La separazione consensuale non riguarda solo l’accordo del vivere separati e l’affidamento dei figli, ma può includere anche accordi patrimoniali autonomi tra i coniugi. In particolare l’assegno di mantenimento, quando necessario, è parte essenziale della separazione, pur avendo, nella separazione e nel divorzio, funzione e misura differente, rispondendo ad esigenze che la legge e la Corte di Cassazione hanno via via determinato. I vari accordi patrimoniali, come anche la vendita della casa familiare, sono indipendenti dalla separazione e non possono essere modificati in seguito tramite altri procedimenti. Scopriamo di più su come questi patti influenzano i rapporti tra i coniugi e le loro implicazioni legali.
La Corte di Cassazione, sez. I, con sentenza del 19 agosto 2015, n. 16909, in tema di separazione tra coniugi ha affermato:
“La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale – il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti – ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata (nella specie vendita della casa familiare e attribuzione del ricavato a ciascun coniuge in proporzione al denaro investito nel bene stesso).
Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso ad hoc ex art. 710 c.p.c. o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell’art. 1372 c.c.”.
Argomenti trattati:
- Gli effetti della separazione tra coniugi
- La rinuncia all’assegno di mantenimento e gli assegni familiari
- La misura dell’assegno di mantenimento
- I fattori che influenzano l’assegno di mantenimento
- La Corte di Cassazione e la separazione
- L’assegno di mantenimento al coniuge nel divorzio
- La Corte di Cassazione e il divorzio
- La riforma Cartabia
- Allegato A – Ipotesi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
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Gli effetti della separazione tra coniugi
L’art. 156 del codice civile, rubricato “Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi”, stabilisce che il giudice della separazione, pronunziando la separazione, dispone che il coniuge:
- al quale non è imputabile la separazione;
- e che non sia titolare di sufficienti redditi propri;
sia il beneficiario di un assegno di mantenimento a carico dell’altro coniuge.
La misura del predetto assegno è determinata avendo riferimento sia alle circostanze che ai redditi del coniuge onerato.
Inoltre, ritorna utile evidenziare che:
- indipendentemente dal reddito del coniuge onerato, è previsto l’obbligo di prestare gli alimenti (Artt. 433 e segg. c.c.);
- il giudice, nella pronuncia della separazione, qualora ritenga che sussista il pericolo che il coniuge onerato possa sfuggire agli obblighi di cui sopra, può imporre allo stesso di prestare idonea garanzia reale o personale se esista;
- la sentenza costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale (Art. 2818);
- qualora il coniuge onerato non adempi ai predetti obblighi, il giudice, su istanza del coniuge creditore, può disporre il sequestro (Art. 671 c.p.c.) di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di queste ultime venga versata direttamente agli aventi diritto (Caso tipico è quello del coniuge beneficiario dell’assegno che si rivolge al datore di lavoro del coniuge onerato, perché gli bonifichi direttamente l’assegno, così come disposto dal giudice);
- su istanza di parte, in presenza di intervenute cause, il giudice, può disporre la revoca o la modifica dei predetti provvedimenti.
La rinuncia all’assegno di mantenimento e gli assegni familiari
Può il coniuge rinunciare all’assegno di mantenimento?
La Corte di Cassazione, sez. I, con sentenza del 2 agosto 2013, n. 18538, ha escluso che il coniuge beneficiario, pur in presenza dei prescritti requisiti, possa rinunciare all’assegno di mantenimento, vuoi per le sue opzioni culturali, quali le considerazioni relative allo stile di vita, vuoi per le sue convinzioni spirituali.
In quanto agli assegni familiari, in assenza di pattuizione differente, occorre fare un distinguo (Cassazione, sez. VI, ordinanza del 23 maggio 2013, n. 12770):
- gli assegni familiari per il coniuge, sono compresi nell’ammontare del contributo fissato per il suo mantenimento;
- laddove, ai sensi dell’art. 211 (“Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l’altro coniuge”), della L. 19 maggio 1975, n. 151, gli assegni familiari per i figli, sono attribuiti al coniuge assegnatario.
La misura dell’assegno di mantenimento
In assenza di specifiche disposizioni di legge, in ordine alla determinazione della misura dell’assegno di