Rinnovo CCNL Edilizia: ecco l’ipotesi di accordo

Il rinnovo del CCNL Edilizia introduce aumenti retributivi, nuove misure su formazione, sicurezza e lavoro straordinario. L’accordo prevede un incremento salariale graduale fino al 2027 e un sistema di premialità sperimentale. Ecco un approfondimento sui principali cambiamenti e sulle novità applicative.

Il 21 febbraio 2025 a Roma, ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro e le sigle sindacali FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL del 3 marzo 2022 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative.

 

Il nuovo CCNL Edilizia: anticipazioni

rinnovo ccnl ediliziaL’intesa sulla parte economica era già stata raggiunta lo scorso 28 gennaio e prevede, per i lavoratori inquadrati al 1° livello (parametro 100) un incremento complessivo del minimo di paga base e di stipendio pari a 180 euro, di cui 80 euro a decorrere dal 1° febbraio 2025, altri 50 euro dal 1° marzo 2026 e i restanti 50 euro dal 1° marzo 2027.

Sulla parte normativa, l’intesa sul nuovo contratto di lavoro del settore, decorrente dal 1° febbraio 2025 con scadenza fissata al 30 giugno 2028, contiene, come sottolinea l’apposita nota ANCE diffusa sul portale “ance.it”, capitoli di rilievo dedicati al catalogo formativo nazionale (CFN), alla sorveglianza sanitaria, al sistema di premialità, alla denuncia unica edile (D.U.E.), alla trasferta nazionale e al lavoro straordinario.

Analizziamo le novità in dettaglio.

 

Rinnovati i CCNL industria e cooperative

L’accordo del 21 febbraio 2025 ha come obiettivo il rinnovo dei CCNL del 3 marzo 2022 (applicato dal 1° marzo 2022 al 30 giugno 2024) rispettivamente per i settori:

  • Edilizia – industria sottoscritto da ANCE e le sigle sindacali FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL;
  • Edilizia – cooperative sottoscritto da AGCI-PSL, ANCPL-LEGACOOP, Federlavoro e servizi – Confcooperative e le sigle sindacali FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL.

 

Aumenti retributivi

A livello economico l’accordo di rinnovo, in coerenza con le prassi in atto e le specificità del settore delle costruzioni, dispone un incremento retributivo complessivo di 180,00 euro a parametro 100 per l’operaio comune, riproporzionato per gli altri livelli di inquadramento, come descritto in tabella per il settore industria:

Livelli

Par

Aumento totale

Aumenti mensili

Nuovi minimi – importi mensili

01/02/2025

01/03/2026

01/03/2027

01/02/2025

01/03/2026

01/03/2027

VII

200

360,00

160,00

100,00

100,00

2.134,71

2.234,71

2.334,71

VI

180

324,00

144,00

90,00

90,00

1.921,23

2.011,23

2.101,23

V

150

270,00

120,00

75,00

75,00

1.601,02

1.676,02

1.751,02

IV

140

252,00

112,00

70,00

70,00

1.494,31

1.564,31

1.634,31

III

130

234,00

104,00

65,00

65,00

1.387,56

1.452,56

1.517,56

II

117

210,60

93,60

58,50

58,50

1.248,81

1.307,31

1.365,81

I

100

180,00

80,00

50,00

50,00

1.067,36

1.117,36

1.167,36

 

Con esclusivo riferimento al settore cooperative gli aumenti previsti dall’accordo di rinnovo ammontano a:

Livelli

Par

Aumento totale

Aumenti mensili

Nuovi minimi – importi mensili

01/02/2025

01/03/2026

01/03/2027

01/02/2025

01/03/2026

01/03/2027

VIII (*)

