Nei contratti di appalto e subappalto con rilevante utilizzo di manodopera e costi annui, oltre €200.000, l’impresa appaltante deve ricevere dall’appaltatrice la documentazione fiscale relativa ai dipendenti.
In caso di omissioni o ritenute fiscali non versate, l’appaltante può sospendere i pagamenti fino al 20% del valore dell’opera. Le imprese in attività da oltre tre anni, in regola con i versamenti fiscali, possono invece ottenere l’esonero da tali obblighi tramite certificazione fornita dall’Agenzia delle Entrate. Scopriamo tutti i dettagli per gestire al meglio gli adempimenti richiesti.
I contratti di appalto e di subappalto
L’art. 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 (di seguito D.Lgs.), ha disposto che, nei contratti di appalto, subappalto e simili, l’impresa appaltante o committente, qualora affidi il compimento di un’opera ad un’impresa appaltatrice, detta opera sia caratterizzata da un notevole impiego di mano d’opera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma (ad esempio, perché presi in locazione dal committente), detta opera comporti un costo annuo superiore a € 200.000; ebbene, nel momento in cui i pagamenti, anche mediante più acconti, superino la soglia di € 200.000, la predetta impresa appaltante deve ricevere, dall’impresa appaltatrice, copia degli F24 (delega di pagamento), attestanti le ritenute fiscali effettuate nei confronti del personale dipendente, limitatamente a quello impiegato nei lavori presso l’impresa appaltante.
In sostanza, l’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve effettuare distinti versamenti (con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione), per ritenute fiscali operate sui compensi effettuati per il personale dipendente:
- impiegato nel cantiere presso l’impresa appaltante. In presenza, eventualmente, di due cantieri presso distinte imprese appaltanti, i versame