Successioni e donazioni al centro di un profondo intervento di razionalizzazione: l’Agenzia delle Entrate illustra le novità che rivoluzionano il sistema, puntando su autoliquidazione dell’imposta, semplificazione degli adempimenti e strumenti digitali avanzati. Meno burocrazia, più responsabilità e tecnologie al servizio dei contribuenti.
Successioni e donazioni: come cambia l’imposta dopo i recenti interventi normativi
L’Agenzia delle Entrate ha illustrato le principali novità riguardanti l’imposta sulle successioni e donazioni. Il documento approfondisce la portata delle ultime modifiche normative, contenute nel decreto legislativo n. 139/2024, nella legge n. 104/2024, e nel decreto legislativo n. 87/2024, che puntano a una razionalizzazione della disciplina.
In particolare, l’articolo 10, della legge 9 agosto 2023, n. 111, ha delegato il Governo all’introduzione di modifiche normative finalizzate a una razionalizzazione della disciplina concernente, tra l’altro, l’imposta sulle successioni e donazioni.
Le modifiche introdotte dal legislatore
Tra le principali modifiche introdotte, in materia di imposta di successione, si segnalano:
- la riconduzione, in seno al TUS (Testo Unico Successioni), delle modalità di determinazione dell’imposta, delle aliquote e delle franchigie; si chiarisce che l’imposta, oltre ad applicarsi ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte e per donazione, si applica anche ai trasferimenti di beni e diritti che avvengono a titolo gratuito (in luogo della locuzione “altra liberalità tra vivi”) e si precisa che sono compresi in questa definizione i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione, cui quindi si applica l’imposta;
- ai fini della base imponibile, in recepimento della giurisprudenza di legittimità, è prevista l’esclusione del donatum dalla perimetrazione del relictum, sia ai fini delle aliquote sia ai fini delle franchigie dell’imposta sulle successioni;
- resta ferma l’esenzione da imposta per i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia (di cui agli artt. 768-bis e seguenti del c.c.) a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni. Resta altresì fermo che, in caso di quote sociali e azioni di società di capitali (soggetti a IRES secondo l’art. 73, c. 1, lett. a), del DPR n. 917/86) il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo secondo la disciplina civilistica (ai sensi dell’art. 2359, c.1, n. 1), del codice civile);
- è differenziata la disciplina degli adempimenti cui è subordinata l’esenzione. In caso di aziende o rami di esse, rimane fermo che il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’atti