L’orario di lavoro non è solo il tempo passato in ufficio, ma può includere anche le ore di viaggio. Non tutte, però, sono retribuite allo stesso modo. Quando un tragitto è considerato orario di lavoro e quindi pagato? Quali spostamenti, invece, non rientrano? Scopriamo come gestire correttamente queste situazioni e come evitare errori e garantire il giusto compenso ai dipendenti.
La definizione fornita di “orario di lavoro” identifica come tale qualsiasi periodo in cui il dipendente è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e soggetto al suo potere direttivo, intento ad assicurare lo svolgimento della prestazione manuale e / o intellettuale indicata nel contratto di assunzione o nelle intese successivamente intercorse.
Individuare le attività che rientrano nella definizione di orario di lavoro ha importanti conseguenze:
- economiche, dal momento che tutte le ore lavorative devono essere retribuite dall’azienda;
- burocratiche, posto che le ore in questione devono essere indicate nel calendario presenze del Libro Unico del Lavoro (LUL).
Per le ragioni appena descritte è importante comprendere se e a quali condizioni le ore di viaggio devono essere retribuite, al pari di quelle di effettivo svolgimento della prestazione.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Orario di lavoro e ore di viaggio del lavoratore
Tragitto casa – lavoro
Come espressamente chiarito dalla Circolare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2005 n. 8, il tempo impiegato per recarsi sul posto di lavoro (e ritorno) non è qualificabile come orario di lavoro e, di conseguenza, non dev’essere ret