In vista delle prossime elezioni e del referendum confermativo sul taglio dei parlamentari occorre ricordare che tutti i lavoratori dipendenti che siano stati nominati componenti della sezione elettorale, compresi i rappresentanti di lista/gruppo, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio (l’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti).
Permessi elettorali per lavoratori dipendenti
La gestione pratica dei permessi elettorali: obblighi e diritti dei lavoratori dipendenti
Tutti i lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere alle funzioni elettorali, in qualità di presidente, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo, in occasione delle consultazioni elettorali hanno diritto ad assentarsi dal lavoro (permessi elettorali), per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio, usufruendo di particolari trattamenti.
(Per approfondire…“La gestione dei permessi elettorali” di Antonella Madia)
Nota
Il lavoratore dipendente è tenuto ad avvisare il datore di lavoro della propria assenza e a consegnare copia della documentazione attestante la funzione svolta e il periodo di presenza al seggio, con specifica indicazione dell’ora di inizio e di chiusura delle operazioni.
Al lavoratore compete la normale retribuzione, come se fosse in servizio, per le giornate lavorative, mentre per quelle non lavorative o festive spetta una quota di retribuzione giornaliera aggiuntiva a quella normale oppure, in alternativa, la fruizione di giorni di riposo compensativo (la legge non precisa le modalità di scelta tra le due possibilità ma si rimanda ad un accordo tra datore di lavoro e lavoratore).
Nota
Nei casi in cui le operazioni di scrutinio si protraessero oltre la mezzanotte del lunedì, si dovrà considerare il martedì come giorno dedicato alle operazioni elettorali e pertanto le giornate di diritto al riposo dovrebbero essere il mercoledì ed eventualmente il giovedì.
Comunque, in caso di mancato godimento dei riposi compensativi non potrà essere negato ai lavoratori occupati nei seggi il pagamento delle quote di retribuzione dovute (Legge n. 69/1992).
Per tutte le assenze previste, spetta al dipendente la normale retribuzione da parte dell’azienda, ivi incluse le giornate di effettivo impegno presso il seggio che sono già retribuite da parte dello Stato.
Per “normale retribuzione” si intende la retribuzione giornaliera contrattuale con esclusione degli elementi accessori come