Grazie all’accordo di ricollocazione, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, ci sono ottimi benefici per i lavoratori ma soprattutto per le aziende che assumeranno tali soggetti, con un esonero del 50% del versamento contributivo
Con Circolare congiunta dello scorso 7 giugno 2018 – precisamente la n. 11 – il Ministero del Lavoro, d’intesa con l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, ha divulgato istruzioni con riferimento all’accordo di ricollocazione di cui all’articolo 24-bis del D.Lgs. n. 148/2015, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, ossia la L. n. 205/2017, articolo 1, comma 136. Tanti i benefici per i lavoratori ma soprattutto per le aziende che assumeranno tali soggetti, con un esonero del 50% del versamento contributivo.
L’accordo di ricollocazione
La Legge di Bilancio 2018, L. n. 205/2017, con l’art. 1, comma 136, ha inserito all’interno del corpo del D.Lgs. n. 148/2015 l’art. 24-bis, rubricato “Accordo di ricollocazione”.
L’obiettivo di tale introduzione risiede nella necessità di limitare il ricorso al licenziamento all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale.
In tali circostanze infatti, a seguito di procedura di consultazione sindacale, è possibile ricorrere all’accordo di ricollocazione con l’obiettivo di indicare gli ambiti aziendali e i profili professionali a rischio di esubero, cosicché i lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili possano richiedere all’ANPAL,