La rete internet è ormai diventata uno strumento imprescindibile, anche per gli operatori economici. Oltre ai più innovativi servizi “digitali”, che possono essere offerti solo “on-line”, anche per l’erogazione delle prestazioni più tradizionali i fornitori sempre più si servono della rete per andare incontro alle esigenze dei consumatori, anche nell’ottica di garantire un servizio più “sostenibile”.
È il caso, ad esempio, dei corsi di formazione che vengono offerti on-line, i quali si sono esponenzialmente diffusi durante il periodo emergenziale causato dal Covid-19, ma che tutt’ora risultano apprezzati e richiesti dagli utenti. È dunque utile mettere a fuoco il trattamento IVA di tali corsi diffusi in rete.
Corsi di formazione: tra regime ordinario e regime di esenzione IVA
Ordinariamente, l’organizzazione e la cessione a terzi di corsi di formazione costituisce una prestazione di servizi soggetta ad IVA con l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 22%.
Nell’ordinamento tributario è tuttavia prevista una deroga a tale regime impositivo.
Nello specifico, a mente della previsione contenuta nell’articolo 10, primo comma, n. 20), del DPR 633/1972, sono da considerarsi “esenti” da IVA:
“le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale”.
I requisiti per l’esenzione
In sostanza, la poc’anzi richiamata disposizione stabilisce l’esenzione da Iva dell’attività di formazione qualora siano congiuntamente soddisfatti due requisiti fondamentali:
- il primo di tipo oggettivo, essendo interessate dalla norma di favore unicamente le “prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale”;
- il secondo di tipo soggettivo, posto che la norma in analisi prevede che tali prestazioni debbano essere “rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni”.
Il requisito soggettivo
Analizzando più nei particolari per primo il requisito soggettivo, si osserva che, ai fini dell’esenzione, le entità che organizz