere definite ai sensi
delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Il comma 2 impone alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano abbiano attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle medesime unità immobiliari e strutture ricettive soggette al CIN, l’automatica ricodificazione come CIN dei codici identificativi assegnati.
Il comma 3 specifica che il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un’istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico ricettiva.
La ricodificazione come CIN e la trasmissione dei codici e dei dati sono assicurate, ai fini dell’inserimento nella banca dati nazionale anche dai comuni che hanno attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi.
Il comma 6 prevede il regime sanzionatorio relativo alla violazione delle disposizioni in esame. Il comma 6 prevede una serie di obblighi per i soggetti che concedono in locazione unità immobiliari per finalità turistiche o in locazione breve, per i titolari di strutture turistico ricettive, nonché per coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici.
Il comma 7 stabilisce che le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o per locazioni brevi, gestite in forma imprenditoriale sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
In ogni caso, tutte le unità immobiliari devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili a norma di legge.
Il comma 9 prevede un regime sanzionatorio per la violazione delle disposizioni dell’articolo in esame, il quale non trova applicazione se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale (comma 10).
Ai sensi del comma 11, alle funzioni di controllo e verifica e all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9 provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico ricettiva o l’unità immobiliare concessa in locazione.
Il successivo comma 12 integra tale previsione assegnando, al fine di contrastare l’evasione, all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza il compito di effettuare, con le modalità definite d’intesa, specifiche analisi del rischio orientate, prioritariamente, all’individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive del codice identificativo nazionale. Il comma 14 reca una clausola di invarianza finanziaria.
Infine, per effetto del comma 15, le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN.
A cura di Vincenzo D’Andò
Venerdì 15 dicembre 2023
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