250

450,00

200,00

125,00

125,00

2.712,99

2.837,99

2.962,99

VII

210

378,00

168,00

105,00

105,00

2.274,90

2.379,90

2.484,90

VI

180

324,00

144,00

90,00

90,00

1.953,34

2.043,34

2.133,34

V

153

275,40

122,40

76,50

76,50

1.659,16

1.735,66

1.812,16

IV

136,50

245,70

109,20

68,25

68,25

1.485,49

1.553,74

1.621,99

III

127

228,60

101,60

63,50

63,50

1.381,81

1.445,31

1.508,81

II

114

205,20

91,20

57,00

57,00

1.240,72

1.297,72

1.354,72

I

100

180,00

80,00

50,00

50,00

1.085,21

1.135,21

1.185,21

 

Applicazione degli aumenti contrattuali

Con apposita dichiarazione a verbale, le parti si danno atto che, in considerazione della data di firma del rinnovo CCNL (21 febbraio 2025) laddove…

…“si verificassero problematiche per il riconoscimento degli aumenti contrattuali della paga e stipendio di febbraio 2025, le imprese potranno erogare detti aumenti unitamente a paga e stipendio di marzo 2025”.

Lavoro straordinario

In materia di lavoro straordinario, l’accordo di rinnovo sostituisce il secondo comma dell’articolo 19 CCNL Edilizia – industria e 59 CCNL Edilizia – cooperative dal seguente:

Il lavoro straordinario è ammesso nei limiti di 250 ore annuali, di cui 150 con il consenso del lavoratore”.

Premialità

Le parti stipulanti concordano di definire un sistema di premialità a favore di Enti bilaterali, imprese e lavoratori.

I meccanismi indicati dovranno tenere in considerazione la salvaguardia dell’equilibrio economico – finanziario degli Enti unificati e delle Casse Edili per valutare come trasferire il beneficio alle aziende e ai dipendenti.

Le premialità, dispone l’accordo, dovranno produrre “un valore aggiunto del sistema non collegato a meri adempimenti formali”.

Tali premialità si applicano in via sperimentale per la durata dell’accordo di rinnovo. Le parti concordano di incontrarsi 90 giorni prima della scadenza del predetto accordo, per valutare gli esiti della sperimentazione, anche al fine dell’eventuale conferma strutturale della relativa disciplina.

In materia di premialità agli operai, le parti territoriali…

…“stabiliranno per i lavoratori l’incremento delle prestazioni, aggiuntive rispetto a quelle derivanti dal fondo 0,45%, nel rispetto dei principi stabiliti dalla contrattazione nazionale e territoriale”.

In assenza di specifica previsione nei suddetti contratti territoriali, entro il 30 settembre di ogni anno, le somme in parola andranno ad incrementare le prestazioni destinate agli operai, previste dall’aliquota dello 0,45%.

Contributo contrattuale alla previdenza complementare

Le parti stipulanti, a seguito di quanto segnalato dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) al Fondo di previdenza complementare Prevedi, si impegnano a definire, entro il 31 marzo 2025, assieme anche alle altre parti istitutive del Fondo stesso, una specifica normativa sul contributo contrattuale con particolare riguardo agli operai di nuova assunzione.

Durata e decorrenza dell’accordo

Fatte salve eventuali diverse decorrenze espressamente previste, il rinnovo contrattuale opera dal 1° febbraio 2025 con riguardo ai rapporti di lavoro in corso a tale data o instaurati successivamente ed avrà durata fino al 30 giugno 2028.

Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A/R, almeno sei mesi prima della scadenza, il contratto si intenderà rinnovato.

Le parti stipulanti, si legge nell’accordo, ribadiscono:

la non sovrapponibilità nell’anno dei cicli negoziali e delle relative erogazioni iniziali”. Ne consegue che i contratti integrativi territoriali “da rinnovare negli anni 2024 e 2025 avranno efficacia non anteriore al 1° febbraio 2026”.

I citati contratti integrativi potranno “prevedere forme di welfare”.

 

Paolo Ballanti

Mercoledì 26 marzo 2025