Il rimborso spese a piè di lista, o analitico, è una soluzione adottata dalle aziende per coprire le spese sostenute dai dipendenti durante trasferte. Spieghiamo come funziona questo sistema e le diverse opzioni disponibili, tra cui il rimborso forfettario e quello misto. Tratteremo le implicazioni fiscali e le modalità contabili, offrendo un quadro completo per la gestione ottimale delle spese e la deducibilità dei costi aziendali.
Il rimborso spese a piè di lista, inteso anche come rimborso analitico, rappresenta una delle possibilità che un’azienda può scegliere quando uno dei suoi dipendenti è chiamato a svolgere la propria attività lavorativa, per un periodo di tempo limitato, in un luogo differente rispetto alla sede di lavoro abituale. Tra le varie opzioni, normalmente, è l’azienda che anticipa, per contanti, le spese al dipendente che compila la nota spese a corredo degli oneri sostenuti in nome e per conto del datore di lavoro.
Indennità di trasferta e rimborsi spese
Ai fini tributari il comma 5 dell’articolo 51 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, individua il trattamento delle indennità di trasferta erogate al lavoratore dipendente per la prestazione dell’attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro e dei rimborsi di spese sostenute in occasione di dette trasferte.
Come noto, il lavoratore dipendente è tenuto a svolgere la propria prestazione di lavoro nel luogo stabilito dal datore di lavoro, che è generalmente indicato nella lettera o contratto di assunzione.
È, quindi, del tutto naturale che gli stessi contratti di lavoro, collettivi o individuali, prevedano la corresponsione di una indennità aggiuntiva allorquando il dipendente sia chiamato a svolgere una attività fuori della sede naturale in cui lo stesso è tenuto contrattualmente a svolgere la sua attività.
L’individuazione della sede di lavoro rimane rimessa, ovviamente, alla libera decisione delle parti contrattuali, decisione sulla quale né il legislatore né, tanto meno, l’Amministrazione finanziaria, hanno possibilità di intervenire, così come non è consentito sindacare le modalità di erogazione o gli importi dell’indennità all’uopo stabiliti.
Il legislatore fiscale ha però introdotto criteri di tassazione delle indennità, corrisposte in occasione di tali trasferte del dipendente, differenziando il trattamento delle indennità di trasferta a seconda che le
stesse siano o meno svolte nell’ambito