La figura del trustee è fondamentale e sostanziale per la costituzione di un trust. Oggi analizziamo alcuni punti che meritano approfondimenti: ad esempio la successione del trustee; l’acquisto della proprietà del trust fund; le modalità di trascrizione del trust avente ad oggetto immobili, ed altre situazioni…
Il trustee e la sua intersezione strutturale con l’istituzione del trust
Il trustee ed il ruolo ad esso assegnato dalla Convenzione dell’Aja lo rende del tutto strutturalmente intersecato con l’istituto del trust che, come noto, assume la configurazione del rapporto giuridico, per cui almeno nella sua conformazione civilistica sembra mancare di una componente soggettiva.
Tale intersezione indistricabile del trustee, per chi scrive, lo rende parte integrante della delineazione strutturale del trust, che, proprio per suo tramite, appare potersi dotare delle prerogative di un autonomo status soggettivo. Il trustee, in altri termini, partecipa con nesso diretto dei fondamenti costitutivi del trust (non è da esso strutturalmente disaggregabile, per cui per rendere più comprensibile quanto si intende rappresentare, è pur esso trust) , a differenza delle figure del disponente, del guardiano e dei beneficiari che più che alla conformazione strutturale dell’istituto partecipano alle sue dinamiche di funzionamento.
Per il momento la dottrina e la giurisprudenza sono pervenute a raccordare al trustee il ruolo e le funzioni proprie dell’Ufficio di diritto privato, mantenendo però distinti trustee e trust, isolando la soggettività del primo dalla natura giuridica del secondo a cui si continua ad imputare la mancanza della personalità giuridica.
Nel presente scritto si passeranno in rassegna le peculiarità dell’Ufficio di diritto privato e le più agevoli applicazioni pratiche che da questa configurazione derivano soprattutto nell’occasione della sostituzione del trustee.
In conclusione si procederà anche a rappresentare alcune riflessioni, per il momento solo prospettiche, che potrebbero però nel tempo far intravedere una soggettività di riflesso del trust fatta derivare da quella del trustee.
Il trustee e la sua titolarità di un Ufficio di diritto privato
La figura del trustee è indispensabile per l’istituzione di un trust nel senso che quale sia il tipo di trust che si vuole istituire, esso partecipa in ogni caso alla sua configurazione strutturale. Non sembra potersi rinvenire un mero rapporto organico tra trustee e trust, come è invece intravedibile nel rapporto tra amministratore e società, ma un rapporto che può ben connotarsi come di immedesimazione strutturale con l’istituto del trust.
La tesi prevalente, senz’altro da condividere, è che egli sia titolare di un ufficio di diritto privato, per cui appare corretto raccordare la proprietà formale che egli detiene in ordine al trust fund , così come tutte le situazioni giuridiche che si incentrano sul trustee, come funzionali all’espletamento del suo ufficio (in tale chiaro senso Cass. 13 giugno 2008, n. 16022 la quale lo ha definito come un munus di diritto privato finalizzato alla tutela di interessi altrui trascendenti la libera disponibilità delle parti). In dottrina l’Ufficio di diritto privato è stato definito “come quella situazione giuridica attiva in un rapporto giuridico in cui il titolare si trova in una particolare relazione con i soggetti amministrati e che si sostanzia nell’espletamento di una funzione, cioè di un’attività che costui, ed in virtù di un interesse proprio alla cura di interessi altrui, ha il potere ed il dovere di porre in essere” (F. Macioce, Ufficio dir. Priv., in Enc. Dir. Milano 1992).
Gli elementi fondamentali costituenti le prerogative dell’Ufficio di diritto privato sono individuabili nell’altruità dell’interesse perseguito dal titolare dell’Ufficio da una parte e nella doverosit