Come gestire le richieste di autorizzazione e accordo all’utilizzo di strumenti dai quali possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori.
Controllo a distanza dei lavoratori: alcune premesse

Tali indicazioni sono fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Infatti, l’organo ispettivo sottolinea di aver tenuto conto non solo dell’evoluzione dei sistemi (che dal 1970, ossia da quando è stata emanata la L. n. 300/1970, sono notevolmente variati), ma anche della nuova disciplina in materia di trattamento dei dati personali per approfondire alcune casistiche nelle quali possono trovarsi i datori di lavoro all’atto dell’installazione di strumenti dai quali possa derivare un controllo a distanza.
Controllo a distanza: per il provvedimento autorizzativo non basta mai l’accordo dei lavoratori
Il primo aspetto sul quale si sofferma l’Ispettorato del Lavoro riguarda il provvedimento autorizzativo e l’ipotesi in cui il datore di lavoro, anziché procedere con accordo o autorizzazione, si avvalga invece del consenso dei lavoratori.
L’Ispettorato sottolinea che – fermo restando il divieto assoluto di controllo intenzionale a distanza – l’installazione di un impianto audiovisivo o di altri strumenti da cui possa derivare un controllo a distanza, deve passare necessariamente o dall’accordo con le rappresentanze sindacali in azienda, oppure, se assenti, dall’autorizzazione de

