Nel DQ del 16 Settembre 2024:
1) Niente imposta sul valore delle cripto attività se l’operatore ha applicato l’imposta di bollo
2) Cessioni all’esportazione di beni a titolo gratuito per fini umanitari: ok al regime di non imponibilità Iva
3) Maggiorazioni della c.d. TARI corrispettivo
4) Chiarimenti sulle modalità di presentazione delle domande di adesione al Fondo credito
5) INPS: al via l’inserimento delle deleghe dei datori di lavoro domestico a favore delle agenzie per il Lavoro autorizzate all’attività di intermediazione
6) MIMIT: operative per il 2024, le misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+
7) Le nuove sanzioni per le violazioni del sostituto d’imposta
8) IRS 8 sulla rendicontazione di sostenibilità consolidata di gruppo
A decorrere dal 1° gennaio 2023, in assenza di un intermediario che applichi l’imposta di bollo, si applica un’imposta sul valore delle criptoattività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato (circolare 30/E del 2023).
Nel caso di specie, l’Istante, che detiene bitcoin presso una società di diritto italiano iscritta nel registro Operatori Valute Virtuali, afferma di detenere criptoattività press