Analizziamo le disposizioni attuative che hanno portato alla superdeduzione del 120% o 130% del costo del lavoro dal reddito di impresa, spettante in caso di incremento occupazionale. In questa prima parte vediamo quali sono i soggetti esclusi dalla nuova agevolazione e casi pratici di calcolo per definire l’incremento occupazionale.
L’articolo 4 del Decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 216 ha previsto per le imprese e gli esercenti arti e professioni, solo per il 2024, che il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, del 20% del costo “azienda” riferibile all’incremento occupazionale ovvero di un coefficiente di maggiorazione da stabilire con decreto attuativo in modo da garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10% del costo del lavoro sostenuto per il caso di lavoratori svantaggiati.
Con il decreto ministeriale 25 giugno 2024, la cui emanazione è prevista dal comma 6 del citato articolo 4, sono state dettate – in modo non proprio tempestivo – le attese disposizioni attuative della maggiorazione, che andremo a illustrare ora in base a una compiuta disciplina.
Il ritardo nella emanazione del decreto è imputabile ad oggettive criticità di determinazione dell’agevolazione soprattutto nell’ambito dei gruppi societari, con riferimento ai quali è dedicato uno specifico contributo nei prossimi numeri della rivista.
La nuova superdeduzione del costo del lavoro
Ambito soggettivo
La maggiorazione del costo del personale nuovo assunto a tempo indeterminato è riconosciuta, in base all’articolo 4 del decreto legislativo:
- ai titolari di reddito d’impresa;
- agli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 del TUIR.
Titolari reddito d’impresa
L’articolo 3 del D.M. attuativo e la relativa relazione illustrativa hanno esplicitato l’ambito soggettivo dell’agevolazione precisando che tra i soggetti titolari di reddito d’impresa rientrano:
- i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), e b), del TUIR (i.e. società ed enti commerciali);
- gli enti non commerciali di cui all’art. 73, co. 1, lett. c), del TUIR, limitatamente ai nuovi assunti utilizzati nell’esercizio dell’attività commerciale a condizione che risultino da separata evidenza contabile;
- i soggetti non residenti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane;
- le società di persone ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR titolari di reddito d’impresa.
Rientrano fra i “titolari di reddito d’impresa”, come tali si ritiene beneficiari dell’agevolazione, anche le società tra professionisti (STP di cui all’articolo 10 della Legge n. 183 del 2011 e società tra avvocati, di cui all’articolo 4-bis della Legge n. 247 del 2012), benché svolgano attività di lavoro autonomo.
Sono esclusi dall’agevolazione i soggetti che non sono titolari di reddito d’impresa, tra cui la relazione illustrativa, come esempio, cita:
- gli imprenditori agricoli che determinano il reddito ai sensi dell’articolo 32 del TUIR;
- coloro che svolgono attività commerciali in via occasionale assoggettati alla disciplina dei redditi diversi ai sensi dell’articolo 67 del TUIR).
Esercenti arti e professioni
Con riferimento agli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo, è stato espressamente indicato nel D.M. che rientra nell’agevolazione anche lo svolgimento in forma associata della professione, e, pertanto, potranno fruire dell’agevolazione anche le associazioni professionali e le società semplici che dichiarano reddito di lavoro autonomo.
Soggetti esclusi dalla superdeduzione del costo del lavoro
La maggiorazione, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo, non spetta alle società e imprese:
- in liquidazione ordinaria;
- assoggettate a liquidazione giudiziale;
- assoggettate agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa (pr