La fiscalità indiretta sui servizi resi rispetto all’operazione principale è il tema trattato in una risposta ad interpello, in cui si affronta il delicato tema dell’applicazione dell’aliquota IVA ai servizi accessori.
La questione posta dal contribuente si fonda sulla nozione di “accessorietà” dei servizi rispetto alla prestazione principale, con l’intento di applicare l’aliquota agevolata già prevista per lo spettacolo viaggiante. L’analisi dell’Amministrazione, tuttavia, differenzia le fattispecie e pone limiti rilevanti che meritano un commento approfondito.
Principio di accessorietà in ambito IVA: il quadro normativo
L’art. 12 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce il principio di accessorietà in ambito IVA, disponendo che:
“…le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all’imposta nei rapporti fra le parti dell’operazione principale. Se la cessione o prestazione principale è soggetta all’imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile”.
Le prestazioni accessorie concorrono quindi a formare la base imponibile della prestazione principale e assumono la medesima aliquota.
Secondo la consolidata prassi dell’Agenzia delle Entrate (R.M. n. 337/E del 2008), affinché una prestazione possa dirsi accessoria, essa deve:
- integrare, completare o rendere possibile l’operazione principale;
- essere resa direttamente dal prestatore o per suo conto e a sue spese;
- essere resa nei confronti dello stesso destinatario della prestazione principale.
In presenza di distinte prestazioni potrebbe ricorrere un rapporto di accessorietà; una prestazione può risultare…
“accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio